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martedì 30 giugno 1998

Avvocato penalista - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. Art.168 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. Art.168 ter del Codice Penale.
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Art. 168 ter del Codice Penale. Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. (1)
 
Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.
 
Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
 
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
 
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n°. 67.
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lunedì 29 giugno 1998

Avvocato penalista - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Art.168 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Art.168 bis del Codice Penale.
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Art. 168 bis del Codice Penale. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. (1)
 
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
 
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
 
Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
 
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
 
Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
 
La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
 
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.
 
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n°. 67.
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domenica 28 giugno 1998

Avvocato penalista - Revoca della sospensione. Art.168 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Revoca della sospensione. Art.168 del Codice Penale.
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Art. 168 del Codice Penale. Revoca della sospensione.
 
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
 
1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
 
2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 .
 
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
 
La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative.
 
La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 26 marzo 2001, n°. 128.
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sabato 27 giugno 1998

Avvocato penalista - Estinzione del reato. Art.167 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Estinzione del reato. Art.167 del Codice Penale.
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Art. 167 del Codice Penale. Estinzione del reato.
 
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
 
In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.
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venerdì 26 giugno 1998

Avvocato penalista - Effetti della sospensione. Art. 166 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Effetti della sospensione. Art. 166 del Codice Penale.
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Art. 166 del Codice Penale. Effetti della sospensione.
 
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
 
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
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giovedì 25 giugno 1998

Avvocato penalista - Obblighi del condannato. Art. 165 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Obblighi del condannato. Art. 165 del Codice Penale.
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Art. 165 del Codice Penale. Obblighi del condannato.
 
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa (1), secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
 
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. (2)
 
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. (3)
 
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
 
(1) Periodo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(2) Le parole: “salvo che ciò sia impossibile” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. b) della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(3) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
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mercoledì 24 giugno 1998

Avvocato penalista - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. Art. 164 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. Art. 164 del Codice Penale.
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Art. 164 del Codice Penale. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.
 
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
 
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
 
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
 
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
 
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
 
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.
 
Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.
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martedì 23 giugno 1998

Avvocato penalista - Sospensione condizionale della pena. Art. 163 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Sospensione condizionale della pena. Art. 163 del Codice Penale.
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Art. 163 del Codice Penale. Sospensione condizionale della pena.
 
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
 
In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. (1)
 
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
 
In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. (2)
 
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. (3)
 
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno. (4)
 
(1) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(2) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(3) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
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lunedì 22 giugno 1998

Avvocato penalista - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. Art. 162 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. Art. 162 bis del Codice Penale.
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Art. 162 bis del Codice Penale. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
 
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
 
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
 
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
 
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
 
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
 
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
 
[In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita] (1).
 
(1) Comma abrogato dall'art. 2-quattuordecies, D. L. 7 aprile 2000, n°. 82.
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domenica 21 giugno 1998

Avvocato penalista - Oblazione nelle contravvenzioni. Art. 162 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Oblazione nelle contravvenzioni. Art. 162 del Codice Penale.
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Art. 162 del Codice Penale. Oblazione nelle contravvenzioni.
 
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
 
Il pagamento estingue il reato.
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