Avvocato penalista - Operazioni in pregiudizio dei creditori. Art. 2629 del Codice Civile.
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Art. 2629 del Codice Civile. Operazioni in pregiudizio dei creditori.
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
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