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venerdì 10 aprile 1998

Avvocato penalista - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. Art. 92 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. Art. 92 del Codice Penale.
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Art. 92 del Codice Penale. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.
 
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.
 
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
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giovedì 9 aprile 1998

Avvocato penalista - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Art. 91 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Art. 91 del Codice Penale.
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Art. 91 del Codice Penale. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
 
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
 
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.
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mercoledì 8 aprile 1998

Avvocato penalista - Stati emotivi o passionali. Art. 90 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Stati emotivi o passionali. Art. 90 del Codice Penale.
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Art. 90 del Codice Penale. Stati emotivi o passionali.
 
Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità.
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martedì 7 aprile 1998

Avvocato penalista - Vizio parziale di mente. Art. 89 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Vizio parziale di mente. Art. 89 del Codice Penale.
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Art. 89 del Codice Penale. Vizio parziale di mente.
 
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.
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lunedì 6 aprile 1998

Avvocato penalista - Vizio totale di mente. Art. 88 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Vizio totale di mente. Art. 88 del Codice Penale.
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Art. 88 del Codice Penale. Vizio totale di mente.
 
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.
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domenica 5 aprile 1998

Avvocato penalista - Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere. Art. 87 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere. Art. 87 del Codice Penale.
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Art. 87 del Codice Penale. Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere.
 
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.
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sabato 4 aprile 1998

Avvocato penalista - Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato. Art. 86 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato.  Art. 86 del Codice Penale.
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Art. 86 del Codice Penale. Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato.
 
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.
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venerdì 3 aprile 1998

Avvocato penalista - Capacità d'intendere e di volere. Art. 85 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Capacità d'intendere e di volere. Art. 85 del Codice Penale.
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Art. 85 del Codice Penale. Capacità d'intendere e di volere.
 
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.
 
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.
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giovedì 2 aprile 1998

Avvocato penalista - Reato complesso. Art. 84 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Reato complesso.  Art. 84 del Codice Penale.
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Art. 84 del Codice Penale. Reato complesso.
 
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.
 
Qualora la legge nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79
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mercoledì 1 aprile 1998

Avvocato penalista - Evento diverso da quello voluto dall'agente. Art. 83 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Evento diverso da quello voluto dall'agente.  Art. 83 del Codice Penale.
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Art. 83 del Codice Penale. Evento diverso da quello voluto dall'agente.
 
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
 
Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati.
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