Avvocato penalista - Illecita influenza sull'assemblea. Art. 2636 del Codice Civile.
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Art. 2636 del Codice Civile. Illecita influenza sull'assemblea.
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Art. 2636 del Codice Civile. Illecita influenza sull'assemblea.
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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