Avvocato penalista - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Art. 517 del Codice Penale.
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Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e (1) con la multa fino a ventimila euro. (2)
(1) Parole introdotte dall’art. 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n°. 99
(2) Parole così sostituite dall’art. 1, comma 10, del D. L. 14 marzo 2005, n°. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n°. 80
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