Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale. |
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L'Articolo 572 del Codice Penale, intitolato ai Maltrattamenti contro familiari o conviventi, prevede e stabilisce che: (1)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona (2) della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. (3)
(1) Sia il testo che il titolo di reato portati dall'articolo in esame sono stati modificati dall'art. 4, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
In precedenza tale disposizione, intitolata ai Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, prevedeva e stabiliva che:
In precedenza tale disposizione, intitolata ai Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, prevedeva e stabiliva che:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
2) Il concetto di persona della famiglia tradizionalmente veniva circoscritto ai coniugi, consangunei, affini, adottati e adottanti, ora invece si propende per un'interpretazione estensiva in cui rientrano dunque i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonchè i domestici, a patto che vi sia convivenza.
Si tratta di un requisito importante che comporta, quindi, l'ammissibilità della fattispecie criminosa in esame anche nei confronti del convivente "more uxorio".
Si tratta di un requisito importante che comporta, quindi, l'ammissibilità della fattispecie criminosa in esame anche nei confronti del convivente "more uxorio".
(3) Tale comma è stato prima inserito dall'art. 4, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172 e poi abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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