http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

martedì 17 dicembre 2013

Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.

Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.
____________________________________
 
"" La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all'articolo, ha trattato il caso di particolare relativo ad un provvedimento disciplinare a carico di un avvocato.
 
Nello specifico, i fatti del processo sono sostanzialmente questi : all'esito di un procedimento disciplinare avviato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza su segnalazione del P.M. relativa ad un procedimento penale a carico della stessa per concorso in bancarotta fraudolenta ed altro, fu condannata, a seguito della riassunzione del procedimento disciplinare, alla sospensione per un anno che veniva poi ridotta dal Consiglio Nazionale Forense, a cui l'avvocato si rivolse proponendo ricorso, a sei mesi.
 
Con riguardo alla eccezione pregiudiziale di estinzione del procedimento disciplinare per mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 297 cod. proc. civ., il C.N.F. ha sostenuto la inapplicabilità di detta norma al procedimento disciplinare, e comunque l'avvenuta riassunzione dello stesso nel predetto termine, dovendosi avere riguardo ai fini di cui si tratta alla data della delibera di riassunzione, e non a quella di notifica della stessa, avvenuta con la notifica dell'atto di citazione a comparire innanzi al COA. In ogni caso, si è affermata in sentenza la decadenza dell'incolpata dalla eccezione in esame per essere stata la stessa proposta dopo la prima difesa.
 
Nel merito, la responsabilità disciplinare della professionista, secondo il CNF, emergeva con nettezza dal materiale probatorio acquisito al procedimento disciplinare. I fatti, accertati dalle sentenze penali, integravano abusi riferibili all'esercizio della professione forense e comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale.
 
La esclusione della responsabilità disciplinare della ricorrente in relazione al capo per il quale in sede penale era stata applicata la prescrizione comportava la rideterminazione in sei mesi della sanzione della sospensione.
 
Articolo 297 Codice di Procedura Civile. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.
 
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.
 
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
 
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
 
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
 
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dall'avvocato ha precisato che il CNF ha correttamente ritenuto che il procedimento disciplinare fosse stato riassunto tempestivamente e, richiamando un precedente, ha ribadito che "l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale di cui all'art. 297, primo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale decorre dalla conoscenza effettiva, da parte dei Consiglio locale dell'Ordine, della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo (Cass. S.U., sent. n. 13975 del 2004)".
 
Nel caso di specie dunque, a parere dei giudici di Piazza Cavour "la riassunzione è avvenuta nel termine semestrale di cui alla citata disposizione codicistica, decorrente, come chiarito, dalla acquisizione da parte del COA della copia integrale della sentenza penale, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità" e, pertanto, è stato rigettato il ricorso. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com .
 
 
Per leggere il testo della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel caso in esame, cliccate al seguente link:
 
 
Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.
____________________________________
 

Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________