Avvocato penalista - Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Art.175 del Codice Penale.
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Art. 175 del Codice Penale. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.
[Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 7, Legge 7 febbraio 1990, n°. 19.
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