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lunedì 13 dicembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 609 nonies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 609 nonies del Codice Penale.
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Art. 609 nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (1) per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (2) comporta:
 
1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; (8)
 
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; (4)
 
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
 
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
 
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. (5)
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, (2) se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. (6)
 
La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
 
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
 
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
 
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. (7)
 
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni. (7)
 
(1) Parole inserite dall’art. 8, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(2) Le parole: "609-undecies" sono state inserite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Parole inserite dall’art. 8, co. 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(4) Le parole: "e all'amministrazione di sostegno" sono state inserite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(5) I numeri: "4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,  comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte." sono stati aggiunti dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(6) Comma aggiunto dall’art. 8, co. 1, lett. c), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(7) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(8) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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