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venerdì 5 agosto 2011

Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.

Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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Il fatto.

Una focosa coppia (F... ed E ...) di un paesino della provincia biellese ha deciso di dare sfogo alle proprie impellenti pulsioni sessuali, prescegliendo come sede per l'accoppiamento l'autovettura su cui si trovava e come luogo in cui accoppiarsi la piazza del paese, convinta che l'orario notturno e l'evoluzione dei costumi sarebbero stati favorevoli all'unione in atto.

Senonché, nel bel mezzo dell'idillio amoroso, sopraggiunge una pattuglia dei Carabinieri, in servizio di perlustrazione notturna del territorio comunale, che coglie sul fatto l'incauta coppia di amanti, all'interno dell'automobile parcata sulla pubblica piazza, con il lui e la lei completamente denudati e l'uno sull'altra, nell'evidente compimento dell'atto sessuale.

I militari intervenuti, dopo le formalità di rito, le identificazioni personali e quanto altro si usa fare in questi casi, hanno proceduto a deferire la coppia all'autorità giudiziaria competente.

Ne è scaturito un procedimento penale per il delitto di Atti osceni (Art. 527 del Codice Penale) e la disinvolta coppia è stata condannata per detto reato, in primo grado ed in appello.

Contro la decisione di secondo grado (cioè della Corte di Appello) la coppia ha proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, chiedendo che il giudice di legittimità le annullasse le due condanne inflittele dai giudici di merito (cioè dai giudici del primo e del secondo grado), con l'asserire che, nel caso che la riguardava, non si sarebbe integrata l'ipotesi dolosa (cioè voluta) di cui alla previsione del primo comma dell'art. 527 del Codice Penale, ma, quella colposa, di cui al secondo comma dell'art. 527 del Codice Penale (punibile con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 ad euro 309), se non (e addirittura) la contravvenzione di cui all'art. 726 del Codice Penale (Atti contrari alla pubblica decenza), punibile con le pene (alternativamente previste) dell'arresto fino ad un mese o della ammenda da euro 10 ad euro 206.

Il diritto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non accogliere le prospettazioni e le tesi difensive della coppia ed ha confermato le condanne del giudice d'appello e del giudice di primo grado.

Con le motivazioni a base del rigetto del ricorso della coppia e della conferma delle decisioni di condanna dei giudici di merito, in buona sostanza, la Corte ha reiterato concetti e principi di diritto già enucleati in casi precedentemente trattati e che possono sussumersi nel fatto che costituisce offesa al comune senso del pudore l'unione sessuale in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nonostante gli autori del delitto ritengano che, nel loro caso, ricorrano condizioni particolarmente favorevoli, quali l'orario notturno o l'assenza di persone.

La pubblica piazza di un paese è per sua stessa destinazione, oltre che per definizione, un luogo pubblico e, se è pur vero che di notte non è frequentata con la medesima assiduità con cui è frequentata di giorno, questo fatto, di per sè solo, non esclude che sia frequentabile e, dunque, che possa diventare frequentata anche di notte, da un momento all'altro.

Dunque, nessuna condanna lieve o per un reato di minore gravità per le coppie che, denudate, si uniscono sessualmente all'interno dell'abitacolo di un'automobile in un pubblica piazza, anche se ciò avviene di notte e nella convinzione che, proprio perché di notte, nessuna persona possa frequentare la piazza o transitare per la pubblica piazza a quell'ora di notte, appunto.

La Corte di Cassazione, così, non ha ritenuto di tramutare nella sanzione amministrativa, di cui al secondo comma dell'art. 527 del Codice Penale, la condanna reclusiva al carcere, inflitta alla coppia biellese, e non ha ritenuto di accogliere, infine, la sua ipotesi difensiva di configurare a proprio carico l'ipotesi contravvenzionale di Atti contrari alla pubblica decenza.

La Suprema Corte ha deciso di confermare la decisione della Corte di appello di Torino della condanna alla reclusione, secondo la previsione dell'art. 527 del Codice Penale, ed ha spiegato le ragioni della sua decisione in questa direzione osservando che "gli atti osceni sono sempre connotati da un contenuto di tipo sessuale, diversamente dagli atti contrari alla pubblica decenza che comprendono, più genericamente, le offese al pudore quali conseguenze della violazione di norme etico-sociali che impongono decoro, riserbo e compostezza".

Circa il contenuto e/o la sostanza palesemente sessuali del contegno dell'incauta coppia della provincia di Biella non pare che possano sorgere dubbi di sorta: gli agenti dell’Arma dei Carabinieri hanno sorpresero l'uomo e la donna entrambi completamente nudi e l’uno sull’altra, nel mentre stavano compiendo il loro atto sessuale.

Chiunque fosse passato in quel momento - non potendosi escludere con ragionevole certezza che anche di notte passi qualcuno per la piazza di un paese - si sarebbe trovato di fronte a una scena che non avrebbe provocato il semplice "disagio, disapprovazione o riprovazione", come previsto dall'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 726 del Codice Penale, ma un vero e proprio senso di "repulsione", di "disgusto" e/o di "disprezzo".

"Si tratta di una distinzione che, pur assumendo profili meno netti in ragione della naturale evoluzione dei costumi, non può ritenersi del tutto eliminata o, comunque, superabile - ha concluso la Cassazione - in presenza di comportamenti quali il mostrarsi completamente nudi all’interno di una autovettura durante il compimento di un atto sessuale, sicuramente offensivi del pudore e certamente avvertiti come tali, indipendentemente dalle condizioni attuali di sviluppo sociale e culturale".

D'altra parte e per la dovuta compiutezza espositiva, non è certo di oggi e non è una novità il pensiero della Corte di Cassazione su questa particolare materia del diritto penale.

Già dal 1958, infatti, si stabilì che: "Mentre la pubblica decenza riguarda quel complesso di regole etico sociali che impongono a ciascuno di astenersi da ciò che può offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza, l'oscenità invece ha un contenuto specifico riferibile soltanto alla verecondia sessuale.
(Così, Corte di Cassazione, Sezione III Pen., 28 febbraio 1958, in Giust. Pen., 1958, II, pag. 568, massima n°. 478 e Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 4 marzo 1958, in Giust. Pen, 1958, II, pag. 445, massima n°. 384).


Ma, al di là dei principi giuridici della Cassazione, e per completare il discorso anche in punto di relazioni sociali, possiamo davvero considerare come dovuti alla "naturale evoluzione dei costumi" od allo "sviluppo sociale e culturale" contegni involutivi e sottosviluppati, come quello fin qui visto, che ci riportano con la mente ai tempi in cui l'uomo viveva nelle caverne?
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