http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

mercoledì 20 febbraio 2013

Avvocato penalista - I reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.) non impongono la condanna, se è quando costituiscono la reazione ad un comportamento ingiusto della parte offesa o se e quando sono l'effetto diretto, immediato e ritorsivo verso una sua provocazione.

Avvocato penalista - I reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.) non impongono comunque la condanna, se è quando costituiscono la reazione ad un comportamento ingiusto della parte offesa o se e quando sono l'effetto diretto, immediato e ritorsivo verso una sua provocazione.
____________________________________
 
Lo ha stabilito - ancora una volta - una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale conferma un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato e costante nel tempo.
      
E' lecito reagire ad una scorrettezza con un’offesa, purché quest’ultima sia stata detta nello stato d’ira determinato dall'altrui comportamento illecito ed a patto che l’offesa sia la conseguenza proporzionata, diretta ed immediata rispetto al fatto illecito altrui, sia esso offensivo o provocatorio.

La decisione, infatti, è alquanto condivisibile, poiché conforme, sia agli innumerevoli precedenti enunciati della stessa Corte di Cassazione, sia alla ratio che informa la norma di cui all'art. 599 c.p.

L'articolo 599 del codice penale, intitolato alla Ritorsione e provocazione, prevede quanto segue:

Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
 
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
 
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
____________________________________


Avvocato penalista - I reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.) non impongono la condanna, se è quando costituiscono la reazione ad un comportamento ingiusto della parte offesa o se e quando sono l'effetto diretto, immediato e ritorsivo verso una sua provocazione.
____________________________________

""" L’offesa come reazione a un comportamento ingiusto è lecita.

Lecito reagire ad una scorrettezza con un’offesa purché quest’ultima sia stata detta in stato d’ira.

Sdoganato dai giudici il vaff… se è la conseguenza di un torto ingiusto subìto.

La Cassazione, con una recente sentenza, ha sancito il diritto alla reazione.

È lecito, dunque, offendere qualcuno purché l’offesa sia la conseguenza “proporzionata” e diretta di un precedente avvenimento illecito.
 
È necessario, a tal fine, capire la natura delle offese per valutare la loro valenza penale:
 
- sono lecite le offese che sono il frutto diretto di un precedente comportamento dell’offeso se – e solo se – la reazione dell’offensore è proporzionata all’azione precedentemente subita;

- configurano, invece, il delitto di ingiuria o di diffamazione [1] se sono delle offese c.d. “gratuite” o non giustificate.
 
La Suprema Corte [2] ha riconosciuto come lecito il comportamento di una condomina la quale ha inviato – all’amministratore e, per conoscenza, a tutti i condomini – una lettera offensiva della professionalità e dell’operato dell’amministratore.

Quest’ultimo, in precedenza, aveva tenuto dei comportamenti contrari al vivere civile e alle regole fondamentali della civile convivenza, provocando lo stato d’ira della signora.
 
Quindi, le offese fatte non sono punibili se sono la conseguenza diretta di uno stato d’ira precedentemente provocato dal soggetto offeso; è necessario, però, che la reazione sia proporzionata all’azione precedentemente subita dall’offensore.
 
In pratica

Per offendere “lecitamente” qualcuno è necessario che la reazione diffamatoria o ingiuriosa sia il frutto proporzionato di un comportamento scorretto da parte della persona offesa.
 
[1] Rispettivamente artt. 594 e 595 c.p.
[2] Cass. sent. n. 8336 del 20.02.2013. """

Fonte La legge per tutti.it

http://www.laleggepertutti.it/26320_loffesa-come-reazione-a-un-comportamento-ingiusto-e-lecita
____________________________________


Avvocato penalista - I reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.) non impongono la condanna, se è quando costituiscono la reazione ad un comportamento ingiusto della parte offesa o se e quando sono l'effetto diretto, immediato e ritorsivo verso una sua provocazione.
____________________________________

Leggi tutto...

martedì 19 febbraio 2013

Avvocato penalista - Situazione carceraria, carceri a numero chiuso e Tribunali di Sorveglianza.

Avvocato penalista - Situazione carceraria, carceri a numero chiuso e Tribunali di Sorveglianza.
____________________________________

Avvocato penalista - Situazione carceraria, carceri a numero chiuso e Tribunali di Sorveglianza. 
____________________________________

""" Carceri a numero chiuso: ordinanza senza precedenti.

La Corte Costituzionale potrebbe autorizzare i giudici a sospendere l’esecuzione delle pene qualora in carcere non vi sia posto per il detenuto: avremo dunque le “carceri a numero chiuso”?

Per ricondurre nell’orbita della legalità costituzionale l’esecuzione della pena spuntano le carceri a numero chiuso.

Oggi nelle patrie galere ci sono 66mila detenuti su 47mila posti disponibili. Il legislatore latita, i partiti tacciono nonostante gli appelli del Capo dello Stato e le inascoltate denunce dei radicali.

Così, con un’ordinanza senza precedenti, il Tribunale di sorveglianza di Padova ha sollevato d’ufficio una questione di incostituzionalità. In particolare, nel provvedimento si chiede alla Corte Costituzionale di emettere una sentenza “additiva”, che dia cioè ai giudici la facoltà di sospendere e rinviare l’esecuzione in carcere della pena di un detenuto non solo quando essa potrebbe determinare una “grave infermità fisica”, ma anche in casi in cui verrebbe scontata in condizioni intollerabili di sovraffollamento e dunque si risolverebbe in “trattamenti disumani e degradanti”.

Proprio questa, infatti, era stata, poche settimane fa, l’accusa mossa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo nei confronti del nostro Paese, condannato così a risarcire il danno a 500 detenuti stipati in condizioni disumane ed igienicamente fatiscenti (leggi l’articolo “Celle troppo piccole: detenuti risarciti per trattamento inumano e degradante”).

La beffa potrebbe essere che il nostro Stato, oltre a pagare un grosso prezzo per mantenere le carceri, sia anche costretto a risarcire i detenuti!

Attualmente la legge prevede la possibilità di rinviare la pena solo nei seguenti casi:
 
- se il condannato si trovi in condizioni di grave infermità fisica;

- se la pena deve essere eseguita nei confronti di una madre con prole di età inferiore a tre anni;

- se la pena deve essere eseguita contro una donna che ha partorito da poco e non vi è modo di affidare il figlio ad altri.

Servizio offerto da METAPING
Articolo di L. Ferrarella, Corriere della Sera del 19.02.13, pag. 20. """

Fonte La legge per tutti.it.

http://www.laleggepertutti.it/24470_carceri-a-numero-chiuso-ordinanza-senza-precedenti
____________________________________

Avvocato penalista - Situazione carceraria, carceri a numero chiuso e Tribunali di Sorveglianza. 
____________________________________
Leggi tutto...

lunedì 18 febbraio 2013

Avvocato penalista - Non è reato di Sostituzione di persona (Art. 494 del Codice Penale) timbrare il cartellino del proprio collega di lavoro, ma costituisce soltanto un illecito disciplinare.

Avvocato penalista - Non è reato di Sostituzione di persona (Art. 494 del Codice Penale) timbrare il cartellino del proprio collega di lavoro, ma costituisce soltanto un illecito disciplinare.

Lo ha stabilito la nostra Corte di Cassazione in una sua recente sentenza del 31 gennaio scorso.
____________________________________

Avvocato penalista - Non è reato di Sostituzione di persona (Art. 494 del Codice Penale) timbrare il cartellino del proprio collega di lavoro, ma costituisce soltanto un illecito disciplinare.
____________________________________

Concordo totalmente con la nostra Corte di Cassazione circa il fatto che il comportamento dalla stessa vagliato nel caso di specie non integri la fattispecie criminosa di cui all'art. 494 del codice penale, ovvero il reato di Sostituzione di persona, atteso che l'azione di chi timbra il cartellino al posto del suo collega di lavoro - assente - non si sostituisce illegittimamente alla persona del collega, né si attribuisce il nome del collega od altro falso nome, né si da una qualità nel senso voluto dall'art. 494 c.p.

Infatti, l'Art. 494 del codice penale, intitolato al reato di Sostituzione di persona, prevede che:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.
 
Ma non concordo con la nostra Corte di Cassazione circa la sua considerazione che il comportamento di chi timbra il cartellino di presenza sul lavoro altrui costituisca solo un illecito disciplinare. 
 
L'Art. 640 del codice penale, intitolato al reato di Truffa, dal canto suo, stabilisce che:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). (1)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
 
(1) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

Poiché - ed a mio modesto avviso - un siffatto comportamento integra pienamente tutti gli elementi costitutivi di cui agli Artt. 110 e 640 del codice penale ossia del reato di Truffa in concorso, ai danni del proprio datore di lavoro od ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, a seconda dello specifico rapporto di lavoro in essere, atteso che non può certo revocarsi in dubbio il fatto che il timbrare il cartellino di presenza sul posto di lavoro, per un collega assente sul posto di lavoro, non configuri pienamente gli artifizi od i raggiri, idonei ad indurre in errore il proprio datore di lavoro, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui (del datore di lavoro) danno.
 
Il diritto di percepire il proprio stipendio alla fine del mese - che comprende tutti i giorni lavorativi del mese - presuppone che si sia adempiuto il proprio dovere, non solo di essere presenti sul posto di lavoro in ognuno dei giorni lavorativi del mese (salvo i vari casi di legittimo impedimento previsti dalla legge), ma anche di lavorare proficuamente in ognuno dei giorni lavorativi del mese.

Farsi timbrare il cartellino di presenza da un collega di lavoro, compiacente e complice, equivale a commettere il reato di truffa in concorso.
____________________________________

""" Timbrare il cartellino del collega: non è sostituzione di persona.

Farsi timbrare il cartellino dal collega non comporta il reato di sostituzione di persona, ma solo un procedimento disciplinare a carico del lavoratore.

La Cassazione è recentemente intervenuta su quei consueti, ma illeciti, “scambi di favore” che avvengono tra colleghi, quando si deve timbrare il cartellino di presenza. Secondo i giudici in tale condotta non sono ravvisabili gli estremi del reato di sostituzione di persona.

Si parla di reato di sostituzione di persona quando un soggetto, per ottenere un vantaggio, fa cadere qualcuno in errore, sostituendosi ad altri, attribuendo a sé o ad altri un falso nome o una falsa qualità.

Ad esempio si ha sostituzione di persona quando:

- ci si attribuisca il nome di persona immaginaria;

- si crei e utilizzi un “account” e una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete.

Secondo i giudici della Corte timbrare il cartellino del collega, per farlo risultare presente, non rientra in questi casi. Infatti, seppur è vero che il datore di lavoro è caduto in errore, è anche vero che il collega non ha assunto l’identità del dipendente assente, limitandosi a timbrarne soltanto il cartellino.
 
Nel caso di specie, il lavoratore furbetto si è limitato a simulare un fatto inesistente (la presenza del dipendente assente sul posto di lavoro), attraverso l’utilizzazione della scheda magnetica del compagno.

Il fatto però che tale comportamento non costituisca reato di sostituzione di persona, non significa che esso non sia un illecito comunque punito. Infatti, oltre ad essere un illecito disciplinare, potrebbe ricorrere la truffa.
 
Dipendente avvisato… """

Fonte La legge per tutti.it .

http://www.laleggepertutti.it/24501_timbrare-il-cartellino-del-collega-non-e-sostituzione-di-persona
____________________________________

Avvocato penalista - Non è reato di Sostituzione di persona (Art. 494 del Codice Penale) timbrare il cartellino del proprio collega di lavoro, ma costituisce soltanto un illecito disciplinare.
____________________________________

Leggi tutto...

venerdì 2 novembre 2012

Avvocato penalista - L'uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l'uomo dappoco comprende solamente il proprio interesse personale.

Avvocato penalista - L'uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l'uomo dappoco comprende solamente il proprio interesse personale.
 
(Confucio)
__________________________________


Avvocato penalista - L'uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l'uomo dappoco comprende solamente il proprio interesse personale.
__________________________________

""" L'uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l'uomo dappoco comprende solamente il proprio interesse personale.
 

Confucio (551 a.C. – 479 a.C.) è stato un filosofo cinese, che visse in Cina in un’epoca di instabilità politica e di diffusa corruzione.

La sua filosofia si basava sull’etica personale e politica, sulla correttezza delle relazioni sociali, sulla giustizia, sul rispetto dell’autorità familiare e gerarchica, sull’onestà e la sincerità.

 Il Confucianesimo ha influenzato profondamente il pensiero e lo stile di vita cinese, coreano, giapponese e vietnamita. """
__________________________________
  




Foto: L'UOMO SUPERIORE COMPRENDE LA GIUSTIZIA E LA CORRETTEZZA; L'UOMO DAPPOCO COMPRENDE L'INTERESSE PERSONALE. 
- (CONFUCIO) -
 __________________________________
 
Confucio (551 a.C. – 479 a.C.) è stato un filosofo cinese, che visse in Cina in un’epoca di instabilità politica e di diffusa corruzione.
La sua filosofia si basava sull’etica personale e politica, sulla correttezza delle relazioni sociali, sulla giustizia, sul rispetto dell’autorità familiare e gerarchica, sull’onestà e la sincerità.
Il Confucianesimo ha influenzato profondamente il pensiero e lo stile di vita cinese, coreano, giapponese e vietnamita. 
__________________________________
Avvocato penalista - L'uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l'uomo dappoco comprende solamente il proprio interesse personale.
 __________________________________

Leggi tutto...

lunedì 15 ottobre 2012

Avvocato penalista e nuovi parametri forensi.

Avvocato penalista e nuovi parametri forensi.
____________________________________

I nuovi parametri forensi sono retroattivi, secondo la Cassazione.

Lunedì 15 Ottobre 2012 12:17  Avv.Salvatore Cirolla.

A cura dell’Avv.Salvatore Cirolla.

La Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 17406 del 12.10.2012 cosi come di seguito riportata ha stabilito il principio secondo cui i “ nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.
____________________________________
  
Avvocato penalista e nuovi parametri forensi.
 ____________________________________
 
Questo, secondo la Corte: “ per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art.41 del decreto Ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali a cui è ispirato l’ordinamento”.

Personalmente sono, invece, in attesa della decisione che verrà presa dalla Corte Costituzionale, a seguito della rimessione ad essa della questione di legittimità costituzionale del d.L. 40/2012, fatta da diversi giudici italiani e, tra gli ultimi in ordine di tempo, dal Dott. Borella del Tribunale di Cremona, il quale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 9 DL 1/2012 convertito con modificazioni nell’art. 1 L. 27/2012, visto il DM 140/2012 del 20.07.2012, (abrogazione delle tariffe professionali e approvazione dei nuovi parametri).

Sono fiducioso circa il fatto che sarà posto definitivamente rimedio a questo obbrobrio normativo ed ai conseguenziali obbrobri giuridici che ne sono conseguiti, tra cui, la sentenza delle sezioni unite della cassazione pubblicata in data di ieri.

Se anche la cassazione si presta a far da eco alle norme illegittime promulgate da un governo non legittimo, poichè non voluto dal popolo italiano, credo che sia il caso di iniziare seriamente a ripensare alla condizione della giustizia nel nostro Paese.

Con la sentenza de qua la nostra Corte Suprema compie un’interpretazione della norma che è vistosamente ” contra legem ” e, dunque, inammissibile e nulla.

Le Preleggi o Disposizioni sulla legge in generale, al Capo secondo, art. 11, intitolato alla Efficacia della legge nel tempo, prevedono espressamente che:”" La legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo. “”

E’ evidente come un’interpretazione contra legem non sia consentita nemmeno alla Corte di Cassazione, anche se adottata dalle e nella forma delle sue Sezioni Unite, poichè viola un elementare principio di diritto del nostro ordinamento.

Molto più conforme a diritto e, più di tutto, molto più giusta – ferma restando la assoluta illegittimità costituzionale dell’art. 9 DL 1/2012, convertito con modificazioni nell’art. 1 L. 27/2012, e del DM 140/2012 del 20.07.2012, per palese contrasto con e violazione dell’art. 36 Cost., quanto meno – sarebbe stata una lettura e la conseguente intesa di tali norme, nel senso di scindere in due momenti la fase unitaria dell’espletamento dell’attività professionale forense, collocandone la liquidazione delle spettanze, nel caso di successione di norme, per la prima fase al tempo di vigenza delle tariffe illegittimamente abrogate, e per la seconda fase a far tempo dalla data di entrata in vigore delle scellerate norme sui “parametri … “

La suprema corte, invece, propone altra interpretazione secondo la quale:

"" vero è che il terzo comma del citato art. 9 del d.l. n. 1/12 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe – e non i parametri introdotti dal nuovo decreto – a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.

Non potrebbe invece condividersi l’opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.

Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui – come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare – il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001).

L’attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione onnicomprensiva di “compenso” non può non implicare l’adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest’ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l’art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza.

Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente. ""

( Articolo pubblicato, tra gli altri, anche da Studi Legali, come si potrà visualizzare accedendo al seguente link:

http://studilegali.it/blog/2012/10/13/i-nuovi-parametri-forensi-sono-retroattivi-secondo-la-cassazione/

e da Il Portale del CTU, come si potrà visualizzare accedendo al seguente link:

http://www.ilportaledelctu.it/articoli-informazioni/389-i-nuovi-parametri-forensi-sono-retroattivi-secondo-la-cassazione.html )
____________________________________
 
Avvocato penalista e nuovi parametri forensi.
____________________________________

Leggi tutto...

sabato 18 agosto 2012

L'avvocato penalista, quando svolge le indagini difensive, è pubblico ufficiale.

____________________________________



Avvocato penalista, pubblico ufficiale, indagini difensive. 
____________________________________

L'avvocato penalista, quando svolge le indagini difensive, è pubblico ufficiale.  
 ____________________________________
 

Qualifica soggettiva dell’avvocato che svolge indagini difensive Cassazione penale , SS.UU., sentenza 28.09.2006 n°. 32009.
 
Nello svolgimento dell’attività di documentazione delle informazioni assunte nell’ambito delle indagini difensive l’avvocato riveste la qualità di pubblico ufficiale oppure quella di esercente un servizio di pubblica necessità?

di Dario Colasanti
 

Qualifica soggettiva dell’avvocato che svolge indagini difensive
 
( Cassazione, Sezioni Unite Penali n°. 32009 del 27 giugno 2006 28 settembre 2006 )
 
Il quesito:
 
Nello svolgimento dell’attività di documentazione delle informazioni assunte nell’ambito delle indagini difensive l’avvocato riveste la qualità di pubblico ufficiale oppure quella di esercente un servizio di pubblica necessità?



Il caso

L’avvocato di un indagato colto dalla polizia in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nello svolgimento delle indagini difensive, assumeva informazioni dall’acquirente della droga, verbalizzando solo ed esclusivamente quelle favorevoli al cliente ed omettendo le altre.
In particolare dal documento da lui redatto risultava l’affermazione che il suo cliente non aveva materialmente venduto la droga, pur avendo accompagnato lo spacciatore, ma non quella che egli sia era comportato come complice dell’altro e, una volta ammanettato dalla polizia vicino all’acquirente, lo aveva esortato a sbarazzarsi della “roba”.
 
A seguito dell’accertata infedeltà del verbale, l’avvocato è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 c.p. e per il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.
 
Le difese dell’avvocato, che dopo le condanne di merito ha proposto ricorso per Cassazione, si sono incentrate innanzitutto sulla liceità del proprio comportamento, in quanto il difensore, vincolato a perseguire l’interesse del proprio cliente ex art. 327 bis c.p.p., avrebbe la facoltà di omettere quanto è a questo sfavorevole.
 
In subordine è stata contestata la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale necessaria per integrare il reato ex art. 479 c.p., data la specifica qualifica dell’avvocato come esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359 n. 1 c.p., l’incompatibilità della pubblica funzione con il perseguimento di un interesse privato e con l’esenzione dall’obbligo di denuncia ex art. 334 bis c.p.p., e le notevoli differenze tra l’attività del PM, indubbiamente pubblico ufficiale, e quella investigativa del difensore, che dovrebbero condurre ad escludere ogni parallelismo.
Leggi tutto...

martedì 15 maggio 2012

L'avvocato penalista e le indagini difensive.


L'avvocato penalista e le indagini difensive.
___________________________________

Un contributo alla tematica delle indagini difensive.
____________________________________

L'avvocato penalista e le indagini difensive.
____________________________________
 
La materia delle indagini difensive, com'è noto, è stata regolata in dettaglio dalla legge n°. 397 del 7 dicembre 2000, in ossequio al principio processuale del diritto alla prova o del difendersi provando, di cui agli artt. 290 c.p.p. e 38, disp. att. al c.p.p., la quale ha modificato ed integrato alcuni articoli del codice di procedura penale previgente alla sua entrata in vigore.

Cori di plausi all'innovazione legislativa, che era venuta a colmare un vuoto normativo protraentesi da anni e che avrebbe contribuito ad una migliore attuazione del principio di parità tra accusa e difesa e, più in generale, al miglioramento del sistema della nostra giustizia penale.

L'aspetto, che più di ogni altro mi ha stupito, come uomo, prima ancora che come professionista, e che ha rappresentato una costante nelle risposte date dalla quasi totalità degli intervistati da un diffuso e molto letto quotidiano nazionale, all'indomani dell'entrata in vigore della nuova legge, è stato il fatto che, con altrettanta coralità ed uniformità, le opinioni richieste, ad alcuni tra i più rinomati e noti penalisti nostrani in merito alla novella legislativa, si sono incentrate esclusivamente sui maggiori costi della difesa penale che la nuova legge avrebbe imposto agli indagati ed alle altre parti private del processo penale italiano, i quali avrebbero fatto lievitare, dal 40 al 60 %, gli oneri economici delle parcelle, già di per sè alte, le quali, per i vari casi nazionali da ognuno di essi citati, a titolo di esempio, nelle risposte date, erano allora di qualche centinaio di milioni di Lire (al tempo ancora avevamo la nostra amata Lira ...).

Si veda, per tutti, il quotidiano La Repubblica, edizione del 13 gennaio 2001, pagina 13.

Leggi tutto...

martedì 8 maggio 2012

Avvocato penalista e sicurezza nella riscossione delle vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc.

Avvocato penalista e sicurezza nella riscossione delle vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc.
____________________________________


Avvocato penalista e sicurezza nella riscossione delle vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc.
____________________________________

Ritiriamo per voi, ed in tutta sicurezza, le vostre vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc.; un nuovo settore di attività professionale ideato e messo a punto dallo Studio Legale Cirolla.
____________________________________

Lo Studio Legale Cirolla ha istituito un nuovo e specifico settore di attività professionale ossia quello della cura degli affari legali di incamero delle somme dovute dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per le vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc., con particolare riguardo alle vincite che siano di rilevante entità o valore.

In base al sistema studiato e messo a punto dall'Avvocato penalista Cirolla, specializzato, tra l'altro, anche in materia di sicurezza, ai vincitori vengono garantiti la massima sicurezza circa il passaggio delle somme nella loro disponibilità, nonché la riservatezza e l'anonimato circa le loro vincite.

Questo specifico servizio professionale viene fornito solamente previa stipula di un regolare contratto d'opera intellettuale.
____________________________________



Foto: Ritiriamo in sicurezza le vostre vincite per voi, un nuovo settore di attività professionale creato dallo Studio Legale Cirolla. 
____________________________________

Lo Studio Legale Cirolla ha istituito un nuovo e specifico settore di attività professionale ossia quello della cura degli affari legali di incamero delle somme dovute dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per le vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ecc., con particolare riguardo alle vincite che siano di rilevante entità o valore. 
In base al sistema studiato dall'Avvocato Cirolla, ai vincitori vengono garantiti la massima sicurezza circa il passaggio delle somme nella loro disponibilità, la riservatezza e l'anonimato. 
Questo specifico servizio professionale viene fornito solamente previa stipula di un regolare contratto d'opera intellettuale.
Avvocato penalista e sicurezza nella riscossione delle vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc.
____________________________________

Leggi tutto...

sabato 21 aprile 2012

L'avvocato penalista e la presunzione di innocenza.


Avvocato penalista e presunzione di innocenza.

____________________________________


L'avvocato penalista e la presunzione di innocenza.

____________________________________

Si è ormai soliti indicare così ossia "presunzione di innocenza", appunto, con espressione, invero, alquanto impropria, entrata nell'uso corrente anche degli addetti ai lavori (avvocati e magistrati), il noto principio di rango costituzionale sancito dall'art. 27 della Costituzione, il quale, dopo avere stabilito, al primo comma, che: "La responsabilità penale è personale.", al secondo comma, così testualmente recita: "L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". 

La Costituzione della Repubblica Italiana ha sancito il cosiddetto principio di non colpevolezza, che significa, in punto di sistematica del diritto, un quid di alquanto diverso, da un punto di vista strettamente giuridico, dal più riduttivo ed incostituzionale concetto di presunzione di innocenza, per quanto qui di seguito si dirà.

Secondo questo principio costituzionale, l’imputato non è e non si può considerare colpevole, dunque, se non (e solo) dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, ritualmente emanata da un giudice.

Per "condanna definitiva", poi, si intende una sentenza di condanna che sia già passata in giudicato, e, cioè, una sentenza avverso la quale non è più possibile esperire alcuno dei mezzi di impugnazione cosiddetti ordinari, quali l'appello od il  ricorso per Cassazione.

Pare che - la forma dubitativa s'impone, attese le tante inesattezze storiche tramandateci - i primi studi protesi ad affermare la necessità di introdurre nel sistema processuale penale italiano la presunzione d'innocenza, risalgano al XVIII° secolo e che siano dovuti alle opere di Pietro Verri e di Cesare Beccaria.

Leggi tutto...

sabato 4 febbraio 2012

L'avvocato penalista, la difesa penale ed il rapporto col difeso e con l'oggetto della difesa.



____________________________________


L'avvocato penalista, la difesa penale ed il rapporto col difeso e con l'oggetto della difesa.


Avvocato Penalista.
_____________________________________   


L'idea di scrivere qualcosa su questi specifici temi mi è venuta a seguito delle tante letture che mi è capitato di farne in più parti (riviste, manuali, siti web, siti giuridici, ecc.), in cui vari autori, spesso anche qualificati od autorevoli, si sono spesi non poco in direzione di una trattazione e di una collocazione di questa peculiare e non trascurabile materia della professione forense che, a mio avviso, è mista di tecnica difensiva e di etica.

Ognuno degli autori che si sono occupati di queste tematiche - invero, molto o del tutto trascurate da chi ci ha preceduto - ne ha visto ed analizzato uno od alcuni aspetti, ma nessuno le ha viste nella loro interezza.

Di qui l'esigenza irrinunciabile di comprenderle, ri-vederle, studiarle e cercare di contribuire, così, ad una loro diversa e migliore intesa o collocazione ideale.

A partire dai paragoni più superficiali o salottieri fattine, secondo cui - tra i tanti, per esempio - l'avvocato sarebbe un pò come il jukebox, in cui basta inserire la moneta e si può ascoltare la canzone o la musica che più ci piace, oppure come un'autovettura da noleggio, che viene chiamata quando se ne ha necessità, si paga la tariffa e, solo per ciò, si acquisisce il diritto di essere portati dove si vuole; per arrivare ai concetti più elevati, quali la necessità che la deontologia (intesa come scienza) non deve limitarsi solo ad enunciare una serie di doveri da osservare nell'esercizio delle professione, ma deve anche spiegare le ragioni ultime della loro imposizione e della loro necessità; od i vari criteri proposti per la determinazione di una o più regole morali; od alla particolare situazione esistenziale dell'avvocato ed alle varie idee proposte per la soluzione dei suoi conflitti esistenziali; od alla deontologia intesa anche come profilassi contro la malattia professionale di cui l'avvocato rischierebbe stabilmente il contagio e che si chiama cinismo; od all'esigenza di evitare in ogni modo di essere contagiati da questa grave malattia professionale, al di là della profillassi, col ricorso ad un sano senso dell'umorismo; od al quesito circa cosa sia in effetti la giustizia, di cui anche l'avvocato è servo, sebbene non sia servo pure del diritto positivo; od all'idea dell'avvocato inteso come vir legibus solutus; od all'avvocato inteso come creatore di un proprio ordinamento; od all'avvocato come mediatore tra il cittadino e l'ordinamento giuridico; od alla necessità che l'avvocato non debba essere anche giudice del suo difeso; od alla necessità del superamento dei condizionamenti sociali; od alle potenzialità analogiche della avvocatura od, infine, all'eterno dilemma circa il se sia superiore l'avvocato od il giudice.

Leggi tutto...