Avvocato penalista - Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati. Art.184 del Codice Penale.
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Art. 184 del Codice Penale. Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati.
Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (1) o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero.
Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72.
Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n°. 224/1944.
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