http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Sostituzione di persona, il reato previsto e punito dall'art. 494 del Codice penale.

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sabato 6 luglio 2013

Avvocato penalista - Sostituzione di persona, il reato previsto e punito dall'art. 494 del Codice penale.

Avvocato penalista - Sostituzione di persona, il reato previsto e punito dall'art. 494 del Codice penale.
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L'art. 494 del codice penale, infatti, prevede che: 
 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
 
E questo specifico reato si configura e si concreta anche quando ci registriamo o ci presentiamo in una chat o in altri luoghi del web con una identità personale che non è vera o non ci è propria...

Ovviamente il principio di diritto enucleato dalla nostra Suprema Corte di Cassazione non è applicabile nei casi in cui il falso nickname non è un nome altrui, ma una mera invenzione od un nome di fantasia.
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Avvocato penalista - Sostituzione di persona, il reato previsto e punito dall'art. 494 del Codice penale.
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""" Falso nickname in chat: punito chi si spaccia per un’altra persona.

La legge prevede una condanna penale per chi crea un falso nickname spacciandosi per un’altra persona.

Commette reato di sostituzione di persona [1] chi usa in chat un nickname identificativo di un’altra persona. È quanto stabilito dalla Cassazione [2] che, adeguandosi all’era digitale, intende tutelare le vittime di insidie e raggiri tramite il web.

Il caso deciso dai giudici riguarda una donna che, per vendetta personale, aveva inserito, in un sito di incontri, un nickname a sfondo erotico con le iniziali e il numero di telefono della sua ex datrice di lavoro. Inevitabile l’immediato disagio della vittima che si era vista ricevere messaggi e telefonate, a volte anche ingiuriosi, da parte degli utenti del sito hot.

I giudici hanno condannato la donna per sostituzione di persona, ritenendo che tale reato sussista non solo quando ci si sostituisce ad un’altra persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un nome o uno stato o una qualità falsi. Per “nome” si intende non solo quello di battesimo, ma anche “tutti i contrassegni di identità”, tra cui  il nickname utilizzato nelle comunicazioni via internet. Esso attribuisce sì un’identità virtuale, ma può comunque avere effetti sulla vita reale. Si pensi, per esempio, all’utente della rete che, indotto in errore dall’account o dal nickname, crede di chattare con una determinata persona mentre, invece, sta parlando con un’altra.

Con la sentenza in esame la tutela degli internauti, estesa anche al falso nickname, fa un’ulteriore passo in avanti. Già in passato, infatti, la Cassazione ha riconosciuto sussistente il reato di sostituzione di persona in caso di partecipazione ad aste con falso pseudonimo [3] o nel caso di utilizzazione di un falso account di posta elettronica, indicando le generalità di un altro soggetto [4].

Il caso dell’inserimento in una chat pubblica del nickname identificativo di un’altra persona, divulgandone addirittura il numero di telefono, è un’ipotesi che si affianca a quelle sopra richiamate.

Ricorda un po’ i numeri scritti sui muri dei bagni delle scuole e degli autogrill. Con la differenza che, in quelle ipotesi, il titolare del numero difficilmente può risalire all’autore dello scherzo e difendersi. Oggi, se i dati vanno su internet, la divulgazione è nettamente più ampia, ma è più facile risalire ai colpevoli. Come del resto è avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione.

[1] Art. 494 cod. pen.:

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.
 
[2] Cass. sent. n. 2905 del 29 aprile 2013.
[3] Cass. sent. n. 36094/2006.
[4] Cass. sent. n. 12479/2011. """

Fonte La legge per tutti.it .

http://www.laleggepertutti.it/30084_falso-nickname-in-chat-punito-chi-si-spaccia-per-unaltra-persona
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Avvocato penalista - Sostituzione di persona, il reato previsto e punito dall'art. 494 del Codice penale.
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