Avvocato penalista - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 609 sexies del Codice Penale.
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Art. 609 sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa. (1)
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
(1) L'articolo che recitava: "Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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