Avvocato penalista - Attentato contro la Costituzione dello Stato, il delitto previsto e punito dall'art. 283 del Codice Penale e la sua riforma sbagliata e strumentale.
____________________________________
____________________________________
Avvocato penalista - Attentato contro la Costituzione dello Stato, il delitto previsto e punito dall'art. 283 del Codice Penale e la sua riforma sbagliata e strumentale. |
____________________________________
La versione originaria o precedente dell'art. 283 del codice penale recitava così:
La versione originaria o precedente dell'art. 283 del codice penale recitava così:
Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Qualche anno fa, questa norma è stata modificata o, come va di moda nel lessico del nostro tempo, è stata riformata, in base all'art. 3 della Legge 24 febbraio 2006, n°. 85, ed, attualmente, recita così:
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Prescindo volutamente da ogni pur dovuta considerazione critica circa la opportunità o meno di riformare in peius (in peggio) una norma penale del codice, finalizzata alla protezione della nostra Costituzione Repubblicana ovvero della nostra Magna carta in cui sono previsti i rispettivi diritti e doveri dei cittadini verso lo Stato e dello Stato verso i cittadini, entrambi protesi in direzione della più elevata e civile convivenza sociale e del benessere dello Stato e dei suoi cittadini, poiché mi sembra così evidente la ratio, sottacentesi all'iniziativa di riformare l'art. 283 del codice penale, che ogni mia od altrui nota di commento critico si rivelerebbe semplicemente ultronea.
Qualche anno fa, questa norma è stata modificata o, come va di moda nel lessico del nostro tempo, è stata riformata, in base all'art. 3 della Legge 24 febbraio 2006, n°. 85, ed, attualmente, recita così:
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Prescindo volutamente da ogni pur dovuta considerazione critica circa la opportunità o meno di riformare in peius (in peggio) una norma penale del codice, finalizzata alla protezione della nostra Costituzione Repubblicana ovvero della nostra Magna carta in cui sono previsti i rispettivi diritti e doveri dei cittadini verso lo Stato e dello Stato verso i cittadini, entrambi protesi in direzione della più elevata e civile convivenza sociale e del benessere dello Stato e dei suoi cittadini, poiché mi sembra così evidente la ratio, sottacentesi all'iniziativa di riformare l'art. 283 del codice penale, che ogni mia od altrui nota di commento critico si rivelerebbe semplicemente ultronea.
Porre tra i nuovi elementi costitutivi della specifica fattispecie criminosa gli atti violenti, dopo avere eliminato anche l'inciso "con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato" equivale ad aprire le porte allo strazio delle nostre garanzie costituzionali, per via indolore e silente, poiché ciò significa legittimare la auto-autorizzazione a mutare la Costituzione o la forma di governo anche al di là dei mezzi consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, atteso che, nella forma novellata dell'art. 283 del codice penale, "i mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato" non compaiono più tra gli elementi costitutivi del delitto di Attentato contro la Costituzione dello Stato.
E tutto ciò, secondo il mio modesto parere, non è avvenuto solo a caso o per caso, ma costituisce la fisiologica prosecuzione di una strategia distruttiva nei confronti dell'Italia, dei suoi valori e del suo popolo, che viene portata avanti da anni, in silenzio e tradendo la fiducia ricevuta.
Ed i cosiddetti saggi, che stravolgeranno la nostra Costituzione, ne sono l'evidente riprova.
Tutto ciò che accade oggi e che ci viene propinato dalle addomesticate cronache parlamentari come necessario al miglioramento delle nostre condizioni di vita o sociali, fino al 24 febbraio del 2006, sarebbe stato definito o considerato come un "Attentato contro la Costituzione dello Stato", codice penale alla mano, e punibile con la reclusione fino a 12 anni.
Oggi, siccome non viene fatto con atti violenti e può essere fatto anche attraverso mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato - che non sono più richiesti come elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 283 del codice penale - chiunque è libero di fare o di farci ciò che vuole, senza temere di dover pagare il pegno o di dover essere messo in galera.
E tutto ciò mi rattrista e mi indigna non poco, sia come studioso della specifica materia, sia come avvocato e sia - ma non da meno - come cittadino italiano, amorato del proprio Paese.
____________________________________
Tutto ciò che accade oggi e che ci viene propinato dalle addomesticate cronache parlamentari come necessario al miglioramento delle nostre condizioni di vita o sociali, fino al 24 febbraio del 2006, sarebbe stato definito o considerato come un "Attentato contro la Costituzione dello Stato", codice penale alla mano, e punibile con la reclusione fino a 12 anni.
Oggi, siccome non viene fatto con atti violenti e può essere fatto anche attraverso mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato - che non sono più richiesti come elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 283 del codice penale - chiunque è libero di fare o di farci ciò che vuole, senza temere di dover pagare il pegno o di dover essere messo in galera.
E tutto ciò mi rattrista e mi indigna non poco, sia come studioso della specifica materia, sia come avvocato e sia - ma non da meno - come cittadino italiano, amorato del proprio Paese.
____________________________________
Avvocato penalista - Attentato contro la Costituzione dello Stato, il delitto previsto e punito dall'art. 283 del Codice Penale e la sua riforma sbagliata e strumentale. |
____________________________________
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________