Avvocato penalista - Aggravante ambientale. Art. 452 novies del Codice Penale.
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Art. 452 novies del Codice Penale. Aggravante ambientale. (1)
Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo.
In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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