Avvocato penalista - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Art. 2633 del Codice Civile.
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Art. 2633 del Codice Civile. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .
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Art. 2633 del Codice Civile. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .
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