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lunedì 7 marzo 2016

Avvocato penalista - La Resistenza a un pubblico ufficiale ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 337 del Codice Penale, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Avvocato penalista - La Resistenza a un pubblico ufficiale ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 337 del Codice Penale, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
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Avvocato penalista - La Resistenza a un pubblico ufficiale ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 337 del Codice Penale, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
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"" Resistenza a un pubblico ufficiale, non paga il taxi e prende a pugni due poliziotti
Resistenza a un pubblico ufficiale, non paga il taxi e prende a pugni due poliziotti
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 17 – 30 giugno 2014, n. 28144
Presidente Di Virginio – Relatore Capozzi
La Corte di Piazza Cavour, con la sentenza che si riporta al link in fondo all'articolo, ha esaminato un caso relativo al mancato pagamento della corsa col taxi da parte del cliente che veniva svegliato da due poliziotti, chiamati dal tassista, i quali lo invitavano a saldare il conto.
L'uomo però non si è lasciato convincere e invece di pagare il conto ha preso a pugni i poliziotti finendo sotto processo penale per rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Dopo una sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Verona la Corte d'appello di Venezia riformava detta decisione riconoscendo in capo all'imputato la responsabilità per il reato di cui all'articolo 337 c.p.
Articolo 337 Codice Penale
Resistenza a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia veniva proposto ricorso in Cassazione lamentando erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esclusione della scriminante ex art. 393 bis c.p. ovvero di quella ex art. 4 d.lgt. 288/44, risultando illogica l'affermata irrilevanza della querela sporta dall'imputato e da sua madre in ordine alle arbitrarie modalità di accesso degli operanti all'abitazione ed alla loro aggressione ai danni dell'imputato.
La Cassazione però ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto generico poichè "con motivazione priva di vizi logici e giuridici la Corte veneziana ha escluso la ipotesi esimente ravvisata in primo grado in favore del ricorrente sul duplice rilievo costituito dall'aver gli operanti agito nell'ambito dei doveri d'istituto siccome allertati dalla denuncia di un tassista che aveva visto allontanarsi il ricorrente, servitosi del suo taxi, senza che egli facesse ritorno per pagarlo come prospettatogli".
Inoltre, continuano i giudici, "negando la attualità e la proporzionalità tra offesa e reazione tenuto conto che l'imputato - a fronte del fastidio avvertito per essere stato svegliato - aveva colpito immediatamente con un violento pugno ad un occhio uno dei poliziotti, continuando ad insultare e minacciare i poliziotti fino ad essere bloccato solo dopo una violenta colluttazione".
Pertanto, conclude la Corte, "del tutto correttamente è stata ritenuta ininfluente la diversa prospettazione contenuta nella querela proposta dall'imputato e dalla madre, oggetto di separato giudizio, ed a fronte della versione degli operanti che hanno assunto di aver avuto accesso alla abitazione dell'imputato con il consenso dei proprietari e considerata la modalità e durata dei fatti incompatibile con l'ipotizzata opposizione all'accesso. Nondimeno è corretta la osservazione della sentenza secondo la quale le lesioni patite dall'imputato risultano successive ai fatti oggetto del processo e, pertanto, non possono influire su di essi".
Articolo 393 bis Codice Penale
Causa di non punibilità
Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
- L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 dispone che non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 e all'articolo 339, comma 2, codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al reato preveduto nell'articolo 337 c.p. eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni.
La scriminante prevista dall'articolo 4 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288 ricorre quando il fatto delittuoso sia causato da un comportamento arbitrario del soggetto tutelato che ecceda i limiti e le finalità del potere attribuitogli nel pubblico interesse.
Fonte sentenze-cassazione.com :
Per leggere il testo della sentenza, cliccare al seguente link:
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Avvocato penalista - La Resistenza a un pubblico ufficiale ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 337 del Codice Penale, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
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mercoledì 2 marzo 2016

Avvocato penalista - L'omicidio stradale.

Avvocato penalista - L'omicidio stradale.
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Avvocato penalista - L'omicidio stradale. 
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"" L’omicidio stradale è legge. Il Senato approva il testo in via definitiva.
 
Il Senato della Repubblica, nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 2 marzo, ha approvato senza emendamenti il disegno di legge, già licenziato dalla Camera il 21 gennaio scorso, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali.
 
Questa deliberazione chiude il travagliato iter parlamentare degli scorsi mesi e consegna un testo definitivo, a partire dal quale è finalmente possibile svolgere un’analisi compiuta.
 
La riforma agisce su tre fronti, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul codice della strada. Vediamone dunque i dettagli più rilevanti.
 
1. Modifiche al codice penale.
 
Il provvedimento interviene anzitutto a modificare il codice penale, introducendo - tra l’altro - gli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-ter e 590-quater.
 
589-bis – Omicidio stradale.
 
Si tratta di una fattispecie di omicidio colposo, in virtù della quale è punito con la reclusione il conducente di veicoli a motore, la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.
 
La norma prevede una serie di condotte distinte in base al grado della colpa.
 
In primo luogo è posta in rilievo la fattispecie generica di omicidio commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale (comma 1), che è punito con la reclusione da due a sette anni.
 
È sancita altresì (comma 2) la fattispecie aggravata dallo stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per la quale è prevista la pena della reclusione da otto a dodici anni.
 
La medesima sanzione è inoltre comminata (comma 3) ai conducenti professionali in stato di ebbrezza alcolica anche solo media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 
Inoltre, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, chi cagiona per colpa la morte di una persona alternativamente perché in stato di ebbrezza alcolica media (comma 4) oppure perché si sia reso autore di specifici comportamenti connotati da imprudenza particolare, come il superamento grave di limiti di velocità, l’attraversamento di incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o infine sorpassi azzardati (comma 5).
 
Le pene comminate per le predette fattispecie sono aumentate (comma 6) se l’autore del reato non ha conseguito la patente, ha la patente sospesa o revocata, o non ha assicurato il proprio veicolo a motore, mentre sono diminuite sino alla metà (comma 7) quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole.
 
Infine è stabilito un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone (comma 8).
 
In questo caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo entro il limite massimo di diciotto anni.
 
589-ter – Fuga del conducente in caso di omicidio stradale.
 
In tutti i casi previsti dall’articolo precedente, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
 
590-bis – Lesioni personali stradali gravi o gravissime.
 
Queste fattispecie, anch’esse colpose, appaiono in buona parte simmetriche a quelle dell’art. 589-bis.
 
Anzitutto, è mantenuto il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale (comma 1), il quale non subisce variazioni quanto all’importo della pena (da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime) ma vede l’eliminazione della possibilità di applicare la multa in via alternativa alla detenzione.
 
Peraltro, sono sanzionate in misura maggiore le lesioni personali stradali cagionate dal conducente in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (comma 2).
 
In particolare è comminata la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
 
Lo stesso vale per le lesioni cagionate per colpa dal conducente professionale in stato di ebbrezza alcolica anche solo media o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 3).
 
È stabilita la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni (lesioni gravi) e da due a quattro anni (lesioni gravissime) per gli stessi casi in cui l’omicidio stradale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (commi 4 e 5).
 
I commi 6 e 7 sanciscono aumenti e diminuzioni di pena al ricorrere delle medesime circostanze previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 589-bis.
 
Da ultimo, il comma 8 prevede l’ipotesi in cui il conducente, assumendo le condotte stabilite ai commi precedenti, cagioni lesioni a più persone, e prevede che si applichi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma comunque non superiore ai sette anni.
 
590-ter – Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.
 
Nei casi di cui all’articolo precedente, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
 
590-quater – Computo delle circostanze.
 
In deroga alla disciplina generale è fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - salve quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p.- rispetto alle circostanze aggravanti relative all’omicidio stradale e alle lesioni personali stradali.
 
La riforma agisce infine su ulteriori elementi di non poca rilevanza. In particolare, sono raddoppiati i termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale ed è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione.
 
2. Modifiche al codice di procedura penale.
 
La legge si premura altresì di modificare alcune norme del codice di procedura penale.
 
Ecco le più rilevanti.
 
In primo luogo, l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali vengono ad essere compresi tra i reati per i quali il giudice, anche d’ufficio, può disporre con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici (artt. 224-bis e 359-bis c.p.p.).
 
Quanto alla procedura, il prelievo può essere disposto dal Pubblico Ministero nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini.
 
In questi casi, il PM deve comunque chiedere la convalida al giudice entro 48 ore e quest’ultimo è tenuto a provvedere nelle successive 48 ore.
 
Sotto altro profilo, si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) per il delitto di omicidio colposo stradale e l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.
 
Inoltre, per entrambe le fattispecie il PM può chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari (art. 406.2ter c.p.p.).
 
Sono peraltro estese al solo reato di omicidio stradale le discipline degli artt. 416.2bis e 429.3bis c.p.p., in virtù delle quali rispettivamente:
 
a) la richiesta di rinvio a giudizio può essere depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini;
 
b) tra la data del decreto che dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non deve intercorrere un termine superiore a 60 giorni.
 
Infine, per il solo reato di lesioni personali stradali è disposta la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 550-ss. c.p.p.).
 
3. Modifiche al codice della strada.

L’intervento riformativo sul testo del codice della strada ha comportato le seguenti modificazioni.
 
In tema di comportamento del conducente in caso di incidente, l’art. 189.8 è stato sostituito dal seguente testo:

“Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”.
 
In secondo luogo, si è ritenuto di disporre la revoca della patente (art. 222.2) in conseguenza della condanna o dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, anche qualora sia stata disposta la sospensione condizionale della pena.
 
Inoltre, a seconda della gravità del fatto, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi tra i 5 e i 30 anni dalla revoca.
 
Per fattispecie di omicidio e lesioni personali stradali è infine previsto il ritiro della patente (art. 223).
 
A seguito del ritiro, il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente.
 
Infine, ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni. ""
 
Fonte giurisprudenzapenale.com, qui:
 
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Avvocato penalista - L'omicidio stradale. 
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sabato 6 febbraio 2016

Avvocato penalista - Il reato di Diffamazione, Articolo 595 del Codice Penale, e il diritto di critica; la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano di Marco Tronchetti Provera.

Avvocato penalista - Il reato di Diffamazione, Articolo 595 del Codice Penale, e il diritto di critica; la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano di Marco Tronchetti Provera.
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Avvocato penalista - Il reato di Diffamazione, Articolo 595 del Codice Penale, e il diritto di critica; la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano di Marco Tronchetti Provera.
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" Diritto di critica e diffamazione: la sentenza di assoluzione nei confronti di Marco Tronchetti Provera.

Segnaliamo il deposito delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano con la quale Marco Tronchetti Provera è stato assolto dalla accusa di diffamazione nei confronti di Carlo De Benedetti.

In punto di diritto, la sentenza analizza l’esimente del diritto di critica nel reato di diffamazione soffermandosi sull’elaborazione giurisprudenziale relativa ai noti requisiti della verità dei fatti, della continenza e dell’interesse sociale.

Con riferimento, in particolare, al requisito della verità dei fatti, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo secondo cui occorre distinguere tra “giudizio di fatto” e “giudizio di valore“: mentre l’esistenza del fatto può essere soggetta a prova, infatti, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare.

L’espressione di un giudizio (nel caso di specie si trattava di valutare l’espressione «De Benedetti fu allontanato dalla Fiat» pronunciata da Tronchetti Provera), «seppur non esatto con riferimento all'effettiva natura dell’uscita di De Benedetti dalla Fiat», è pur sempre la comunicazione di una opinione, rispetto alla quale – trattandosi di espressione del diritto di critica – «il momento determinante si realizza non nella narrazione dei fatti, ma nella valutazione dei medesimi, ove il rispetto della verità assume un rilievo più affievolito rispetto al diritto di cronaca (ove è determinante la narrazione)».

Il fatto che la stampa dell’epoca abbia sintetizzato l’uscita di De Benedetti dalla Fiat come «involontario epilogo di uno scontro con la proprietà» – si legge nella sentenza – «ovviamente non comporta la veridicità della notizia ma ben può aver costituito per l’imputato una riprova della attendibilità della suddetta circostanza». "

Fonte giurisprudenzapenale.com

http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/02/06/diritto-di-critica-e-diffamazione-la-sentenza-di-assoluzione-nei-confronti-di-marco-tronchetti-provera/

Per leggere il testo della sentenza, cliccare qui:

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/02/sentenza-trib-milano-tronchetti.pdf
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Avvocato penalista - Il reato di Diffamazione, Articolo 595 del Codice Penale, e il diritto di critica; la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano di Marco Tronchetti Provera.
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lunedì 18 gennaio 2016

Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.

Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.
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Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.
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"  Il sistema delle estorsioni tra criminalità comune e mafiosa.
 
In queste prime riflessioni introduttive abbiamo accennato al fatto che l’estorsione, pur essendoci presentata dalla legislazione penale come un comune delitto che si realizza contro il patrimonio di un singolo individuo, è una delle attività più diffuse perpetrate dalla criminalità organizzata di stampo mafioso.
 
Si è aggiunto, per meglio specificare il concetto, che la mafia svolge in forma ordinaria attività estorsiva; e, da diversa angolatura, è difficile supporre che alcuni soggetti si organizzano tra loro per compiere siffatta attività criminosa su di un determinato territorio senza che essa possa essere normativamente accompagnata dalle «modalità mafiose», almeno per come la giurisprudenza interpreta la relativa circostanza aggravante.
 
Su quest’ultimo punto, comunque, si tornerà a breve.
 
Quando è così, si discorre generalmente di «sistema delle estorsioni»: il fatto che vede un’organizzazione imporre su di una enclave un vero e proprio monopolio della riscossione del pizzo, e – qualora si offra anche tale servizio – della protezione; sicché, in quell’area pagare diviene la regola, rifiutare di versare la tangente rappresenta l’eccezione.
 
A questo proposito, alcuni studiosi fanno una distinzione di massima, tra estorsione anonima (in cui le richieste estorsive sono anonime e saltuarie, e sono sostenute esclusivamente da minacce) ed estorsione-protezione (definita come un «sistema», per l’appunto, di imposizione di regolari tributi, simile a un meccanismo fiscale, che si afferma attraverso monopoli territoriali, sovrapponendosi al tessuto produttivo locale) [1].
 
La scelta dell’organizzazione di fare del racket un’attività «di sistema» risponde, invero, a inferenze razionali di facile comprensione.
 
Prendiamo un banale esempio: se in una cittadina più individui intendono organizzarsi tra loro per arricchirsi illecitamente sfruttando mezzi di violenta coercizione, è molto probabile che questi porranno in essere attività estorsiva sistematica, individuando esercenti commerciali o imprenditori e chiedendo loro, con regolarità, il pagamento di una tangente.
 
L’estorsione, come si è già avuto modo di rilevare, è un’attività che può risultare molto profittevole: non richiede l’utilizzo di mezzi fraudolenti elaborati né tantomeno di armi – salvo che l’estorsione non degeneri in episodi di violenza, in un primo momento soltanto prospettati – e ha il «vantaggio» di essere una attività delittuosa che difficilmente può essere scoperta dall’autorità giudiziaria senza la collaborazione della vittima.
 
Detto altrimenti, l’estorsione – la cui condotta si gioca per intero sul piano psicologico dell’influenza di un soggetto su di un altro soggetto – non ha nulla a che vedere con i più rischiosi delitti di furto o di rapina; delitti comunque diffusi, ma rispetto ai quali le possibilità di giungere a una sopraffazione fisica della vittima o comunque di essere scoperti sono ben maggiori.
 
Le evidenze giudiziarie e le statistiche disponibili confermano queste tesi nella misura in cui rivelano un’altissima cifra nera della condotta estorsiva.
 
E non è un caso che essa rappresenti spesso – in quanto attività, oltreché ordinaria, anche originaria – il brodo di coltura di una consorteria mafiosa.
 
Ma la relativa facilità con cui è possibile perpetrarla non deve far pensare che essa possa sempre andare a buon fine.
 
Prendiamo il caso in cui i soggetti che si propongono il compimento di attività estorsiva non posseggono né quella forza di intimidazione necessaria per chiedere il pizzo, né dispongono di strategie razionali di «conquista» di un territorio, agendo così in maniera improvvisata, senza metodo né criterio, al solo fine di ricercare un profitto immediato.
 
Ebbene, tutto ciò è vividamente percepito dall’estorto (che è soggetto a pressione, ed è dunque più sensibile a ogni sfumatura della minaccia insita nella richiesta), il quale, rendendosi conto di avere a che fare il «sistema delle estorsioni» con delinquenti di piccolo calibro che non hanno dietro alcuno, può ignorare le richieste o denunciare i fatti alle forze di polizia.
 
In questi casi, la possibilità che il fatto illecito possa emergere e determinare l’arresto e la condanna degli estorsori è altissimo: nel momento in cui il commerciante o l’imprenditore non percepisce la minaccia rivoltagli come reale e non ritiene probabile un gesto di ritorsione, non è spinto in alcun modo a dare seguito alle richieste, e anzi, è invogliato a denunciare.
 
È evidente come in questi casi non si possa parlare di «sistema»: imporre un «sistema» vuol dire capitalizzare un patrimonio d’intimidazione formatosi nel tempo; vuol dire, da diversa prospettiva, inquinare irrimediabilmente le falde dell’economia locale, generando inevitabili distorsioni nel mercato e nella concorrenza; vuol dire, insomma, veicolare i fatti da una dimensione di criminalità comune a quella della criminalità mafiosa.
 
Il racket improvvisato, saltuario, che porta sovente all’immediato arresto dei malfattori, rimane inevitabilmente incagliato sulle secche della criminalità comune.
 
Al contrario, l’attività estorsiva sistematica – che, in quanto tale, può affiorare soltanto da un humus di criminalità associativa – è riconducibile al binomio che presta il sottotitolo a questo volume: «potere e legittimazione».
 
La differenza si coglie rispetto a entrambi i termini: la legittimazione, si è detto, determina ab origine le attività di un’organizzazione criminale su di un territorio; il potere, invece, ha una intrinseca connotazione onnicomprensiva, è «più ampio della forza, contiene di più, e non è altrettanto dinamico.
 
È più complesso e possiede perfino una certa misura di pazienza» [2].
 
Risulta perciò dirimente, per una corretta collocazione del fenomeno sul piano teorico-concettuale, poter distinguere l’attività estorsiva «comune» da quella («sistematica») aggallata da un contesto caratterizzato dall’associazionismo criminale: potendo all’uopo considerare, di volta in volta, il disvalore intrinseco della condotta, il rischio che essa possa essere replicata sullo stesso soggetto o su altri, il grado di timore che si ingenera nella collettività, il peso e l’influenza che hanno le vicende estorsive sulle scelte economiche dell’imprenditoria locale e sulle dinamiche sociali, e via discorrendo.
 
Una distinzione che dunque è non soltanto possibile, ma, almeno da un punto di vista concettuale, deve essere necessariamente tenuta ferma. "
 
Fonte laleggepertutti.it, qui:
 
 
Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.
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domenica 17 gennaio 2016

Avvocato penalista - La mediazione penale: gli obiettivi, i principi e i vantaggi.

Avvocato penalista - La mediazione penale: gli obiettivi, i principi e i vantaggi.
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Avvocato penalista - La mediazione penale: gli obiettivi, i principi e i vantaggi.
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" La Mediazione penale.

D. Lgs. 274/2000, Art. 29, la mediazione penale: obiettivi, vantaggi, principi.

La commissione di un reato apre un conflitto tra l’autore e la parte offesa, comporta una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale.

La peculiarità di questo processo riparativo e responsabilizzante, consiste nel contatto diretto o indiretto tra vittima e autore del reato, prendendo in considerazione gli aspetti comunicativi e relazionali tra le parti e affrontando, se del caso, le conseguenze civili del reato in termini riparativi.

Per avviare e svolgere una mediazione penale, è necessario il consenso delle parti al fine di far evolvere la loro interazione conflittuale verso un accordo soddisfacente per entrambe.

La mediazione è assistita da un soggetto terzo e neutrale, il mediatore, deputato a promuovere e agevolare l’attività di facilitazione, generalmente attenendosi a scrupolosi schemi.

Fondamento della mediazione penale.

In Italia la Mediazione Penale trae il proprio fondamento da una norma, il D. Lgs. 274/2000, Art. 29, comma 4, che stabilisce:

Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti.

In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

Obiettivi della mediazione penale.

La Mediazione penale è una modalità di gestione autonoma dei conflitti.

Obiettivi della Mediazione sono:

1- il raggiungimento di un accordo tra le parti;

2- la possibilità, per il reo, di assumersi le responsabilità;

3- l’occasione, per la vittima, di esprimere i propri sentimenti, le proprie sofferenze e le paure e di poter fruire di un’occasione di scambio e di confronto.

Affidarsi ad un programma di Mediazione penale, significa diventare artefici dell’andamento del proprio processo.

Su invito del Giudice le parti potranno avvalersi dell’opera di un Mediatore-Conciliatore professionista che le guiderà verso una soluzione condivisa della controversia.

Non sarà più una sentenza a decidere il Giudizio, ma saranno le parti, con l’ausilio del Mediatore, a raggiungere un’intesa senza subire i traumi di una decisione giudiziale.

Perché mediare?

1– per i tempi rapidissimi della procedura;

2– per la possibilità di trovare un valido accordo;

3– per evitare l’alea di una sentenza;

4– per regolamentare i rapporti futuri;

5– per i costi estremamente ridotti.

Siamo in presenza di una forma tipica di Giustizia non già retributiva, la quale, per sua natura, assume quale oggetto dell’azione giudiziaria il reato; quale finalità l’accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del reo, con la garanzia, per quest’ultimo dell’applicazione di una pena proporzionata alla gravità del reato.

Siamo, per contro, in presenza di una forma di Giustizia riparativa, totalmente antitetica rispetto alla precedente, che sia in grado di offrire al reo la possibilità di porre riparo al danno cagionato alla vittima e favorirne la reintegrazione nella comunità attraverso un processo in cui l’obiettivo primario sarà la ricostruzione del legame sociale.

La Giustizia riparativa ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto conseguenza del reato ed ha come obiettivo l’eliminazione di tali conseguenze attraverso l’attività riparatrice intrapresa dall’autore del reato; all’interno di tale modello, particolare valore assumono le parti, aggressore e vittima, mentre un ruolo centrale operativo è nettamente assunto da una figura terza ed imparziale: il Mediatore.

Principi su cui si fonda la mediazione penale.

1. Riappropriazione del processo da parte dei due attori principali, ovvero la vittima ed il reo;

2. La rivalutazione della vittima all’interno del processo: è la vittima, infatti, che decide le modalità attraverso le quali possa considerarsi adeguatamente risarcita in senso morale e materiale;

3. L’affermazione di un nuovo concetto di responsabilità da parte dell’autore del reato nei confronti della vittima che tenga conto non tanto della definizione del reato, bensì delle conseguenze;

4. L’inserimento di nuove figure professionali che possono prescindere da quelle tradizionalmente deputate all’amministrazione della Giustizia;

5. Il recupero dell’ ”amministrazione” della Giustizia da parte della comunità.

Il D. Lgs. 274/2000 ha indubbiamente introdotto una nuova concezione della Giustizia, una Giustizia non più rigidamente e rigorosamente retributiva, ma una Giustizia più snella, più vicina alle parti, al reo e, soprattutto, alla vittima; una Giustizia tesa a recepire le effettive istanze delle parti e a soddisfarle, una Giustizia, insomma, dal volto mite.

In tale congerie, come precisato dal Ministero della Giustizia nella relazione al D. Lgs. 274/2000, “La valorizzazione della conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti” costituisce l’obiettivo primario del Legislatore, laddove il suo scopo è quello di fare assumere in futuro una più ampia diffusione di un nuovo modello di giustizia penale, previa la sua auspicata positiva sperimentazione sul campo delle buone prassi.

“ Le nuove disposizioni in tema di competenza del Giudice di Pace, introdotte dal D.Lgs 274/2000, sono ispirate ad un nuovo modello di giustizia penale dal volto mite, che mira esplicitamente alla conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti.

In tale contesto normativo, il compito affidato dalla norma ai centri e strutture va individuato nell’ottica di assoluta e generale semplificazione che ispira l’intero D. Lgs. 274/2000, potendosi concludere che il ricorso alla conciliazione mira a realizzare un momento di ulteriore semplificazione, a vantaggio delle parti in contesa e dell’interesse generale”.

(Dott.ssa Giovanna De Virgiliis, Magistrato, già Funzionario del Ministero della Giustizia).
 
Anche il Consiglio d’Europa si è pronunciato affinchè la Mediazione possa divenire parte integrante dei sistemi della Giustizia, garantendo in ogni stato e grado del processo la possibilità di svolgere attività di mediazione.

In tale fattispecie:

A. Il reato è il risultato di un conflitto tra le parti;

B. La Mediazione è una modalità di gestione autonoma dei conflitti;

C. L’obiettivo della Mediazione è:

1- il raggiungimento di un accordo tra le parti;

2- la possibilità, per il reo, di assumersi le responsabilità;

3- l’occasione, per la vittima, di esprimere i propri sentimenti, le proprie sofferenze e le paure e di poter fruire di un’occasione di scambio e di confronto.

D. Il principio su cui si basa la Mediazione è la completa volontarietà delle parti;

E. Il Mediatore deve essere assolutamente neutrale alle parti ed a loro equiprossimo; il suo ruolo è quello di facilitare la comunicazione e garantire il rispetto reciproco, senza imporsi in alcuna decisione che vittima e reo assumono direttamente e congiuntamente, in piena autonomia e con l’assistenza del Mediatore. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/108661_la-mediazione-penale
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Avvocato penalista - La mediazione penale: gli obiettivi, i principi e i vantaggi.
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sabato 16 gennaio 2016

Avvocato penalista - Criminalità informatica e rischi per gli avvocati e per i loro studi legali.

Avvocato penalista - Criminalità informatica e rischi per gli avvocati e per i loro studi legali.
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Avvocato penalista - Criminalità informatica e rischi per gli avvocati e per i loro studi legali.
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" Le dimensioni non contano quando la sicurezza è in gioco.

Sono sempre più numerosi, in tutto il mondo, i casi di aziende e organizzazioni di ogni tipo e dimensione che devono fronteggiare le drastiche conseguenze di un attacco informatico.

In alcuni casi, addirittura, il danno d’immagine e la perdita di fiducia dei clienti provocati da questi eventi sono stati ulteriormente aggravati dall’amara scoperta che dietro le azioni di aggiramento delle difese di sicurezza informatica di grandi aziende si celavano dei semplici adolescenti.

Alla ricerca dell’oro on-line.

In questo scenario complesso, con difese informatiche spesso inadeguate e cyber criminali sempre più agguerriti nel cercare nuovi obiettivi, anche per gli studi legali il momento è opportuno per riflettere sulla propria sicurezza IT.

Infatti, mentre abitualmente gli hacker cercavano punti deboli che offrissero accesso a beni finanziari – appartenenti sia a società che a individui – oggi il loro scopo principale sta diventando sempre di più quello di entrare nel pieno possesso dei dati dei clienti, a partire da nome, indirizzo, data di nascita, dettagli professionali e così via: nel loro insieme, infatti, questi sono diventati un bene di grande valore nel mercato nero di Internet.

Gli studi legali di ogni dimensione, pertanto, sono particolarmente attraenti per i criminali informatici, non solo perché offrono una ricca fonte di dati su specifici individui, ma anche per la ricchezza di informazioni aziendali sensibili e riservate di cui sono al corrente, come i dati relativi a libri paga o quelli che riguardano operazioni di fusioni o acquisizioni: una volta giunte nelle mani sbagliate, queste informazioni diventano oro puro.

Nuove soluzioni per una nuova era.

Mentre molti studi legali di maggiori dimensioni sono consapevoli del rischio – e di quanto i loro dati siano appetibili per i cyber criminali – l’esperienza ci dice che quelli più piccoli potrebbero fare di più per cautelarsi dal rischio.

Prevedibilmente, molti di essi non hanno personale dedicato alla sicurezza, il che significa che la sicurezza rischia di essere “qualcosa” che “qualcuno” affronta soltanto dopo aver spuntato l’intera lista dei propri impegni, solitamente connessi ai clienti.

Questo modello – e i problemi di sicurezza che incoraggia – potrebbe essere superato adottando soluzioni di autenticazione a due fattori.

Infatti, in un’epoca in cui le password statiche si rivelano sempre più vulnerabili, è pressoché irresponsabile fare tanto affidamento su un metodo così debole per proteggere beni altamente confidenziali, soprattutto quando i clienti si aspettano che i titolari dei propri dati privati abbiano in atto misure adatte a mantenerli al sicuro.

Su queste realtà, pertanto, grava sempre di più l’onere di disporre di politiche e procedure che garantiscano che la sicurezza adottata sia all’altezza delle crescenti aspettative dei clienti.

Chiudere la porta ai criminali informatici.

Da molti anni le One Time Password (OTP), ossia password “monouso” con validità temporanea e non riutilizzabili, stanno dimostrando di essere una difesa molto robusta e resistente contro attacchi informatici nei quali il criminale adottando tecniche sempre piu’ sofisticate di attacco quali phishing, vishing e social engineering è in grado di intercettare e manipolare in vario modo i messaggi scambiati tra due parti che comunicano tra di loro senza che nessuna di queste ne sia cosciente.

Eppure, anche in questa epoca di maggiore consapevolezza in tema di sicurezza, alcune strutture più piccole appaiono riluttanti ad utilizzare questa semplice ed efficace misura come linea di difesa.

Alcuni potrebbero aver sperimentato l’autenticazione a due fattori in passato, magari abbandonandola perché non necessaria dal momento che le minacce alla sicurezza allora non erano così diffuse e sofisticate come lo sono oggi.

Potrebbero anche aver avuto l’impressione che essa aggiungesse semplicemente complessità ai processi esistenti, o che fosse difficile da implementare.

La verità è ovviamente molto diversa, dal momento che l’autenticazione a due fattori si è evoluta per sposare sia praticità che sicurezza.

Ancor più di questo, si è evoluta per assecondare i cambiamenti nel modo in cui i consulenti legali lavorano, offrendo loro una soluzione compatibile con qualsiasi dispositivo da cui operano, sia esso un dispositivo mobile, un tablet, un PC portatile o un PC desktop, ed offrendo flessibilità quando accedono in sicurezza alla rete aziendale sia dall’ufficio che da casa o da qualunque altro posto.

Non si può sfuggire al fatto che gli attacchi informatici non scompariranno.

La maggior parte degli esperti ritiene che esiste la possibilità molto reale che gli attacchi aumenteranno e che nel prossimo futuro le aziende di ogni dimensione saranno state attaccate o rischieranno di essere attaccate nella ricerca di dati personali e confidenziali da parte dei criminali.

I piccoli studi non dovrebbero aspettare che il settore legale diventi un bersaglio prima di aver salvaguardato i propri dati; un modo per battere i criminali informatici è quello di essere un passo avanti a loro, una posizione in cui è più facile essere quando l’autenticazione a due fattori fa già parte del proprio arsenale di sicurezza. "

Fonte leggioggi.it, qui:

http://www.leggioggi.it/2016/01/18/dimensioni-non-contano-quando-sicurezza-in-gioco/
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Avvocato penalista - Criminalità informatica e rischi per gli avvocati e per i loro studi legali.
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venerdì 15 gennaio 2016

Avvocato penalista - La Depenalizzazione dei reati del 2016: ecco quali sono i 41 reati che sono stati cancellati e che, dunque, non sono più reati.

Avvocato penalista - La Depenalizzazione dei reati del 2016: ecco quali sono i 41 reati che sono stati cancellati e che, dunque, non sono più reati.
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Avvocato penalista - La Depenalizzazione dei reati del 2016: ecco quali sono i 41 reati che sono stati cancellati e che, dunque, non sono più reati.
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" Depenalizzazione reati 2016: quali reati sono stati cancellati?

Dal 6 febbraio in vigore la depenalizzazione di 41 reati per alleggerire il carico dei procedimenti di tribunali e procure.

41 reati spariscono, quindi, dal codice penale per trasformarsi in illeciti civili puniti soltanto con sanzioni pecuniarie.

I 41 reati cancellati sono i seguenti:

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsità in scrittura privata (Art. 485).

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486).

Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'articolo 486.

Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, co. 2).

Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (Art. 490).

REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME

Atti osceni (Art. 527, co. 1).

Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2).

REATI CONTRO LA PERSONA

Ingiuria (Articolo 594).

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sottrazione di cose comuni (Art. 627).

Danneggiamento semplice (Art. 635, co. 1).

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647).

CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2).

Abuso della credulità popolare (Art. 661).

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, co. 1, 2 e 3).

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726).

DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del D.p.r. 309/1990).

REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 del D.L. 463/1983).

REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del D.lgs. 285/1992).

RICICLAGGIO

Omessa identificazione (Art. 55, co. 1, del D.lgs. 231/2007).

Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del D.lgs. 231/2007).

REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

Impedito controllo ai revisori (Art. 29 del D.lgs. 39/2010).

REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE

Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del R.d. 267/1942).

REATI IN MATERIA DI ASSEGNI

Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del R.d. 1736/1933).

REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978).

REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del R.d. 234/1931).

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE

Abusiva concessione in noleggio (Art. 171-quater del legge 633/1941).

REATI IN MATERIA DI GUERRA

Omissione di denuncia di beni (Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945).

REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI

Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965).

REATI IN MATERIA DI COMMERCIO

Installazione o esercizio di impianti.

REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del D.p.r. 43/73).

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del D.p.r. 43/73)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del D.p.r. 43/1973).

Altri casi di contrabbando (Art. 292 del D.p.r. 43/1973).

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del D.p.r. 43/1973).

Sanzioni

Per illeciti commessi successivamente l’entrata i vigore del Decreto sono previste sanzioni amministrative suddivise in 3 fasce:

Da 5 mila a 10 mila euro per reati puniti con multa o l’ammenda non superiore massimo a euro 5 mila.

Da 5 mila a 30 mila euro per reati puniti con multa o l’ammenda non superiore massimo a euro 20 mila.

Da 10 mila a 50 mila euro per reati puniti con multa o l’ammenda  superiore massimo a euro 20 mila. "

Fonti, tra le altre, Altalex, Leggi oggi, La legge per tutti e News pedia, qui:

http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/28/la-nuova-depenalizzazione

http://www.leggioggi.it/2016/01/18/bozza-tabella/

http://www.laleggepertutti.it/108921_depenalizzazioni-vecchie-pene-e-nuove-sanzioni-amministrative-e-civili

http://www.newspedia.it/depenalizzazione-reati-2016-lista-e-nuove-sanzioni/
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Avvocato penalista - La Depenalizzazione dei reati del 2016: ecco quali sono i 41 reati che sono stati cancellati e che, dunque, non sono più reati.
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giovedì 14 gennaio 2016

Avvocato penalista - Legge di stabilità – Novità sul patrocinio a spese dello stato nella Legge di Stabilità.

Avvocato penalista - Legge di stabilità – Novità sul patrocinio a spese dello stato nella Legge di Stabilità.
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Avvocato penalista - Legge di stabilità – Novità sul patrocinio a spese dello stato nella Legge di Stabilità.
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L’istituto del patrocinio a spese dello Stato (artt. da 74-145 d.p.r. 30 maggio 2002, n°. 115) è centrale nell'idea del ‘giusto processo’: una novella contenuta nella ‘Legge Stabilità’ (L. 28 dicembre 2015, n°. 208, co. 783, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°. 302 del 30 dicembre 2015), si propone di contrastare le lentezze burocratiche della fase della liquidazione dell’onorario del difensore…

Fonte Archivio penale, qui:

http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2016/02/web.2.2016.Dal_.Parlamento.Legge_.stabilit%C3%A0.Caputo.pdf
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Avvocato penalista - Legge di stabilità – Novità sul patrocinio a spese dello stato nella Legge di Stabilità.
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mercoledì 13 gennaio 2016

Avvocato penalista - Intercettazioni: le nuove regole con la riforma del processo penale.

Avvocato penalista - Intercettazioni: le nuove regole con la riforma del processo penale.
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Avvocato penalista - Intercettazioni: le nuove regole con la riforma del processo penale.
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" Semaforo verde per le nuove regole sulle intercettazioni, con il via libera della Camera (con 314 sì, 129 no e 51 astensioni) alla riforma del processo penale. In attesa che il Ddl passi al Senato, i riflettori si mantengono accesi  sul tema più caldo, quello che riguarda appunto la pubblicazione delle intercettazioni sui giornali, già rinviata a una legge delega che dovrebbe arrivare a breve. Sulla possibilità di pubblicare le intercettazioni sui giornali, infatti, in primis il Movimento 5 Stelle grida a una nuova legge-bavaglio.

«Si vota una norma liberticida, che davvero richiama i peggiori periodi della storia italiana», ha ribadito Alfonso Bonafede del M5S. Con il leghista Nicola Molteni a fargli eco: «con tutti i problemi che il Paese ha abbiamo perso quattro giorni a parlare di intercettazioni come se fosse la massima priorità», dice. Mentre l’Italia dei Valori si schiera contro «ogni eventuale tentativo di limitazione delle intercettazioni come strumento di indagine». «Nessuna delega in bianco. Nessun bavaglio all’informazione né tanto meno ostacoli alle indagini» ha risposto alle accuse il ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

I cambiamenti introdotti dal Ddl del governo intanto sono molti: dall’estinzione del reato quando l’imputato ripara interamente in danno (valida però soltanto per i reati a querela), all’allargamento dei diritti della parte offesa a cui si attribuisce il diritto di conoscere lo stato di un procedimento trascorsi 6 mesi dalla sua denuncia. Tra le principali novità rispetto al testo originario del disegno di legge della delega, inoltre, la sostituzione dell’udienza dedicata alla selezione del «materiale intercettativo» con una più generica previsione di una scansione procedimentale «per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio delle parti, e fatte salve le esigenze di indagine».

La delega dovrà poi stabilire disposizioni atte a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni, telefoniche e telematiche, che sono oggetto di intercettazione. Le riprese o registrazioni ottenute in maniera fraudolenta potranno essere utilizzate a patto che abbiano una certa rilevanza ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca. E’ punita, invece, con la reclusione fino a quattro anni, «la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente».

Nessuna punibilità anche per le registrazioni o le riprese che vengono utilizzate «nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca».

Pene maggiorate per il per furto in abitazione (da 3 a 6 anni), furto aggravato (da 2 a 6 anni) e rapina (da 4 a 10 anni). In base al nuovo testo della delega, salgono anche le pene per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni slitteranno a 6-12. Tra le altre decisioni della Camera, sulle quali però solleva dubbi la magistratura, la scadenza di 3 mesi (prorogabile di ulteriori 3) per chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione a seguito della notifica di conclusa indagine da parte dei p.m. Incertezze emergono anche per l’introduzione dell’obbligo di immediata iscrizione al registro degli indagati, pena provvedimento disciplinare. "

Fonte leggioggi.it, qui:

http://www.leggioggi.it/2015/09/23/intercettazioni-nuove-regole-riforma-processo-penale/
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martedì 12 gennaio 2016

Avvocato penalista - Avvocati: come la Riforma Forense cambierà la professione, punto per punto.

Avvocato penalista - Avvocati: come la Riforma Forense cambierà la professione, punto per punto.
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Avvocato penalista - Avvocati: come la Riforma Forense cambierà la professione, punto per punto.
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" Il Ministero della Giustizia, attuando la Legge n. 247/2012 (l’ultima legge forense), è in procinto di approvate tre decreti attuativi che modificheranno significativamente il settore dell’avvocatura.

Di seguito le principali riforme della professione forense (VAI ALLO SPECIALE RIFORMA FORENSE).

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Per riuscire ad anticipare l’ingresso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro e così accedere alla professione forense, il tirocinio obbligatorio potrà iniziare 6 mesi prima della laurea, vale a dire durante gli studi universitari.

Per lo studente-praticante, è previsto dalla legge l’obbligo di frequentare i corsi in cui si richiede presenza obbligatoria, un’efficace conclusione degli studi universitari e anche una concreta frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore alla settimana. Si aggiunge poi l'obbligo di frequenza, con profitto, per almeno 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, o dagli altri soggetti riconosciuti dalla legge. Al praticante verrà data anche la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio all'estero che poi dovrà essere valutato dal Consiglio dell’Ordine per la relativa convalida.

TIROCINIO E LAVORO

Altra variazione coincide invece con la possibilità, per il praticante, di poter svolgere il tirocinio insieme ad un’altra attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Il tirocinio dovrà essere svolto comunque con frequenza: vi è infatti un tetto minimo di 20 ore settimanali durante le quali il praticante deve presenziare in studio o, comunque, è tenuto ad operare sotto la supervisione diretta del professionista. Il praticante dovrà poi assistere ad almeno 20 udienze per semestre, oltre a collaborare effettivamente allo studio delle controversie e alla redazione degli atti.

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Con le nuove norme, per l’ammissione al tirocinio, il praticante, oltre che possedere i requisiti di onorabilità, deve aver svolto per un periodo di almeno 6 mesi il tirocinio presso un avvocato. Si potrà in tal modo svolgere, per un periodo di 12 mesi, il tirocinio presso il magistrato affidatario, nel corso del quale il praticante dovrà, ogni 4 mesi, stendere una relazione dell’attività svolta. Ultimato il periodo, il praticante dovrà svolgere un esame finale per conseguire l’attestato di compiuto tirocinio. "

Fonte leggioggi.it, qui:

http://www.leggioggi.it/2015/12/01/avvocati-come-riforma-forense-cambiera-professione-punto-per-punto/
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