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venerdì 13 dicembre 2013

Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.

Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.
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L'Articolo 572 del Codice Penale, intitolato ai Maltrattamenti contro familiari o conviventi, prevede e stabilisce che: (1)
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona (2)  della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. (3)
 
(1) Sia il testo che il titolo di reato portati dall'articolo in esame sono stati modificati dall'art. 4, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

In precedenza tale disposizione, intitolata ai Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, prevedeva e stabiliva che:
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
 
2) Il concetto di persona della famiglia tradizionalmente veniva circoscritto ai coniugi, consangunei, affini, adottati e adottanti, ora invece si propende per un'interpretazione estensiva in cui rientrano dunque i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonchè i domestici, a patto che vi sia convivenza.

Si tratta di un requisito importante che comporta, quindi, l'ammissibilità della fattispecie criminosa in esame anche nei confronti del convivente "more uxorio".
 
(3) Tale comma è stato prima inserito dall'art. 4, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172 e poi abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.
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