Avvocato penalista - Disastro ambientale. Art. 452 quater del Codice Penale.
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Art. 452 quater del Codice Penale. Disastro ambientale. (1)
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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Art. 452 quater del Codice Penale. Disastro ambientale. (1)
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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