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mercoledì 24 febbraio 1999

Avvocato penalista - Intralcio alla giustizia. Art. 377 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Intralcio alla giustizia. Art. 377 del Codice Penale.
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Art. 377 del Codice Penale. Intralcio alla giustizia. (1)
 
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (2).
 
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
 
Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. (3)
 
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339. (3)
 
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
 
(1) La precedente rubrica. “Subornazione” è stata così modificata dall’attuale art. 14, comma 1, della L. 16 marzo 2006, n°. 146.
 
(2) il comma che recitava: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi." è stato così sostituito dall'art. 10, co. 8, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
 
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 14, comma 2, della L. 16 marzo 2006, n°. 146.
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