Avvocato penalista - Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. Art. 520 del Codice Penale.
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Art. 520. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.
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