Avvocato penalista - False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale. Art. 371 bis del Codice Penale.
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Art. 371 bis del Codice Penale. False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale. (1) (2)
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (3).
Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (4).
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore (5).
(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 4, lett. b), della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
Il testo precedentemente in vigore era: “False informazioni al pubblico ministero.”
(2) Articolo aggiunto dall'art. 11, primo comma, del D. L. 8 giugno 1992, n°. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n°. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa e così modificato dall'art. 25 della L. 8 agosto 1995, n°. 332.
Il testo precedentemente in vigore prevedeva, per il reato di cui al presente articolo, la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
(3) Comma così modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
Il testo precedentemente in vigore era: “Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.”.
(4) Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 8 agosto 1995, n°. 332.
L'art. 28, primo comma, della stessa legge ha così disposto: «1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale».
(5) Comma aggiunto dall'art. 19 della L. 7 dicembre 2000, n°. 397.
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Art. 371 bis del Codice Penale. False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale. (1) (2)
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (3).
Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (4).
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore (5).
(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 4, lett. b), della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
Il testo precedentemente in vigore era: “False informazioni al pubblico ministero.”
(2) Articolo aggiunto dall'art. 11, primo comma, del D. L. 8 giugno 1992, n°. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n°. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa e così modificato dall'art. 25 della L. 8 agosto 1995, n°. 332.
Il testo precedentemente in vigore prevedeva, per il reato di cui al presente articolo, la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
(3) Comma così modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
Il testo precedentemente in vigore era: “Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.”.
(4) Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 8 agosto 1995, n°. 332.
L'art. 28, primo comma, della stessa legge ha così disposto: «1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale».
(5) Comma aggiunto dall'art. 19 della L. 7 dicembre 2000, n°. 397.
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