Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 452 octies del Codice Penale.
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Art. 452 octies del Codice Penale. Circostanze aggravanti. (1)
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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Art. 452 octies del Codice Penale. Circostanze aggravanti. (1)
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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