http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Non è diffamazione (art. 595, comma 3, del codice penale; art. 596-bis del codice penale ed artt. 57, 57-bis e 58 del codice penale) l'affermazione di un giornalista - "si sospetta che ..."- rivolta ad una persona determinata.

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lunedì 4 marzo 2013

Avvocato penalista - Non è diffamazione (art. 595, comma 3, del codice penale; art. 596-bis del codice penale ed artt. 57, 57-bis e 58 del codice penale) l'affermazione di un giornalista - "si sospetta che ..."- rivolta ad una persona determinata.

Avvocato penalista - Non è diffamazione (art. 595, comma 3, del codice penale; art. 596-bis del codice penale ed artt. 57, 57-bis e 58 del codice penale) l'affermazione di un giornalista - "si sospetta che ..."- rivolta ad una persona determinata.

Lo ha stabilito la nostra Corte di Cassazione con la sua sentenza indicata nell'articolo che qui segue.

Le sentenze, come si sa, vanno rispettate, anche se e quando non sono gran che condivisibili.

Ma - e si sa anche questo - se il diritto di critica (che è diverso e distinto dal diritto di cronaca) ha una tutela costituzionale maggiore, che gli deriva dall'art. 21 della Costituzione e che prevale rispetto ai diritti che la stessa Costituzione riconosce ai soggetti criticati, ciò non vuol dire che la maggiore tutela costituzionale riservatagli costituisca anche una specie di "salvacondotto" per fare ciò che gli pare, come gli pare o per esprimersi come "meglio" sa o riesce ad estrinsecarsi.

Si può criticare molto bene senza essere necessariamente maleducati od irriguardosi verso la persona (fisica o giuridica) che si critica; senza ingenerare sospetti diffamatori sulla sua onorabilità e senza invadere o menomare la sua sfera etica o morale, adombrando dubbi, sospetti o tendenziosità.
 
Come la stessa nostra Suprema Corte di Cassazione ha stabilito in numerosissime sue eccellenti ed ottime sentenze.      
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Avvocato penalista - Non è diffamazione (art. 595, comma 3, del codice penale; art. 596-bis del codice penale ed artt. 57, 57-bis e 58 del codice penale) l'affermazione di un giornalista - "si sospetta che ..."- rivolta ad una persona determinata.
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""" “ Si sospetta che…” non è diffamazione: assolto giornalista di Report.

Il diritto di critica del giornalista d’inchiesta, anche se espresso in forma di dubbio, prevale rispetto al diritto all’immagine dell’azienda.
 
“Senza giri di parole si sospetta proprio della più grande raffineria italiana di Monopoli: abbiamo girato la domanda al presidente”: è stata questa la frase che ha fatto scattare l’accusa per diffamazione nei confronti di un giornalista della trasmissione televisiva “Report”.
 
Non sono stati però di questo avviso né i Tribunali di primo e di secondo grado, né soprattutto la Cassazione [1].
 
È salvo, dunque, il diritto di critica del giornalista d’inchiesta, che non deve essere soggetto a “censure a priori”. La regola che si può evincere da queste pronunce, infatti, è che la denuncia di “situazioni oscure”, se è fatta in una forma lessicale dubitativa (“si sospetta che”), è lecita purché:
 
- il sospetto non sia del tutto assurdo;
- vi sia un interesse pubblico all’oggetto dell’indagine giornalistica.

In questi casi, dunque, riceve maggiore tutela l’autore del servizio giornalistico che l’interesse dell’operatore economico su cui ricade il sospetto.

Il giornalista ha diritto ad esprimere il proprio pensiero, denunciando sospetti di illeciti (ciò coincide, del resto, col diritto della collettività a essere informata non solo sulle notizie di cronaca, ma anche su temi sociali).

Questa libertà di espressione non può essere censurata a propri, ma va valutata caso per caso, in relazione alle modalità concrete con cui essa viene manifestata.

[1] Cass. sent. n. 9337 del 27.02.2013. """

Fonte La legge per tutti.it

http://www.laleggepertutti.it/25203_si-sospetta-che-non-e-diffamazione-assolto-giornalista-di-report

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