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venerdì 3 gennaio 2014

Avvocato penalista - La Prostituzione minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 600 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Prostituzione minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 600 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Prostituzione minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 600 bis del Codice Penale.
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L'Articolo 600 bis del Codice Penale, intitolato alla Prostituzione minorile, prevede e stabilisce che:
 
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
 
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto;
 
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
 
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
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Avvocato penalista - La Prostituzione minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 600 bis del Codice Penale.
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giovedì 2 gennaio 2014

Avvocato penalista - La Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 del Codice Penale.

Avvocato penalista -  La Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 del Codice Penale.
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Avvocato penalista -  La Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 del Codice Penale.
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L'Art. 600 del Codice Penale, intitolato alla Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
 
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
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Avvocato penalista -  La Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 del Codice Penale.
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mercoledì 1 gennaio 2014

Avvocato penalista - Le intercettazioni telefoniche ovvero le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni previste dagli artt. 266 - 271 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le intercettazioni telefoniche ovvero le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni previste dagli artt. 266 - 271 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le intercettazioni telefoniche ovvero le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni previste dagli artt. 266 - 271 del Codice di Procedura Penale.
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L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dagli artt. 266 e seguenti del nostro codice di procedura penale.
 
Tra le motivazioni che possono portare ad una intercettazione vi sono i gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità dell'intercettazione per il proseguimento delle indagini.

L'intercettazione consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni o conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante particolari strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
 
Oltre ai presupposti oggettivi del reato per cui si procede, è necessario che sussistano gli ulteriori presupposti oggettivi dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

Si segnalano qui di seguito in particolare le diposizioni degli articoli 266 e 268 del Codice:

L'Articolo 266 Codice di Procedura Penale, intitolato ai Limiti di ammissibilità, prevede che:
 
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.

Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

L'Articolo 268 Codice di Procedura Penale, intitolato alla Esecuzione delle operazioni, prevede che:
 
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.
Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.
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Avvocato penalista - Le intercettazioni telefoniche ovvero le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni previste dagli artt. 266 - 271 del Codice di Procedura Penale.
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martedì 17 dicembre 2013

Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.

Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.
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Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.
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"" La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all'articolo, ha trattato il caso di particolare relativo ad un provvedimento disciplinare a carico di un avvocato.
 
Nello specifico, i fatti del processo sono sostanzialmente questi : all'esito di un procedimento disciplinare avviato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza su segnalazione del P.M. relativa ad un procedimento penale a carico della stessa per concorso in bancarotta fraudolenta ed altro, fu condannata, a seguito della riassunzione del procedimento disciplinare, alla sospensione per un anno che veniva poi ridotta dal Consiglio Nazionale Forense, a cui l'avvocato si rivolse proponendo ricorso, a sei mesi.
 
Con riguardo alla eccezione pregiudiziale di estinzione del procedimento disciplinare per mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 297 cod. proc. civ., il C.N.F. ha sostenuto la inapplicabilità di detta norma al procedimento disciplinare, e comunque l'avvenuta riassunzione dello stesso nel predetto termine, dovendosi avere riguardo ai fini di cui si tratta alla data della delibera di riassunzione, e non a quella di notifica della stessa, avvenuta con la notifica dell'atto di citazione a comparire innanzi al COA. In ogni caso, si è affermata in sentenza la decadenza dell'incolpata dalla eccezione in esame per essere stata la stessa proposta dopo la prima difesa.
 
Nel merito, la responsabilità disciplinare della professionista, secondo il CNF, emergeva con nettezza dal materiale probatorio acquisito al procedimento disciplinare. I fatti, accertati dalle sentenze penali, integravano abusi riferibili all'esercizio della professione forense e comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale.
 
La esclusione della responsabilità disciplinare della ricorrente in relazione al capo per il quale in sede penale era stata applicata la prescrizione comportava la rideterminazione in sei mesi della sanzione della sospensione.
 
Articolo 297 Codice di Procedura Civile. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.
 
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.
 
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
 
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
 
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
 
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dall'avvocato ha precisato che il CNF ha correttamente ritenuto che il procedimento disciplinare fosse stato riassunto tempestivamente e, richiamando un precedente, ha ribadito che "l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale di cui all'art. 297, primo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale decorre dalla conoscenza effettiva, da parte dei Consiglio locale dell'Ordine, della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo (Cass. S.U., sent. n. 13975 del 2004)".
 
Nel caso di specie dunque, a parere dei giudici di Piazza Cavour "la riassunzione è avvenuta nel termine semestrale di cui alla citata disposizione codicistica, decorrente, come chiarito, dalla acquisizione da parte del COA della copia integrale della sentenza penale, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità" e, pertanto, è stato rigettato il ricorso. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com .
 
 
Per leggere il testo della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel caso in esame, cliccate al seguente link:
 
 
Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.
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lunedì 16 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.
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L'Articolo 574 bis del Codice Penale, intitolato alla Sottrazione e trattenimento di minore all'estero, prevede e stabilisce che:
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
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Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.
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domenica 15 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Sottrazione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Sottrazione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Sottrazione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 del Codice Penale.
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L'Articolo 574 del Codice Penale, intitolato alla Sottrazione di persone incapaci, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. (1)
 
 Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
 
Si applicano le disposizioni degli Articoli 525 e 544.
 
(1) Comma così modificato dall’Art. 93, comma 1, lett. q), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Avvocato penalista - La Sottrazione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 del Codice Penale.
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sabato 14 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Sottrazione consensuale di minorenni, ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 573 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Sottrazione consensuale di minorenni, ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 573 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Sottrazione consensuale di minorenni, ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 573 del Codice Penale.
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L'Articolo 573 del Codice Penale, intitolato alla Sottrazione consensuale di minorenni, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
 
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
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Avvocato penalista - La Sottrazione consensuale di minorenni, ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 573 del Codice Penale.
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venerdì 13 dicembre 2013

Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.

Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.
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L'Articolo 572 del Codice Penale, intitolato ai Maltrattamenti contro familiari o conviventi, prevede e stabilisce che: (1)
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona (2)  della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. (3)
 
(1) Sia il testo che il titolo di reato portati dall'articolo in esame sono stati modificati dall'art. 4, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

In precedenza tale disposizione, intitolata ai Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, prevedeva e stabiliva che:
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
 
2) Il concetto di persona della famiglia tradizionalmente veniva circoscritto ai coniugi, consangunei, affini, adottati e adottanti, ora invece si propende per un'interpretazione estensiva in cui rientrano dunque i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonchè i domestici, a patto che vi sia convivenza.

Si tratta di un requisito importante che comporta, quindi, l'ammissibilità della fattispecie criminosa in esame anche nei confronti del convivente "more uxorio".
 
(3) Tale comma è stato prima inserito dall'art. 4, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172 e poi abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.
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giovedì 12 dicembre 2013

Avvocato penalista - L'Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 571 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 571 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - L'Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 571 del Codice Penale.
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L'Art. 571 del Codice Penale, intitolato all'Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Anche per quanto concerne la specifica figura criminosa qui in esame le pene per essa stabilite mi sembrano alquanto esigue rispetto ai gravissimi danni, spesso irreversibili, che il contegno criminale vietato dall'Art. 571 del Codice Penale può provocare alle ignare ed indifese vittime.      
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Avvocato penalista - L'Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 571 del Codice Penale.
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mercoledì 11 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 570 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 570 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 570 del Codice Penale.
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L'Art. 570 del Codice Penale, intitolato alla Violazione degli obblighi di assistenza familiare, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (1)
 
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
 
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
 
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
 
(1) Il primo comma è stato così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. o),  del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, ed è in vigore a decorrere dal 7 febbraio 2014.
 
La Pena è alquanto sproporzionata per difetto rispetto alla gravità del reato, secondo il mio modesto parere.
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Avvocato penalista - La Violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 570 del Codice Penale.
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