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mercoledì 22 luglio 1998

Avvocato penalista - Sequestro. Art.189 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Sequestro. Art.189 del Codice Penale.
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Art. 189 del Codice Penale. [ Ipoteca legale. ]Sequestro. (1)
 
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:
 
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
 
2) delle spese del procedimento;
 
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
 
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
 
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;
 
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.
 
L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.
 
Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.
 
Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.
 
Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.
 
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
 
(1) Espressione abrogata dall'art. 218, D. Lgs. 28 luglio 1989, n°. 271.
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