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sabato 6 febbraio 2016

Avvocato penalista - Il reato di Diffamazione, Articolo 595 del Codice Penale, e il diritto di critica; la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano di Marco Tronchetti Provera.

Avvocato penalista - Il reato di Diffamazione, Articolo 595 del Codice Penale, e il diritto di critica; la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano di Marco Tronchetti Provera.
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Avvocato penalista - Il reato di Diffamazione, Articolo 595 del Codice Penale, e il diritto di critica; la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano di Marco Tronchetti Provera.
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" Diritto di critica e diffamazione: la sentenza di assoluzione nei confronti di Marco Tronchetti Provera.

Segnaliamo il deposito delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano con la quale Marco Tronchetti Provera è stato assolto dalla accusa di diffamazione nei confronti di Carlo De Benedetti.

In punto di diritto, la sentenza analizza l’esimente del diritto di critica nel reato di diffamazione soffermandosi sull’elaborazione giurisprudenziale relativa ai noti requisiti della verità dei fatti, della continenza e dell’interesse sociale.

Con riferimento, in particolare, al requisito della verità dei fatti, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo secondo cui occorre distinguere tra “giudizio di fatto” e “giudizio di valore“: mentre l’esistenza del fatto può essere soggetta a prova, infatti, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare.

L’espressione di un giudizio (nel caso di specie si trattava di valutare l’espressione «De Benedetti fu allontanato dalla Fiat» pronunciata da Tronchetti Provera), «seppur non esatto con riferimento all'effettiva natura dell’uscita di De Benedetti dalla Fiat», è pur sempre la comunicazione di una opinione, rispetto alla quale – trattandosi di espressione del diritto di critica – «il momento determinante si realizza non nella narrazione dei fatti, ma nella valutazione dei medesimi, ove il rispetto della verità assume un rilievo più affievolito rispetto al diritto di cronaca (ove è determinante la narrazione)».

Il fatto che la stampa dell’epoca abbia sintetizzato l’uscita di De Benedetti dalla Fiat come «involontario epilogo di uno scontro con la proprietà» – si legge nella sentenza – «ovviamente non comporta la veridicità della notizia ma ben può aver costituito per l’imputato una riprova della attendibilità della suddetta circostanza». "

Fonte giurisprudenzapenale.com

http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/02/06/diritto-di-critica-e-diffamazione-la-sentenza-di-assoluzione-nei-confronti-di-marco-tronchetti-provera/

Per leggere il testo della sentenza, cliccare qui:

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/02/sentenza-trib-milano-tronchetti.pdf
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Avvocato penalista - Il reato di Diffamazione, Articolo 595 del Codice Penale, e il diritto di critica; la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano di Marco Tronchetti Provera.
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lunedì 18 gennaio 2016

Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.

Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.
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Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.
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"  Il sistema delle estorsioni tra criminalità comune e mafiosa.
 
In queste prime riflessioni introduttive abbiamo accennato al fatto che l’estorsione, pur essendoci presentata dalla legislazione penale come un comune delitto che si realizza contro il patrimonio di un singolo individuo, è una delle attività più diffuse perpetrate dalla criminalità organizzata di stampo mafioso.
 
Si è aggiunto, per meglio specificare il concetto, che la mafia svolge in forma ordinaria attività estorsiva; e, da diversa angolatura, è difficile supporre che alcuni soggetti si organizzano tra loro per compiere siffatta attività criminosa su di un determinato territorio senza che essa possa essere normativamente accompagnata dalle «modalità mafiose», almeno per come la giurisprudenza interpreta la relativa circostanza aggravante.
 
Su quest’ultimo punto, comunque, si tornerà a breve.
 
Quando è così, si discorre generalmente di «sistema delle estorsioni»: il fatto che vede un’organizzazione imporre su di una enclave un vero e proprio monopolio della riscossione del pizzo, e – qualora si offra anche tale servizio – della protezione; sicché, in quell’area pagare diviene la regola, rifiutare di versare la tangente rappresenta l’eccezione.
 
A questo proposito, alcuni studiosi fanno una distinzione di massima, tra estorsione anonima (in cui le richieste estorsive sono anonime e saltuarie, e sono sostenute esclusivamente da minacce) ed estorsione-protezione (definita come un «sistema», per l’appunto, di imposizione di regolari tributi, simile a un meccanismo fiscale, che si afferma attraverso monopoli territoriali, sovrapponendosi al tessuto produttivo locale) [1].
 
La scelta dell’organizzazione di fare del racket un’attività «di sistema» risponde, invero, a inferenze razionali di facile comprensione.
 
Prendiamo un banale esempio: se in una cittadina più individui intendono organizzarsi tra loro per arricchirsi illecitamente sfruttando mezzi di violenta coercizione, è molto probabile che questi porranno in essere attività estorsiva sistematica, individuando esercenti commerciali o imprenditori e chiedendo loro, con regolarità, il pagamento di una tangente.
 
L’estorsione, come si è già avuto modo di rilevare, è un’attività che può risultare molto profittevole: non richiede l’utilizzo di mezzi fraudolenti elaborati né tantomeno di armi – salvo che l’estorsione non degeneri in episodi di violenza, in un primo momento soltanto prospettati – e ha il «vantaggio» di essere una attività delittuosa che difficilmente può essere scoperta dall’autorità giudiziaria senza la collaborazione della vittima.
 
Detto altrimenti, l’estorsione – la cui condotta si gioca per intero sul piano psicologico dell’influenza di un soggetto su di un altro soggetto – non ha nulla a che vedere con i più rischiosi delitti di furto o di rapina; delitti comunque diffusi, ma rispetto ai quali le possibilità di giungere a una sopraffazione fisica della vittima o comunque di essere scoperti sono ben maggiori.
 
Le evidenze giudiziarie e le statistiche disponibili confermano queste tesi nella misura in cui rivelano un’altissima cifra nera della condotta estorsiva.
 
E non è un caso che essa rappresenti spesso – in quanto attività, oltreché ordinaria, anche originaria – il brodo di coltura di una consorteria mafiosa.
 
Ma la relativa facilità con cui è possibile perpetrarla non deve far pensare che essa possa sempre andare a buon fine.
 
Prendiamo il caso in cui i soggetti che si propongono il compimento di attività estorsiva non posseggono né quella forza di intimidazione necessaria per chiedere il pizzo, né dispongono di strategie razionali di «conquista» di un territorio, agendo così in maniera improvvisata, senza metodo né criterio, al solo fine di ricercare un profitto immediato.
 
Ebbene, tutto ciò è vividamente percepito dall’estorto (che è soggetto a pressione, ed è dunque più sensibile a ogni sfumatura della minaccia insita nella richiesta), il quale, rendendosi conto di avere a che fare il «sistema delle estorsioni» con delinquenti di piccolo calibro che non hanno dietro alcuno, può ignorare le richieste o denunciare i fatti alle forze di polizia.
 
In questi casi, la possibilità che il fatto illecito possa emergere e determinare l’arresto e la condanna degli estorsori è altissimo: nel momento in cui il commerciante o l’imprenditore non percepisce la minaccia rivoltagli come reale e non ritiene probabile un gesto di ritorsione, non è spinto in alcun modo a dare seguito alle richieste, e anzi, è invogliato a denunciare.
 
È evidente come in questi casi non si possa parlare di «sistema»: imporre un «sistema» vuol dire capitalizzare un patrimonio d’intimidazione formatosi nel tempo; vuol dire, da diversa prospettiva, inquinare irrimediabilmente le falde dell’economia locale, generando inevitabili distorsioni nel mercato e nella concorrenza; vuol dire, insomma, veicolare i fatti da una dimensione di criminalità comune a quella della criminalità mafiosa.
 
Il racket improvvisato, saltuario, che porta sovente all’immediato arresto dei malfattori, rimane inevitabilmente incagliato sulle secche della criminalità comune.
 
Al contrario, l’attività estorsiva sistematica – che, in quanto tale, può affiorare soltanto da un humus di criminalità associativa – è riconducibile al binomio che presta il sottotitolo a questo volume: «potere e legittimazione».
 
La differenza si coglie rispetto a entrambi i termini: la legittimazione, si è detto, determina ab origine le attività di un’organizzazione criminale su di un territorio; il potere, invece, ha una intrinseca connotazione onnicomprensiva, è «più ampio della forza, contiene di più, e non è altrettanto dinamico.
 
È più complesso e possiede perfino una certa misura di pazienza» [2].
 
Risulta perciò dirimente, per una corretta collocazione del fenomeno sul piano teorico-concettuale, poter distinguere l’attività estorsiva «comune» da quella («sistematica») aggallata da un contesto caratterizzato dall’associazionismo criminale: potendo all’uopo considerare, di volta in volta, il disvalore intrinseco della condotta, il rischio che essa possa essere replicata sullo stesso soggetto o su altri, il grado di timore che si ingenera nella collettività, il peso e l’influenza che hanno le vicende estorsive sulle scelte economiche dell’imprenditoria locale e sulle dinamiche sociali, e via discorrendo.
 
Una distinzione che dunque è non soltanto possibile, ma, almeno da un punto di vista concettuale, deve essere necessariamente tenuta ferma. "
 
Fonte laleggepertutti.it, qui:
 
 
Avvocato penalista - L'estorsione mafiosa e l'estorsione comune.
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domenica 17 gennaio 2016

Avvocato penalista - La mediazione penale: gli obiettivi, i principi e i vantaggi.

Avvocato penalista - La mediazione penale: gli obiettivi, i principi e i vantaggi.
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Avvocato penalista - La mediazione penale: gli obiettivi, i principi e i vantaggi.
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" La Mediazione penale.

D. Lgs. 274/2000, Art. 29, la mediazione penale: obiettivi, vantaggi, principi.

La commissione di un reato apre un conflitto tra l’autore e la parte offesa, comporta una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale.

La peculiarità di questo processo riparativo e responsabilizzante, consiste nel contatto diretto o indiretto tra vittima e autore del reato, prendendo in considerazione gli aspetti comunicativi e relazionali tra le parti e affrontando, se del caso, le conseguenze civili del reato in termini riparativi.

Per avviare e svolgere una mediazione penale, è necessario il consenso delle parti al fine di far evolvere la loro interazione conflittuale verso un accordo soddisfacente per entrambe.

La mediazione è assistita da un soggetto terzo e neutrale, il mediatore, deputato a promuovere e agevolare l’attività di facilitazione, generalmente attenendosi a scrupolosi schemi.

Fondamento della mediazione penale.

In Italia la Mediazione Penale trae il proprio fondamento da una norma, il D. Lgs. 274/2000, Art. 29, comma 4, che stabilisce:

Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti.

In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

Obiettivi della mediazione penale.

La Mediazione penale è una modalità di gestione autonoma dei conflitti.

Obiettivi della Mediazione sono:

1- il raggiungimento di un accordo tra le parti;

2- la possibilità, per il reo, di assumersi le responsabilità;

3- l’occasione, per la vittima, di esprimere i propri sentimenti, le proprie sofferenze e le paure e di poter fruire di un’occasione di scambio e di confronto.

Affidarsi ad un programma di Mediazione penale, significa diventare artefici dell’andamento del proprio processo.

Su invito del Giudice le parti potranno avvalersi dell’opera di un Mediatore-Conciliatore professionista che le guiderà verso una soluzione condivisa della controversia.

Non sarà più una sentenza a decidere il Giudizio, ma saranno le parti, con l’ausilio del Mediatore, a raggiungere un’intesa senza subire i traumi di una decisione giudiziale.

Perché mediare?

1– per i tempi rapidissimi della procedura;

2– per la possibilità di trovare un valido accordo;

3– per evitare l’alea di una sentenza;

4– per regolamentare i rapporti futuri;

5– per i costi estremamente ridotti.

Siamo in presenza di una forma tipica di Giustizia non già retributiva, la quale, per sua natura, assume quale oggetto dell’azione giudiziaria il reato; quale finalità l’accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del reo, con la garanzia, per quest’ultimo dell’applicazione di una pena proporzionata alla gravità del reato.

Siamo, per contro, in presenza di una forma di Giustizia riparativa, totalmente antitetica rispetto alla precedente, che sia in grado di offrire al reo la possibilità di porre riparo al danno cagionato alla vittima e favorirne la reintegrazione nella comunità attraverso un processo in cui l’obiettivo primario sarà la ricostruzione del legame sociale.

La Giustizia riparativa ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto conseguenza del reato ed ha come obiettivo l’eliminazione di tali conseguenze attraverso l’attività riparatrice intrapresa dall’autore del reato; all’interno di tale modello, particolare valore assumono le parti, aggressore e vittima, mentre un ruolo centrale operativo è nettamente assunto da una figura terza ed imparziale: il Mediatore.

Principi su cui si fonda la mediazione penale.

1. Riappropriazione del processo da parte dei due attori principali, ovvero la vittima ed il reo;

2. La rivalutazione della vittima all’interno del processo: è la vittima, infatti, che decide le modalità attraverso le quali possa considerarsi adeguatamente risarcita in senso morale e materiale;

3. L’affermazione di un nuovo concetto di responsabilità da parte dell’autore del reato nei confronti della vittima che tenga conto non tanto della definizione del reato, bensì delle conseguenze;

4. L’inserimento di nuove figure professionali che possono prescindere da quelle tradizionalmente deputate all’amministrazione della Giustizia;

5. Il recupero dell’ ”amministrazione” della Giustizia da parte della comunità.

Il D. Lgs. 274/2000 ha indubbiamente introdotto una nuova concezione della Giustizia, una Giustizia non più rigidamente e rigorosamente retributiva, ma una Giustizia più snella, più vicina alle parti, al reo e, soprattutto, alla vittima; una Giustizia tesa a recepire le effettive istanze delle parti e a soddisfarle, una Giustizia, insomma, dal volto mite.

In tale congerie, come precisato dal Ministero della Giustizia nella relazione al D. Lgs. 274/2000, “La valorizzazione della conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti” costituisce l’obiettivo primario del Legislatore, laddove il suo scopo è quello di fare assumere in futuro una più ampia diffusione di un nuovo modello di giustizia penale, previa la sua auspicata positiva sperimentazione sul campo delle buone prassi.

“ Le nuove disposizioni in tema di competenza del Giudice di Pace, introdotte dal D.Lgs 274/2000, sono ispirate ad un nuovo modello di giustizia penale dal volto mite, che mira esplicitamente alla conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti.

In tale contesto normativo, il compito affidato dalla norma ai centri e strutture va individuato nell’ottica di assoluta e generale semplificazione che ispira l’intero D. Lgs. 274/2000, potendosi concludere che il ricorso alla conciliazione mira a realizzare un momento di ulteriore semplificazione, a vantaggio delle parti in contesa e dell’interesse generale”.

(Dott.ssa Giovanna De Virgiliis, Magistrato, già Funzionario del Ministero della Giustizia).
 
Anche il Consiglio d’Europa si è pronunciato affinchè la Mediazione possa divenire parte integrante dei sistemi della Giustizia, garantendo in ogni stato e grado del processo la possibilità di svolgere attività di mediazione.

In tale fattispecie:

A. Il reato è il risultato di un conflitto tra le parti;

B. La Mediazione è una modalità di gestione autonoma dei conflitti;

C. L’obiettivo della Mediazione è:

1- il raggiungimento di un accordo tra le parti;

2- la possibilità, per il reo, di assumersi le responsabilità;

3- l’occasione, per la vittima, di esprimere i propri sentimenti, le proprie sofferenze e le paure e di poter fruire di un’occasione di scambio e di confronto.

D. Il principio su cui si basa la Mediazione è la completa volontarietà delle parti;

E. Il Mediatore deve essere assolutamente neutrale alle parti ed a loro equiprossimo; il suo ruolo è quello di facilitare la comunicazione e garantire il rispetto reciproco, senza imporsi in alcuna decisione che vittima e reo assumono direttamente e congiuntamente, in piena autonomia e con l’assistenza del Mediatore. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/108661_la-mediazione-penale
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Avvocato penalista - La mediazione penale: gli obiettivi, i principi e i vantaggi.
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sabato 16 gennaio 2016

Avvocato penalista - Criminalità informatica e rischi per gli avvocati e per i loro studi legali.

Avvocato penalista - Criminalità informatica e rischi per gli avvocati e per i loro studi legali.
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Avvocato penalista - Criminalità informatica e rischi per gli avvocati e per i loro studi legali.
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" Le dimensioni non contano quando la sicurezza è in gioco.

Sono sempre più numerosi, in tutto il mondo, i casi di aziende e organizzazioni di ogni tipo e dimensione che devono fronteggiare le drastiche conseguenze di un attacco informatico.

In alcuni casi, addirittura, il danno d’immagine e la perdita di fiducia dei clienti provocati da questi eventi sono stati ulteriormente aggravati dall’amara scoperta che dietro le azioni di aggiramento delle difese di sicurezza informatica di grandi aziende si celavano dei semplici adolescenti.

Alla ricerca dell’oro on-line.

In questo scenario complesso, con difese informatiche spesso inadeguate e cyber criminali sempre più agguerriti nel cercare nuovi obiettivi, anche per gli studi legali il momento è opportuno per riflettere sulla propria sicurezza IT.

Infatti, mentre abitualmente gli hacker cercavano punti deboli che offrissero accesso a beni finanziari – appartenenti sia a società che a individui – oggi il loro scopo principale sta diventando sempre di più quello di entrare nel pieno possesso dei dati dei clienti, a partire da nome, indirizzo, data di nascita, dettagli professionali e così via: nel loro insieme, infatti, questi sono diventati un bene di grande valore nel mercato nero di Internet.

Gli studi legali di ogni dimensione, pertanto, sono particolarmente attraenti per i criminali informatici, non solo perché offrono una ricca fonte di dati su specifici individui, ma anche per la ricchezza di informazioni aziendali sensibili e riservate di cui sono al corrente, come i dati relativi a libri paga o quelli che riguardano operazioni di fusioni o acquisizioni: una volta giunte nelle mani sbagliate, queste informazioni diventano oro puro.

Nuove soluzioni per una nuova era.

Mentre molti studi legali di maggiori dimensioni sono consapevoli del rischio – e di quanto i loro dati siano appetibili per i cyber criminali – l’esperienza ci dice che quelli più piccoli potrebbero fare di più per cautelarsi dal rischio.

Prevedibilmente, molti di essi non hanno personale dedicato alla sicurezza, il che significa che la sicurezza rischia di essere “qualcosa” che “qualcuno” affronta soltanto dopo aver spuntato l’intera lista dei propri impegni, solitamente connessi ai clienti.

Questo modello – e i problemi di sicurezza che incoraggia – potrebbe essere superato adottando soluzioni di autenticazione a due fattori.

Infatti, in un’epoca in cui le password statiche si rivelano sempre più vulnerabili, è pressoché irresponsabile fare tanto affidamento su un metodo così debole per proteggere beni altamente confidenziali, soprattutto quando i clienti si aspettano che i titolari dei propri dati privati abbiano in atto misure adatte a mantenerli al sicuro.

Su queste realtà, pertanto, grava sempre di più l’onere di disporre di politiche e procedure che garantiscano che la sicurezza adottata sia all’altezza delle crescenti aspettative dei clienti.

Chiudere la porta ai criminali informatici.

Da molti anni le One Time Password (OTP), ossia password “monouso” con validità temporanea e non riutilizzabili, stanno dimostrando di essere una difesa molto robusta e resistente contro attacchi informatici nei quali il criminale adottando tecniche sempre piu’ sofisticate di attacco quali phishing, vishing e social engineering è in grado di intercettare e manipolare in vario modo i messaggi scambiati tra due parti che comunicano tra di loro senza che nessuna di queste ne sia cosciente.

Eppure, anche in questa epoca di maggiore consapevolezza in tema di sicurezza, alcune strutture più piccole appaiono riluttanti ad utilizzare questa semplice ed efficace misura come linea di difesa.

Alcuni potrebbero aver sperimentato l’autenticazione a due fattori in passato, magari abbandonandola perché non necessaria dal momento che le minacce alla sicurezza allora non erano così diffuse e sofisticate come lo sono oggi.

Potrebbero anche aver avuto l’impressione che essa aggiungesse semplicemente complessità ai processi esistenti, o che fosse difficile da implementare.

La verità è ovviamente molto diversa, dal momento che l’autenticazione a due fattori si è evoluta per sposare sia praticità che sicurezza.

Ancor più di questo, si è evoluta per assecondare i cambiamenti nel modo in cui i consulenti legali lavorano, offrendo loro una soluzione compatibile con qualsiasi dispositivo da cui operano, sia esso un dispositivo mobile, un tablet, un PC portatile o un PC desktop, ed offrendo flessibilità quando accedono in sicurezza alla rete aziendale sia dall’ufficio che da casa o da qualunque altro posto.

Non si può sfuggire al fatto che gli attacchi informatici non scompariranno.

La maggior parte degli esperti ritiene che esiste la possibilità molto reale che gli attacchi aumenteranno e che nel prossimo futuro le aziende di ogni dimensione saranno state attaccate o rischieranno di essere attaccate nella ricerca di dati personali e confidenziali da parte dei criminali.

I piccoli studi non dovrebbero aspettare che il settore legale diventi un bersaglio prima di aver salvaguardato i propri dati; un modo per battere i criminali informatici è quello di essere un passo avanti a loro, una posizione in cui è più facile essere quando l’autenticazione a due fattori fa già parte del proprio arsenale di sicurezza. "

Fonte leggioggi.it, qui:

http://www.leggioggi.it/2016/01/18/dimensioni-non-contano-quando-sicurezza-in-gioco/
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venerdì 15 gennaio 2016

Avvocato penalista - La Depenalizzazione dei reati del 2016: ecco quali sono i 41 reati che sono stati cancellati e che, dunque, non sono più reati.

Avvocato penalista - La Depenalizzazione dei reati del 2016: ecco quali sono i 41 reati che sono stati cancellati e che, dunque, non sono più reati.
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Avvocato penalista - La Depenalizzazione dei reati del 2016: ecco quali sono i 41 reati che sono stati cancellati e che, dunque, non sono più reati.
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" Depenalizzazione reati 2016: quali reati sono stati cancellati?

Dal 6 febbraio in vigore la depenalizzazione di 41 reati per alleggerire il carico dei procedimenti di tribunali e procure.

41 reati spariscono, quindi, dal codice penale per trasformarsi in illeciti civili puniti soltanto con sanzioni pecuniarie.

I 41 reati cancellati sono i seguenti:

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsità in scrittura privata (Art. 485).

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486).

Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'articolo 486.

Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, co. 2).

Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (Art. 490).

REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME

Atti osceni (Art. 527, co. 1).

Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2).

REATI CONTRO LA PERSONA

Ingiuria (Articolo 594).

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sottrazione di cose comuni (Art. 627).

Danneggiamento semplice (Art. 635, co. 1).

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647).

CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2).

Abuso della credulità popolare (Art. 661).

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, co. 1, 2 e 3).

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726).

DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del D.p.r. 309/1990).

REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 del D.L. 463/1983).

REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del D.lgs. 285/1992).

RICICLAGGIO

Omessa identificazione (Art. 55, co. 1, del D.lgs. 231/2007).

Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del D.lgs. 231/2007).

REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

Impedito controllo ai revisori (Art. 29 del D.lgs. 39/2010).

REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE

Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del R.d. 267/1942).

REATI IN MATERIA DI ASSEGNI

Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del R.d. 1736/1933).

REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978).

REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del R.d. 234/1931).

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE

Abusiva concessione in noleggio (Art. 171-quater del legge 633/1941).

REATI IN MATERIA DI GUERRA

Omissione di denuncia di beni (Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945).

REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI

Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965).

REATI IN MATERIA DI COMMERCIO

Installazione o esercizio di impianti.

REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del D.p.r. 43/73).

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del D.p.r. 43/73)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del D.p.r. 43/1973).

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del D.p.r. 43/1973).

Altri casi di contrabbando (Art. 292 del D.p.r. 43/1973).

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del D.p.r. 43/1973).

Sanzioni

Per illeciti commessi successivamente l’entrata i vigore del Decreto sono previste sanzioni amministrative suddivise in 3 fasce:

Da 5 mila a 10 mila euro per reati puniti con multa o l’ammenda non superiore massimo a euro 5 mila.

Da 5 mila a 30 mila euro per reati puniti con multa o l’ammenda non superiore massimo a euro 20 mila.

Da 10 mila a 50 mila euro per reati puniti con multa o l’ammenda  superiore massimo a euro 20 mila. "

Fonti, tra le altre, Altalex, Leggi oggi, La legge per tutti e News pedia, qui:

http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/28/la-nuova-depenalizzazione

http://www.leggioggi.it/2016/01/18/bozza-tabella/

http://www.laleggepertutti.it/108921_depenalizzazioni-vecchie-pene-e-nuove-sanzioni-amministrative-e-civili

http://www.newspedia.it/depenalizzazione-reati-2016-lista-e-nuove-sanzioni/
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Avvocato penalista - La Depenalizzazione dei reati del 2016: ecco quali sono i 41 reati che sono stati cancellati e che, dunque, non sono più reati.
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giovedì 14 gennaio 2016

Avvocato penalista - Legge di stabilità – Novità sul patrocinio a spese dello stato nella Legge di Stabilità.

Avvocato penalista - Legge di stabilità – Novità sul patrocinio a spese dello stato nella Legge di Stabilità.
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Avvocato penalista - Legge di stabilità – Novità sul patrocinio a spese dello stato nella Legge di Stabilità.
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L’istituto del patrocinio a spese dello Stato (artt. da 74-145 d.p.r. 30 maggio 2002, n°. 115) è centrale nell'idea del ‘giusto processo’: una novella contenuta nella ‘Legge Stabilità’ (L. 28 dicembre 2015, n°. 208, co. 783, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°. 302 del 30 dicembre 2015), si propone di contrastare le lentezze burocratiche della fase della liquidazione dell’onorario del difensore…

Fonte Archivio penale, qui:

http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2016/02/web.2.2016.Dal_.Parlamento.Legge_.stabilit%C3%A0.Caputo.pdf
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Avvocato penalista - Legge di stabilità – Novità sul patrocinio a spese dello stato nella Legge di Stabilità.
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mercoledì 13 gennaio 2016

Avvocato penalista - Intercettazioni: le nuove regole con la riforma del processo penale.

Avvocato penalista - Intercettazioni: le nuove regole con la riforma del processo penale.
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Avvocato penalista - Intercettazioni: le nuove regole con la riforma del processo penale.
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" Semaforo verde per le nuove regole sulle intercettazioni, con il via libera della Camera (con 314 sì, 129 no e 51 astensioni) alla riforma del processo penale. In attesa che il Ddl passi al Senato, i riflettori si mantengono accesi  sul tema più caldo, quello che riguarda appunto la pubblicazione delle intercettazioni sui giornali, già rinviata a una legge delega che dovrebbe arrivare a breve. Sulla possibilità di pubblicare le intercettazioni sui giornali, infatti, in primis il Movimento 5 Stelle grida a una nuova legge-bavaglio.

«Si vota una norma liberticida, che davvero richiama i peggiori periodi della storia italiana», ha ribadito Alfonso Bonafede del M5S. Con il leghista Nicola Molteni a fargli eco: «con tutti i problemi che il Paese ha abbiamo perso quattro giorni a parlare di intercettazioni come se fosse la massima priorità», dice. Mentre l’Italia dei Valori si schiera contro «ogni eventuale tentativo di limitazione delle intercettazioni come strumento di indagine». «Nessuna delega in bianco. Nessun bavaglio all’informazione né tanto meno ostacoli alle indagini» ha risposto alle accuse il ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

I cambiamenti introdotti dal Ddl del governo intanto sono molti: dall’estinzione del reato quando l’imputato ripara interamente in danno (valida però soltanto per i reati a querela), all’allargamento dei diritti della parte offesa a cui si attribuisce il diritto di conoscere lo stato di un procedimento trascorsi 6 mesi dalla sua denuncia. Tra le principali novità rispetto al testo originario del disegno di legge della delega, inoltre, la sostituzione dell’udienza dedicata alla selezione del «materiale intercettativo» con una più generica previsione di una scansione procedimentale «per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio delle parti, e fatte salve le esigenze di indagine».

La delega dovrà poi stabilire disposizioni atte a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni, telefoniche e telematiche, che sono oggetto di intercettazione. Le riprese o registrazioni ottenute in maniera fraudolenta potranno essere utilizzate a patto che abbiano una certa rilevanza ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca. E’ punita, invece, con la reclusione fino a quattro anni, «la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente».

Nessuna punibilità anche per le registrazioni o le riprese che vengono utilizzate «nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca».

Pene maggiorate per il per furto in abitazione (da 3 a 6 anni), furto aggravato (da 2 a 6 anni) e rapina (da 4 a 10 anni). In base al nuovo testo della delega, salgono anche le pene per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni slitteranno a 6-12. Tra le altre decisioni della Camera, sulle quali però solleva dubbi la magistratura, la scadenza di 3 mesi (prorogabile di ulteriori 3) per chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione a seguito della notifica di conclusa indagine da parte dei p.m. Incertezze emergono anche per l’introduzione dell’obbligo di immediata iscrizione al registro degli indagati, pena provvedimento disciplinare. "

Fonte leggioggi.it, qui:

http://www.leggioggi.it/2015/09/23/intercettazioni-nuove-regole-riforma-processo-penale/
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martedì 12 gennaio 2016

Avvocato penalista - Avvocati: come la Riforma Forense cambierà la professione, punto per punto.

Avvocato penalista - Avvocati: come la Riforma Forense cambierà la professione, punto per punto.
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Avvocato penalista - Avvocati: come la Riforma Forense cambierà la professione, punto per punto.
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" Il Ministero della Giustizia, attuando la Legge n. 247/2012 (l’ultima legge forense), è in procinto di approvate tre decreti attuativi che modificheranno significativamente il settore dell’avvocatura.

Di seguito le principali riforme della professione forense (VAI ALLO SPECIALE RIFORMA FORENSE).

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Per riuscire ad anticipare l’ingresso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro e così accedere alla professione forense, il tirocinio obbligatorio potrà iniziare 6 mesi prima della laurea, vale a dire durante gli studi universitari.

Per lo studente-praticante, è previsto dalla legge l’obbligo di frequentare i corsi in cui si richiede presenza obbligatoria, un’efficace conclusione degli studi universitari e anche una concreta frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore alla settimana. Si aggiunge poi l'obbligo di frequenza, con profitto, per almeno 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, o dagli altri soggetti riconosciuti dalla legge. Al praticante verrà data anche la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio all'estero che poi dovrà essere valutato dal Consiglio dell’Ordine per la relativa convalida.

TIROCINIO E LAVORO

Altra variazione coincide invece con la possibilità, per il praticante, di poter svolgere il tirocinio insieme ad un’altra attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Il tirocinio dovrà essere svolto comunque con frequenza: vi è infatti un tetto minimo di 20 ore settimanali durante le quali il praticante deve presenziare in studio o, comunque, è tenuto ad operare sotto la supervisione diretta del professionista. Il praticante dovrà poi assistere ad almeno 20 udienze per semestre, oltre a collaborare effettivamente allo studio delle controversie e alla redazione degli atti.

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Con le nuove norme, per l’ammissione al tirocinio, il praticante, oltre che possedere i requisiti di onorabilità, deve aver svolto per un periodo di almeno 6 mesi il tirocinio presso un avvocato. Si potrà in tal modo svolgere, per un periodo di 12 mesi, il tirocinio presso il magistrato affidatario, nel corso del quale il praticante dovrà, ogni 4 mesi, stendere una relazione dell’attività svolta. Ultimato il periodo, il praticante dovrà svolgere un esame finale per conseguire l’attestato di compiuto tirocinio. "

Fonte leggioggi.it, qui:

http://www.leggioggi.it/2015/12/01/avvocati-come-riforma-forense-cambiera-professione-punto-per-punto/
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lunedì 11 gennaio 2016

Avvocato penalista - Vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e piccoli rifiuti vari.

Avvocato penalista - Vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e piccoli rifiuti vari.
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Avvocato penalista - Vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e piccoli rifiuti vari.
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" Vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e piccoli rifiuti vari: sanzioni fino a 300 euro.

Vietato gettare a terra, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi cicche di sigaretta, gomme da masticare, scontrini, fazzoletti di carta e piccoli rifiuti vari: sono previste sanzioni fino a 300 euro.
È quanto previsto dalla legge 221 del 28 dicembre 2015 sulla cosiddetta Green Economy, in vigore dal 2 febbraio 2016.

Detta legge è intervenuta introducendo nel testo unico dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) alcuni articoli specifici volti a fronteggiare il problema dell’inquinamento da cicche di sigarette, chewing-gum ed altri rifiuti di piccolo taglio ma fortemente inquinanti.

In verità già in passato alcuni comuni avevano tentato di arginare il problema emettendo specifiche ordinanze per punire tali comportamenti poco educati e denotati uno scarso senso civico ed ecologico.

Ora è il legislatore nazionale ad introdurre delle norme sanzionatorie ma, il problema, come facilmente intuibile sarà la vigilanza per garantire l’applicazione della norma.

Il problema inquinamento.

Per smaltire naturalmente il filtro di una sigaretta sono necessari almeno 5 anni.

Il mozzicone di sigaretta contiene sostanze tossiche come nicotina, ammoniaca e benzene che vengono sprigionate rapidamente e contribuiscono a inquinare l’aria che respiriamo e le acque dei fiumi perché spesso, le cicche di sigarette finiscono, spinte dalla pioggia nelle fognature e di qui arrivano nei nostri fiumi inquinandoli.

Non meno grave il problema delle gomme da masticare, altrettanto inquinanti oltre che dannose per il decoro delle città, specie di interesse storico.

Un recente studio dell’Ama (Azienda Municipale Ambiente S.p.a.) ha calcolato che a Roma la rimozione dei chewing-gum incollati al suolo costa circa 5,5 milioni di Euro e che in media, in ogni metro quadrato di strada, si trovano 20 gomme appiccicate all'asfalto!

Le sanzioni.

Chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter del d. lgs. 152/2006 appena introdotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta.

Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo (più banalmente le cicche di sigaretta), la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio ovvero fino a trecento euro. "

Fonte miolegale.it, qui:

http://www.miolegale.it/notizie/vietato-gettare-a-terra-mozziconi-di-sigaretta/
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Avvocato penalista - Vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e piccoli rifiuti vari.
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domenica 10 gennaio 2016

Avvocato penalista - Il dolo eventuale e la colpa cosciente: le differenze.

Avvocato penalista - Il dolo eventuale e la colpa cosciente: le differenze.
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Avvocato penalista - Il dolo eventuale e la colpa cosciente: le differenze.
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" Il dolo eventuale e la colpa cosciente costituiscono due categorie dottrinali che identificano figure, rispettivamente, vicine al concetto di dolo e a quello di colpa.

La colpa cosciente consiste nel “malgoverno di un rischio”. Il soggetto agente agisce, quindi, non adottando le dovute cautele del caso, venendo meno al dovere precauzionale che gli fa capo.

Facciamo un esempio.

Tizio decide di guidare la propria automobile percorrendo una strada ad altissima velocità (confidando nelle proprie doti di guidatore) immaginando la possibilità che, accidentalmente, qualcuno possa attraversare immprovvisamente la strada ma credendo, tuttavia, di essere in grado di “gestire il rischio”.

Egli quindi non teme che, dalla propria condotta sconsiderata, possa scaturire un evento criminoso (lesione/morte) di un soggetto che accidentalmente si accinga ad attraversare la strada.

Sfortunatamente, una vecchietta sbuca all'improvviso e Tizio, pur provando ad arrestare il veicolo, non ci riesce e la investe.

Dall'esempio riportato appare evidente come tizio “confidi un po’ troppo” nelle proprie capacità e nella propria valutazione circa la possibilità, o meno, che un fatto si realizzi come conseguenza della sua condotta e, quando agisce, è convinto che il fatto non si verificherà.

Nella colpa cosciente è quindi presente l'elemento rappresentativo del fatto (presente anche nel dolo -pure nella sua forma eventuale) mancando invece quello volitivo.

Un soggetto risponderà quindi, a titolo di colpa cosciente, quando si sia rappresentato la generica possibilità che dalla propria condotta possa scaturire il verificarsi di un evento criminoso ma, confidando nel fatto che questo non si verificherà e non volendo che si verifichi, agisca.

Quanto detto vale anche se la valutazione “a monte” sia stata effettuata con semplice leggerezza o disinteresse.

La Sentenza conclusiva del processo Thyssen (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014) ne è un esempio.

I Giudici, infatti, hanno stabilito che nel caso in questione la condotta degli imputati non fosse ascrivibile al dolo eventuale ma, piuttosto, alla colpa cosciente.

Infatti, non essendo riusciti a provare l'intenzionalità della stessa (e quindi l'elemento “volitivo”) essa costituisce un esempio di “malgoverno di un rischio”, per tale motivo riconducibile alla colpa cosciente.

Il dolo eventuale consiste, invece, in una “organizzazione della condotta”.

Il soggetto agente da un lato si immagina il fatto di reato (elemento rappresentativo) e, dall’altro, deve volere quel fatto (elemento volitivo).

Nell’ipotesi di dolo diretto (tizio vuole uccidere caio e gli spara) tizio si immagina la morte di caio (evento naturalistico conseguente alla condotta tenuta) e vorrà tale evento (elemento volitivo).

Nell’ipotesi di dolo eventuale, invece, il soggetto “accetta il rischio” che l’ulteriore fatto, non da lui preso direttamente di mira e tuttavia di probabilissima verificazione, si verifichi come conseguenza del fatto realmente voluto.

Facciamo un esempio: tizio vuole uccidere caio e sa che costui passeggia tutti i giorni alle 3 del pomeriggio in una determinata piazza.

Decide così di piazzare una bomba proprio in quella piazza.

Tizio ha quindi intenzione di uccidere caio (dolo diretto), ma accetta altresì il rischio che dall’esplosione della bomba restino vittima dello scoppio anche persone che non aveva nessun interesse ad uccidere.

Tuttavia, al fine di poter portare a compimento la propria condotta omicidiaria, tizio è disposto ad accettare l’ulteriore evento, non direttamente preso di mira, di uccidere anche altre persone.

Questo esempio dimostra come nel dolo eventuale (a differenza di quanto detto in relazione alla colpa cosciente) vi sia non soltanto la rappresentazione di un fatto (quello voluto – la morte di tizio – e quello non necessariamente voluto, ma di cui si accetta il rischio – la morte di altre persone) ma anche la volizione dello stesso: uccidere caio e aderire all’ulteriore evento non direttamente preso di mira (uccisione di altre persone) accettando il rischio che si verifichi.

Nel caso in cui, quindi, tizio effettivamente riesca ad uccidere caio e, altresì, altre persone (a causa dello scoppio della bomba) egli risponderà di omicidio volontario ai danni di tizio, mentre risponderà, sempre di omicidio, ma a titolo di dolo eventuale ai danni degli altri soggetti, morti in conseguenza dello scoppio della bomba. "

Fonte overlex.com, qui:

http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2885
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Avvocato penalista - Il dolo eventuale e la colpa cosciente: le differenze.
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