Avvocato penalista - Stalking nel condominio.
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Avvocato penalista - Stalking nel condominio. |
Molestare e/o minacciare le vicine di casa o chi altri abita in un condominio costituisce reato di Atti persecutori (art. 612 bis c.p.) condominiali o "stalking condominiale".
Lo ha stabilito ed enunciato la Corte di Cassazione in una recente sentenza secondo cui integrano il reato di Atti persecutori, di cui all'art. 612 bis del Codice Penale, anche le molestie e/o le minacce che siano indiscriminatamente rivolte ai condomini (nel caso al vaglio di legittimità della Corte si trattava di alcune condomine).
Dunque, il reato di atti persecutori allarga la sua sfera di azione e scatta anche quando non c’è un’unica vittima, ma l'azione penalmente illecita risulti rivolta contro una pluralità di persone.
Il delitto di atti persecutori (stalking) si può configurare, dunque, anche in ambito condominiale, laddove uno dei residenti terrorizza le vicine, seguendole, molestandole e/o minacciandole quando le incontra o quando si apposta in attesa di incontrarle o per poterle incontrare nelle parti comuni dell’edificio condominiale.
Il delitto di atti persecutori (stalking) si può configurare, dunque, anche in ambito condominiale, laddove uno dei residenti terrorizza le vicine, seguendole, molestandole e/o minacciandole quando le incontra o quando si apposta in attesa di incontrarle o per poterle incontrare nelle parti comuni dell’edificio condominiale.
Con la sentenza n°. 20895 del 2011, emessa dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione quest'ultima ha confermato la sentenza di condanna adottata nei confronti di un uomo che, in un condominio di Torino, braccava alcune condomine, arrivando perfino a bloccare l’ascensore dove le malcapitate si erano rifugiate per proteggersi dalle intimidazioni.
Non c’è dubbio che la condotta dell’uomo, nel caso vagliato dalla Corte, integri il reato di cui all’art. 612 bis C. P., atteso che il persecutore molestava e minacciava le residenti solo in quanto donne e l’offesa arrecata a una di loro, per l'appartenenza di costei al genere femminile, turba di per sé ogni altra signora che risiede nello stesso luogo di privata dimora, cagionando ad ognuna di esse gli effetti tipici del delitto di Atti persecutori (stalking) ossia il "perdurante e grave stato di ansia o di paura" ovvero ingenerando il "fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva" ovvero costringendo le stesse "ad alterare le proprie abitudini di vita".
Nemmeno l’intervento di un parroco ha fatto desistere il soggetto in questione, che pare fosse un "maniaco" abitante nel palazzo, che ora dov'è avrà tutto il tempo per riflettere bene sulle sue condotte e sui loro effetti verso gli altri, se può o se vuole.
Il Codice Penale, al comma 1 dell’articolo 612 bis, titolato Atti persecutori, prevede, infatti, che:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Il Codice Penale, al comma 1 dell’articolo 612 bis, titolato Atti persecutori, prevede, infatti, che:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".