http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (Articolo 336 del Codice Penale).

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giovedì 7 marzo 2013

Avvocato penalista - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (Articolo 336 del Codice Penale).

Avvocato penalista - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (Articolo 336 del Codice Penale).
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L'articolo 336 del Codice Penale, intitolato al delitto di Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, prevede che:
 
Chiunque usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
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Avvocato penalista - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (Articolo 336 del Codice Penale).
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Ognuno di noi è libero di esprimere il proprio disappunto o di ribellarsi verso l'operato di un pubblico ufficiale, a seguito di un suo provvedimento (controllo, multa, sanzione amministrativa od altro che sia), se lo considera ingiusto, ma solo se la disapprovazione rientra in certi limiti; se ed ove si oltrepassano certi limiti, si commette reato e si rischia di essere condannati penalmente.
 
Ad ognuno di noi sarà capitato di sentire di dover protestare contro l'operato di un pubblico ufficiale a causa della indignazione per un suo provvedimento reputato ingiusto ed immeritato.

Il  diritto di manifestare la nostra disapprovazione per l'operato ingiusto del pubblico ufficiale, però, non comprende in se anche la nostra protesta minacciosa o violenta, nel senso inteso e proibito dall'art. 336 del codine penale.

Se disapproviamo il comportamento del pubblico ufficiale in maniera minacciosa o violenta, rischiamo di essere chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 336 del codice penale.   

Il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale si concreta ogni qual volta si minaccia o si costringe, mediante violenza fisica o minaccia, un pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto doveroso del suo ufficio.

Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se, però, la violenza o la minaccia hanno solo il fine di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto o, comunque, di influire sulla sua volontà, la pena è della reclusione fino a tre anni.
 
L'articolo 357 del Codice Penale ci fornisce la Nozione del pubblico ufficiale e ci dice che:

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
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Avvocato penalista - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (Articolo 336 del Codice Penale).
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