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mercoledì 31 marzo 1999

Avvocato penalista - Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa. Art. 405 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa. Art. 405 del Codice Penale.
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Art. 405 del Codice Penale. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.
 
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
 
(1) Le parole: “del culto cattolico” sono state così sostituite dall’art. 9 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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martedì 30 marzo 1999

Avvocato penalista - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Art. 404 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Art. 404 del Codice Penale.
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Art. 404 del Codice Penale. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni. (1)

(1) Articolo così sostituito dall’art. 8 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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lunedì 29 marzo 1999

Avvocato penalista - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. Art. 403 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. Art. 403 del Codice Penale.
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Art. 403 del Codice Penale. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.
 
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto. (1)
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 7 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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domenica 28 marzo 1999

Avvocato penalista - Vilipendio della religione dello Stato. Art. 402 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio della religione dello Stato. Art. 402 del Codice Penale.
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Art. 402 del Codice Penale. Vilipendio della religione dello Stato.
 
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.  (1)
 
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre 2000, n°. 508 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, che così recitava: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno."
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sabato 27 marzo 1999

Avvocato penalista - Provocazione al duello per fine di lucro. Art. 401 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Provocazione al duello per fine di lucro. Art. 401 del Codice Penale.
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Art. 401 del Codice Penale. Provocazione al duello per fine di lucro.

[Art. 401. Provocazione al duello per fine di lucro.

Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.

Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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venerdì 26 marzo 1999

Avvocato penalista - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello. Art. 400 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello. Art. 400 del Codice Penale.
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Art. 400 del Codice Penale. Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.
 
[Art. 400. Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.
 
Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione.
 
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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giovedì 25 marzo 1999

Avvocato penalista - Duellante estraneo al fatto. Art. 399 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Duellante estraneo al fatto. Art. 399 del Codice Penale.
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Art. 399 del Codice Penale. Duellante estraneo al fatto.
 
[Art. 399. Duellante estraneo al fatto.
 
Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.
 
Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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mercoledì 24 marzo 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità. Art. 398 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità. Art. 398 del Codice Penale.
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Art. 398 del Codice Penale. Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.

[Art. 398. Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

Non sono punibili:

1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;

2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;

3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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martedì 23 marzo 1999

Avvocato penalista - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale. Art. 397 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale. Art. 397 del Codice Penale.
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Art. 397 del Codice Penale.  Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale.
 
[Art. 397. Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale. (1)
 
In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:
 
1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
 
2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
 
3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
 
4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
 
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durate il combattimento.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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lunedì 22 marzo 1999

Avvocato penalista - Uso delle armi in duello. Art. 396 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso delle armi in duello. Art. 396 del Codice Penale.
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Art. 396 del Codice Penale. Uso delle armi in duello.

[Art. 396. Uso delle armi in duello.

[Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni.

Il duellante è punito:

1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;

2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.

Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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