Avvocato penalista - Ritrattazione. Art. 376 del Codice Penale.
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Art. 376 del Codice Penale. Ritrattazione.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 378 (1), il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
(1) Le parole: “nonché dall’art. 378” sono state inserite dall’art. 1, comma 6, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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