Avvocato penalista - Non è più reato l'omesso versamento di ritenute Inps o Inail, se l'importo non supera i 10 mila euro.
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Avvocato penalista - Non è più reato l'omesso versamento di ritenute Inps o Inail, se l'importo non supera i 10 mila euro. |
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" Omesso versamento ritenute all’Inps: niente penale sotto 10 mila euro.
Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali versate all’Inps e Inail.
A poco più di un mese dalla depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute erariali inferiori a 150 mila euro (cioè le ritenute d’imposta sui pagamenti dei dipendenti e professionisti: leggi “Omesso versamento di ritenute e IVA: cosa rischi”), ora tocca alle ritenute previdenziali ed assistenziali (per capirci meglio, si tratta di quelle che si versano all’INPS ed INAIL).
In questo caso la soglia sotto la quale non scatta più il penale è di 10.000 euro.
Com’è ora la legge.
La legge [1] punisce, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,91 euro, il datore di lavoro che omette di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento del dovuto entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
La depenalizzazione.
Con lo schema di decreto legislativo approvato venerdì scorso dal Governo, attuativo della legge delega sulla disciplina sanzionatoria di alcuni reati [2], l’omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10.000 euro non costituirà più reato ma sarà punito con una sanzione da 10mila e 50mila euro.
In pratica, l’illecito in questione – almeno fino alla soglia di 10mila euro – passa da penale ad “amministrativo”. Resta comunque la possibilità per il datore di lavoro di non subire neanche la sanzione amministrativa, se provvede al versamento entro il predetto termine di tre mesi.
I precedenti.
Qualche Tribunale aveva già ritenuto di fatto depenalizzata la violazione penale in questione se di importo non superiore ai 10mila euro, per via della semplice esistenza della legge delega che aveva incaricato il Governo di effettuare la depenalizzazione.
Di tale avviso però, non è stata la Cassazione [3] che ha ribadito sempre l’esistenza del reato, essendosi la legge limitata a stabilire una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, non apportando in nessun modo modifiche alla figura del reato in questione.
I procedimenti in corso.
Per il principio del “favor rei” e per espressa previsione del decreto legislativo appena approvato, le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
Nel caso in cui i procedimenti siano stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
[1] Art. 2 del decreto legge 463/1983.
[2] L. 67/2014.
[3] Cass. sent. n. 38080/2014. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
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