Avvocato penalista - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Art. 517 quater del Codice Penale.
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Art. 517 quater. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (1)
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n°. 99
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