Avvocato penalista - Affidamento in prova al servizio sociale.
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Quando l'affidamento in prova al servizio sociale di un detenuto si conclude con esito positivo, non si può tenere conto della relativa condanna agli effetti della dichiarazione di recidiva.
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Quando l'affidamento in prova al servizio sociale di un detenuto si conclude con esito positivo, non si può tenere conto della relativa condanna agli effetti della dichiarazione di recidiva.
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""" Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 27 ottobre 2011 (dep. 15 febbraio 2012), n. 5859.
L'estinzione di ogni effetto penale prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. Pen., in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva
""" Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 27 ottobre 2011 (dep. 15 febbraio 2012), n. 5859.
L'estinzione di ogni effetto penale prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. Pen., in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 ottobre 2010, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 13 maggio 2010, appellata da F. G. M., condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con l'aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale ex art. 99, comma quarto cod. pen., alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., perché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si allontanava senza alcuna giustificazione dalla casa di abitazione (accertato in Catania, alle ore 23 dell'11 maggio 2010).
La Corte di appello osservava che doveva ritenersi infondato il motivo di impugnazione che sosteneva la erronea applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., per essere state ritenute rilevanti a tal fine le precedenti condanne, le quali, secondo la prospettazione dell'imputato, avrebbero dovuto essere considerate prive di effetto per esito positivo della prova a seguito di affidamento al servizio sociale, come da ordinanza del 28 novembre 2003 del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
Al riguardo la Corte affermava di condividere l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova, prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. Pen., non comporta la cancellazione dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, circoscritta ai casi indicati dall'art. 687 cod. proc. pen. [disposizione ora trasfusa nell'art. 5 del T.U. in materia di casellario giudiziale di cui al d.P.R. n. 14 novembre 2002, n. 313], con la conseguenza che, ai fini della recidiva, la sentenza di condanna continua a dispiegare tutti i suoi effetti (Sez. 6 , n. 26093 del 2004 e n. 88 del 1995). """
(Leggete il testo integrale della sentenza cliccando sul link che segue):
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=1024 .
Fonte Penale.it .
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