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lunedì 13 luglio 2015

Avvocato penalista - Non è reo di Omissione di atti di ufficio, Articolo 328, comma 2, del Codice Penale, il vigile che multa alcuni e non tutti i trasgressori dello stesso divieto di sosta.

Avvocato penalista - Non è reo di Omissione di atti di ufficio, Articolo 328, comma 2, del Codice Penale, il vigile che multa alcuni e non tutti i trasgressori dello stesso divieto di sosta.

Poiché le multe non sono atti indilazionabili e, quindi, l’omissione di atti di ufficio, non sussiste.

Per questa ragione è stata assolta la vigilessa di Palermo che non faceva le multe per divieto di sosta a tutti gli automobilisti, ma soltanto ad alcuni di essi.
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Avvocato penalista - Non è reo di Omissione di atti di ufficio, Articolo 328, comma 2, del Codice Penale, il vigile che multa alcuni e non tutti i trasgressori dello stesso divieto di sosta.
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"" Cassazione : assolta la vigilessa che non fa le multe

Cassazione : assolta la vigilessa che non fa le multe

Cassazione Sentenza n. 42501 del 31 ottobre 2012

Abitudine oppure favoritismo?

Come deve essere inquadrata la condotta della vigilessa palermitana che multava solo alcune delle vetture ferme in divieto di sosta, lasciandone impunite altre (sempre in divieto).

Quale criterio logico utilizzava la donna in divisa per scegliere  chi multare e chi no?

Questo atteggiamento è stato molto criticato dagli utenti della strada e i malumori suscitati a riguardo sono comprensibili, pertanto, non stupisce il fatto che la questione sia arrivata fino alla massima Corte.

La storia della vigilessa ha avuto risvolti differenti nei vari gradi di giudizio.

In primo grado i giudici (ravvisando un interesse personale o di un prossimo congiunto che porta un pubblico ufficiale a procurare un vantaggio patrimoniale) hanno stabilito che la condotta della donna configurasse il reato di abuso d’ufficio.

In poche parole, il Tribunale ha fatto un ragionamento logico per cui il fatto che l’agente di polizia municipale avesse multato alcune vetture e non tutte quelle che si trovavano in divieto di sosta deve essere visto come un fatto che può favorire alcuni automobilisti (appunto parenti, congiunti, conoscenti etc.) e contestualmente, sfavorire altri (quelli sconosciuti).

Inutilmente la vigilessa rappresentava in questa fase del giudizio che le multe non venivano fatte a tutti soltanto per questioni di tempo e non per favorire questo o quell’automobilista.

In appello i giudici hanno ravvisato un altro reato perché non vi erano prove sufficienti per stabilire in capo all’imputata un interesse personale nel fare o non fare le multe ma comunque, in qualità di pubblico ufficiale, la vigilessa si è rifiutata indebitamente di compiere “un atto del suo ufficio che per ragioni di ordine pubblico o di igiene e sanità, dev’essere compiuto senza ritardo” commettendo cosí il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.).

Al solito, fa chiarezza la Cassazione che con la sentenza n. 42501 del 31 ottobre 2012, che senza troppi giri di parole afferma che le multe non sono atti indilazionabili, quindi l’omissione di atti di ufficio, non sussiste.

Per i giudici della Cassazione la questione importante di tutta la vicenda riguarda il carattere di indifferibilità che devono avere gli atti omessi affinché si possa configurare l’omissione di atti di ufficio.

Gli ermellini precisano che per emettere una sentenza di condanna nei confronti della vigilessa bisogna che l’attività non espletata abbia le caratteristiche richieste dall’art. 328 c.p. e, sempre secondo i Supremi Giudici, fare le multe non è un’attività prioritaria e non ha certo il carattere di indifferibilità.

Sulla base di queste considerazioni, i giudici del Palazzaccio hanno salvato in extremis la vigilessa dalla condanna. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-assolta-la-vigilessa-che-non-fa-le-multe/
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Avvocato penalista - Non è reo di Omissione di atti di ufficio, Articolo 328, comma 2, del Codice Penale, il vigile che multa alcuni e non tutti i trasgressori dello stesso divieto di sosta.
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domenica 12 luglio 2015

Avvocato penalista - Costituisce Inquinamento ambientale, Articolo 452 bis del Codice Penale, smaltire abusivamente i rifiuti ingombranti e pericolosi.

Avvocato penalista - Costituisce Inquinamento ambientale, Articolo 452 bis del Codice Penale, smaltire abusivamente i rifiuti ingombranti e pericolosi.
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Avvocato penalista - Costituisce Inquinamento ambientale, Articolo 452 bis del Codice Penale, smaltire abusivamente i rifiuti ingombranti e pericolosi
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"" Occhio a smaltire i rifiuti ingombranti e pericolosi. Carcere o multe salate per i trasgressori
 
Occhio a smaltire i rifiuti ingombranti e pericolosi. Carcere o multe salate per i trasgressori
 
Cassazione Terza Sezione Penale Sentenza 41161 pubblicata il 09 novembre 2013
 
Gli elettrodomestici migliorano la qualità della vita e, quando in una famiglia, si mette da parte il “vecchio” modello di qualcosa (tv, frigorifero, etc) per il “nuovo” modello, piú avanzato tecnologicamente e dai consumi ridotti, é una festa per tutti, i grandi risparmieranno soldi in bolletta e i piú piccoli saranno attratti dai colori, dimensioni sempre piú accattivanti e dalle funzioni sempre piú hi-tech.
 
Le nostre case si modernizzano di anno in anno.
 
Il vecchio, pesante e ingombrante Televisore a tubo catodico viene messo via per lasciare il posto a giganteschi, leggerissimi e luminosissimi Tv 3D a Led che a prima vista, per la loro forma ultrapiatta, assomigliano di piú a un quadro che a un televisore.
 
Il vecchio frigorifero incassato e rumoroso  viene rimpiazzato dai moderni ed economici (in termini di consumo energetico) mega giganteschi Frigo Americani a doppia anta capaci di raffreddare a zona differenziata, ma anche di fare il ghiaccio, distribuire bevande senza neppure aprirli.
 
E che dire poi delle lavatrici e delle lavastoviglie sempre piú compatte, silenziose, rapide?
 
Come stavamo dicendo, la casa di una famiglia italiana si rinnova ogni anno, ma l’acquisto di tutti questi prodotti porta con sé anche qualche problema: che ne facciamo dei vecchi elettrodomestici?
 
Come li smaltiamo?
 
Di solito, i grandi negozi portano il nuovo elettrodomestico e ritirano il vecchio, accollandosi tutti gli “impicci” relativi allo smaltimento; ma cosa fare quando non é previsto questo utile servizio?
 
Le soluzioni possibili sono almeno tre.
 
Tenersi il vecchio elettrodomestico in casa, lasciandolo a “marcire” in qualche angoletto della tavernetta oppure contattare l’ufficio (comunale o privato) che si occupa di smaltimento per i rifiuti ingombranti e aspettare qualcuno che venga a ritirare l’oggetto.
 
Infine, la terza ipotesi (purtroppo ancora in uso) é quella di prendere gli elettrodomestici di troppo e buttarli un po’ dove capita inquinando l’ambiente circostante.
 
Ancora oggi c’é gente che fa in questo modo trasformando bellissimi parchi, strade e campagne in discariche a cielo aperto.
 
In queste discariche si puó trovare abbandonato di tutto dai vecchi frigoriferi alle gomme di automobile, dai residui dell’edulizia ad amianto.
 
Fortunatamente, quando qualcuno viene “beccato” ad inquinare in questo modo le conseguenze penali che ricadranno su di lui se le ricorderà per molto tempo.
 
Infatti, le sanzioni previste per queste condotte sono molto dure fino a ricomprendere anche il carcere (per i casi in cui si riscontra una abitualitá nel compiere tali azioni).
 
Per i casi meno gravi scatta la pena pecuniaria sostitutiva che anche se viene considerata una sanzione meno dura rispetto al carcere resta comunque “pesante” in termini di quantificazione dell’entità richiesta.
 
I giudici della terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 41161/12, pubblicata lo scorso 09 novembre, hanno trattato proprio il caso di un uomo, imputato perché trovato a “smaltire” illecitamente i rifiuti hanno confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna che non ha aperto all’uomo le porte del carcere soltanto per il fatto che non é stata dimostrata l’abitualità della condotta.
 
Niente carcere per questa volta ma una bella multa in sostituzione della pena detentiva per oltre 3 mila euro. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
 
Avvocato penalista - Costituisce Inquinamento ambientale, Articolo 452 bis del Codice Penale, smaltire abusivamente i rifiuti ingombranti e pericolosi
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sabato 11 luglio 2015

Avvocato penalista - Gli atti di bullismo integrano la Violenza sessuale di gruppo di cui all'Art. 609 octies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Gli atti di bullismo integrano la Violenza sessuale di gruppo di cui all'Art. 609 octies del Codice Penale.

Poiché “nel concetto di atti sessuali deve essere ricondotto ogni atto comunque coinvolgente la corporeità sessuale della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente; sicché resta non rilevante, ai fini del perfezionamento del reato, l’eventuale fine ulteriore, sia esso di concupiscenza, ludico o d’umiliazione, propostosi dal soggetto agente”, ha precisato la Corte.
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Avvocato penalista - Gli atti di bullismo integrano la Violenza sessuale di gruppo di cui all'Art. 609 octies del Codice Penale.
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"" Cassazione : atti di bullismo come la violenza di gruppo

Cassazione : atti di bullismo come la violenza di gruppo

Linea dura contro il bullismo questa é la soluzione adottata dalla Cassazione che ha punito un episodio di bullismo come se fosse violenza di gruppo condannando a cinque anni di carcere (attenuanti concesse) un 25enne perché, con l’aiuto di un altro ragazzo che teneva fermo un minore, infilava nell’ano di quest’ultimo un bastoncino di legno preso da terra.

Un grave atto (di bullismo o no) da punire severamente perché coinvolge la corporeità della vittima, anche se non ha fini sessuali ma solo di umiliazioni e, pertanto, la Corte lo considera come “violenza di gruppo” (articolo 609 octies del codice penale).

La difesa dell’aggressore ha osservato che il gesto “non aveva alcuna connotazione sessuale” ma era un atto di “bullismo” di rilevanza “minimale”; ma la Corte ha precisato che “nel concetto di atti sessuali deve essere ricondotto ogni atto comunque coinvolgente la corporeità sessuale della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, sicché resta non rilevante, ai fini del perfezionamento del reato, l’eventuale fine ulteriore, sia esso di concupiscenza, ludico o d’umiliazione, propostosi dal soggetto agente”.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione, descrivendo la storia come un “pericolosissimo atto di bullismo e tragico esempio di anticipazione di attività delinquenziale sin dalla giovane età”, giudicano “adeguata” la pena, vista anche la concessione delle attenuanti, considerato che la vittima era di diversi anni più giovane dell’aggressore e minorenne. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-atti-di-bullismo-come-la-violenza-di-gruppo/
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Avvocato penalista - Gli atti di bullismo integrano la Violenza sessuale di gruppo di cui all'Art. 609 octies del Codice Penale.
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venerdì 10 luglio 2015

Avvocato penalista - E' Simulazione di reato, Art. 367 del Codice Penale, fare una denuncia per via telefonica che poi si rivela essere falsa.

Avvocato penalista - E' Simulazione di reato, Art. 367 del Codice Penale, fare una denuncia per via telefonica che poi si rivela essere falsa.
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Avvocato penalista - E' Simulazione di reato, Art. 367 del Codice Penale, fare una denuncia per via telefonica che poi si rivela essere falsa.
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"" Simulazione di reato in caso di denuncia telefonica falsa

Simulazione di reato in caso di denuncia telefonica falsa

Cassazione Sentenza n. 35543/12

Cosa potrebbe fare un guidatore ubriaco per peggiorare la propria situazione dopo aver investito un ciclista?

Semplice, potrebbe chiamare il 112 e denunciare un falso reato.

Sembrerebbe una scena da film, ma invece è realmente accaduto.

L’uomo, dopo un mix di alcool, metadone e cocaina, come se nulla fosse si è messo alla guida di una autovettura e, come era prevedibile, finiva per investire un ciclista al quale ha cagionato delle lesioni personali.

Dopo l’incidente, non ha soccorso il ciclista ma ha pensato invece di darsi alla fuga inventando una paradossale storia al telefono con il 112.

Infatti, per togliere da sè ogni sospetto circa l’incidente ha chiamato telefonicamente i Carabinieri e ha denunciato un falso reato, precisamente di essere stato aggredito e sequestrato da tre persone.

Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio le sentenze emesse hanno riconosciuto la responsabilità penale dell’uomo per i vari reati che ha commesso, ma, non contento per gli esiti sfavorevoli innanzi ai giudici di merito, l’imputato ha voluto sottoporre il proprio caso al giudizio dei giudici di legittimità impugnando la sentenza di condanna.

In Cassazione l’imputato rappresenta ai Supremi Giudici le proprie ragioni sostenendo che la telefonata effettuata ai Carabinieri non integri gli estremi della denuncia o della querela.

La risposta della Corte non si lascia attendere e con la sentenza n. 35543/2012 affermano che anche la sola telefonata è sufficiente per configurare la simulazione di reato (art. 367 c.p.).

Per i giudici del Palazzaccio è indifferente il modo in cui viene effettuata; la denuncia può essere orale, scritta, confidenziale, anonima, firmata, spontanea o conseguente ad un interrogatorio e quindi  «anche la denuncia telefonica è senz’altro idonea ad integrare l’elemento oggettivo del reato in disamina».

La Corte infine, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ha anche ricordato che il reato di sequestro è comunque procedibile d’ufficio e, pertanto, è irrilevante il fatto che l’imputato «non abbia sporto querela». ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/simulazione-di-reato-in-caso-di-denuncia-telefonica-falsa/
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Avvocato penalista - E' Simulazione di reato, Art. 367 del Codice Penale, fare una denuncia per via telefonica che poi si rivela essere falsa.
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giovedì 9 luglio 2015

Avvocato penalista - Chi guida un motociclo deve sempre rispettare e far rispettare al passeggero l’obbligo di indossare il casco.

Avvocato penalista - Chi guida un motociclo deve sempre rispettare e far rispettare al passeggero l’obbligo di indossare il casco.
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Avvocato penalista - Chi guida un motociclo deve sempre rispettare e far rispettare al passeggero l’obbligo di indossare il casco.
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"" Chi guida ne risponde anche per il passeggero senza casco

Chi guida ne risponde anche per il passeggero senza casco

Cassazione Sentenza n.43449/2012

La Suprema Corte ha trattato un caso che riguardava la violazione di alcune norme del codice della strada ed in particolare quelle relative all’uso del casco mentre si usa la motocicletta.

Purtroppo la pronuncia della Corte avviene proprio in conseguenza di un incidente mortale forse proprio a causa del fatto che il passeggero non indossava il casco.

L’imputato, che poi era il conducente della motocicletta, si rivolgeva ai giudici di Piazza Cavour dopo esser stato condannato dalla Corte d’Appello di Palermo a un anno per omicidio colposo.

Nel ricorso presentato ai giudici di legittimità il 48enne si difende sostenendo che la “responsabilità del conducente per il mancato rispetto da parte del passeggero dell’obbligo di indossare il casco è prevista solo in caso di minorenne”.

Gli ermellini della quarta sezione penale non sono d’accordo con l’imputato e con la sentenza n. 43449/2012, hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la decisione presa dai giudici territoriali, ma hanno anche precisato che chi guida deve sempre far rispettare al passeggero l’obbligo di indossare il casco.

Per la Corte di Cassazione  “correttamente” all’imputato è “stato addebitato l’omesso controllo dell’uso del casco da parte della passeggera”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/chi-guida-ne-risponde-anche-per-il-passeggero-senza-casco/
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Avvocato penalista - Chi guida un motociclo deve sempre rispettare e far rispettare al passeggero l’obbligo di indossare il casco.
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mercoledì 8 luglio 2015

Avvocato penalista - Una educazione troppo rigida ai figli potrebbe integrare il reato di Violenza privata, Art. 610 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Una educazione troppo rigida ai figli potrebbe integrare il reato di Violenza privata, Art. 610 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Una educazione troppo rigida ai figli potrebbe integrare il reato di Violenza privata, Art. 610 del Codice Penale.
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"" Un’educazione troppo rigida ai figli potrebbe configurare il reato di violenza privata

Un’educazione troppo rigida ai figli potrebbe configurare il reato di violenza privata

Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 42962 del 07/11/2012

La Cassazione dice basta all’educazione troppo rigida dei figli e con la sentenza n. 42962/2012 condanna per violenza privata il padre di una ragazza costretta a recarsi insieme a lui dai nonni per scusarsi del comportamento insolente” (cosí definito dal padre) che la stessa aveva avuto negli ultimi giorni.

La Cassazione manifesta chiaramente la propria contrarietà ai metodi “educativi” violenti e che non tengono conto della volontà dei figli e per questo ha convalidato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti del rigido genitore pugliese.

Dalla ricostruzione della vicenda che ha originato tutto il processo giunto fino alla massima corte é emerso che la madre affidataria della bambina aveva denunciato il padre perché questo aveva letteralmente trascinato la figlia dalla scuola fino alla casa del nonno dove poi aveva costretto la ragazzina a scusarsi.

Secondo i giudici della suprema corte di cassazione “quali che fossero le finalità educative perseguite” dal padre, “il diritto genitoriale non poteva estendersi fino a farvi rientrare l’uso gratuito della violenza”.

Per gli ermellini “la costrizione fisica usata nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l’abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, è stata giudicata eccedente i limiti della causa di giustificazione” (art. 51 c.p.).

La Corte osserva inoltre che “anche il richiamo al permanere della potestà genitoriale in capo al padre non affidatario è fuori centro rispetto all’apparato motivazionale della sentenza impugnata”.

Per tutte queste considerazioni i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’uomo che si giustificava sostenendo che il suo scopo “non era quello di fare incontrare la figlia coi nonni contro la sua volontà, ma solo quello di indurla a scusarsi con il nonno nei confronti del quale aveva tenuto un comportamento insolente”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/uneducazione-troppo-rigida-ai-figli-potrebbe-configurare-il-reato-di-violenza-privata/
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Avvocato penalista - Una educazione troppo rigida ai figli potrebbe integrare il reato di Violenza privata, Art. 610 del Codice Penale.
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martedì 7 luglio 2015

Avvocato penalista - Omicidio colposo sul lavoro: legittimo il risarcimento dei danni in favore dei parenti stretti della vittima, ma anche nei confronti della famiglia che lo ospitava.

Avvocato penalista - Omicidio colposo sul lavoro: legittimo il risarcimento dei danni in favore dei parenti stretti della vittima, ma anche nei confronti della famiglia che lo ospitava.
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Avvocato penalista - Omicidio colposo sul lavoro: legittimo il risarcimento dei danni in favore dei parenti stretti della vittima, ma anche nei confronti della famiglia che lo ospitava. 
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"" Morti bianche : risarcimento anche per i conviventi (non parenti) della vittima

Morti bianche : risarcimento anche per i conviventi (non parenti) della vittima

Cassazione Quarta Sezione Penale, Sentenza n. 43434/2012

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il risarcimento dei danni anche in favore del benefattore (non familiare o parente stretto) del lavoratore vittima di incidente sul lavoro.

Il caso trattato dalla Corte riguardava la costituzione di parte civile di un consorzio familiare che aveva dato ospitalità ad un lavoratore privo del permesso di soggiorno morto nel 2007 per un incidente avvenuto mentre si trovava a lavoro (l’uomo é precipitato da un’altezza di circa otto metri).

Per la Cassazione la predetta costituzione di parte civile é del tutto legittima o meglio, con la sentenza n. 43434/2012 si é pronunciata direttamente sul riconoscimento sia del risarcimento dei danni in favore dei parenti stretti della vittima ma anche nei confronti della famiglia che aveva accolto l’immigrato.

La Corte ha rigettato i ricorsi proposti dalla Società per cui lavorava l’immigrato e dal responsabile di cantiere della stessa società che erano stati condannati nella fase di merito per omicidio colposo del lavoratore e al pagamento dei danni in favore della madre del lavoratore e alla famiglia che lo ospitava in Italia.

I giudici di Piazza Cavour hanno deciso che “la risarcibilità del danno subito da persona convivente derivatogli dalla lesione materiale cagionata alla persona con la quale convive dalla condotta illecita del terzo e ha collegato tale danno alla provata turbativa dell’equilibrio affettivo e patrimoniale instaurato mediante una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza morale e materiale”.

In conclusione, convalidando la sentenza emessa in Appello la Corte ha stabilito che deve essere riconosciuto il danno e risarcirlo ogni qualvolta “la perdita definitiva di un rapporto di ‘affectio familiaris’ può comportare l’incisione dell’interesse all’integrità morale, ricollegabile all’art. 2 della Costituzione”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/morti-bianche-risarcimento-anche-per-i-conviventi-non-parenti-della-vittima/
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Avvocato penalista - Omicidio colposo sul lavoro: legittimo il risarcimento dei danni in favore dei parenti stretti della vittima, ma anche nei confronti della famiglia che lo ospitava. 
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lunedì 6 luglio 2015

Avvocato penalista - Integra il reato di Atti osceni, Art. 527 del Codice Penale, il fatto di chi consumi un rapporto sessuale per le vie cittadine, anche quando sia convinto di non essere visto da alcun passante.

Avvocato penalista - Integra il reato di Atti osceni, Art. 527 del Codice Penale, il fatto di chi  consumi un rapporto sessuale per le vie cittadine, anche quando sia convinto di non essere visto da alcun passante.
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Avvocato penalista - Integra il reato di Atti osceni, Art. 527 del Codice Penale, il fatto di chi  consumi un rapporto sessuale per le vie cittadine, anche quando sia convinto di non essere visto da alcun passante.
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"" Cassazione : coppia condannata per atti osceni durante la partita dell’Italia

Cassazione : coppia condannata per atti osceni durante la partita dell’Italia

Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale – Sentenza n. 44214 /2012

Sorpresi nudi a fare sesso in strada durante la partita dell’Italia.

Convinti del fatto che nessuno stesse vedendo le loro performance, anche per l’imminente inizio della partita di Mondiale della Nazionale italiana (Mondiali del 2006) un uomo e una donna si sono lasciati andare, in preda alla passione, consumando un rapporto sessuale per le vie cittadine.

La vicenda è finita in Tribunale e dopo le sentenze di merito la Cassazione ha messo fine al processo condannando i protagonisti in via definitiva per atti osceni in luogo pubblico.

I due imputati, che all’epoca dei fatti avevano 59 anni l’uomo e 41 la donna, come dichiarato dalla difesa degli stessi, sono stati sorpresi  “in una zona periferica e isolata” della citta’ (Lecce) “in orario serale e in un giorno in cui era programmata in televisione la trasmissione di una partita della Nazionale italiana ai Mondiali di Calcio (precisamente era il 30 giugno 2006) dunque in un contesto in cui” la coppia “aveva maturato la convinzione di non essere vista da alcun passante” e, proprio per questo, a parer della difesa degli imputati “la loro condotta non aveva posto in pericolo l’interesse giuridico protetto del senso del pudore.”

I due venivano in un primo momento assolti dal giudice di primo grado ma poi condannati dalla Corte d’Appello di Lecce per il suddetto reato.

Infine, la sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, interessata dal caso, con la sentenza n. 44214 /2012 confermava la sentenza dei giudici territoriali compresa l’ulteriore condanna inflitta  alla donna per essersi scagliata contro i poliziotti rifiutando la sua identificazione.

Per i Giudici di Piazza Cavour “I due imputati erano stati scoperti dagli agenti di Polizia nel mentre, completamente nudi, stavano consumando un rapporto sessuale lungo una strada dell’abitato cittadino, sia pur in un quartiere periferico, regolarmente transitata e con abitazioni adiacenti, in un orario, quello delle 19:30 (teatro anteriore all’ora in cui tramonta i sole) nel quale era ragionevole immaginare un normale passaggio di persone e mezzi, tenuto conto che si trattava di una serata di fine giugno”.

Secondo la Corte “mentre appare del tutto irrilevante la circostanza che fosse stata programmata quella sera la trasmissione in Tv di una partita della Nazionale di calcio italiana (che, comunque, sarebbe iniziata solo piu’ tardi), e’ determinante quanto sottolineato dalla Corte territoriale che ha rilevato come, sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite, fosse emerso che gli imputati erano stati notati nel mentre, del tutto nudi, si trovavano nei pressi di una vettura, ma fuori dalla stessa, a pochi metri dalla strada principale, senza alcun ostacolo, quale un muro o un albero, che potesse coprire la visuale a chi si fosse trovato a passare”.

Così facendo i due davano luogo a “un comportamento certamente lesivo del comune senso del pudore”.

Mentre il ricorso della donna e’ stato dichiarato inammissibile quello dell’uomo sarà nuovamente riesaminato dalla  Corte d’Appello di Lecce per verificare la possibilita’ di concedere al “focoso” imputato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/condannati-per-aver-fatto-sesso-in-strada-durante-la-partita-dellitalia/
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Avvocato penalista - Integra il reato di Atti osceni, Art. 527 del Codice Penale, il fatto di chi  consumi un rapporto sessuale per le vie cittadine, anche quando sia convinto di non essere visto da alcun passante.
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domenica 5 luglio 2015

Avvocato penalista - Integra il reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti e non di favoreggiamento il fatto di chi nasconda la droga altrui.

Avvocato penalista - Integra il reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti e non di favoreggiamento il fatto di chi nasconda la droga altrui.
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Avvocato penalista - Integra il reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti e non di favoreggiamento il fatto di chi nasconda la droga altrui.
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"" Droga nel pigiama. Favoreggiamento o dentenzione? La risposta della Cassazione

Nasconde la droga nel pigiama. Favoreggiamento o dentenzione? La risposta della Cassazione

Corte di Cassazione Sentenza n. 35641/12

La Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti relativi alla differenza esistente tra la detenzione di sostanze stupefacenti e il semplice favoreggiamento.

Con la sentenza n. 35641/2012 ha avuto modo di rispondere ad alcuni quesiti importanti perchè la vicenda che ha originato il porcesso giunto fino a Piazza Cavour riguardava il caso di una donna che durante una perquisizione, ha nascosto, in maniera grossolana, la droga (cocaina) del “compare”.

In pratica la donna nascose  il sacchetto sotto il pigiama, rifiutando la perquisizione fingendo un malore.

Questo comportamento deve quindi inquadrarsi come un semplice favoreggiamento oppure configura il reato di detenzione?

La risposta della Corte non si fa attendere e delimita lo spazio d’azione di entrambe le fattispecie di reato.

La Corte d’Appello di Napoli, che ha trattato il caso in seconda istanza condannava la donna per il delitto di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/90 perchè colpevole di aver detenuto, al fine di un successivo spaccio, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti dalle quali ne avrebbe ricavato un numero considerevole di dosi singole.

La vicenda giunge tra le mura del palazzaccio dove la donna si difende rappresentando ai giudici per mezzo del proprio difensore che il suo comportamento non integrava il suddetto reato ma, al massimo, la fattispecie descritta dall’art. 379 c.p. ovvero favoreggiamento reale che colpisce chi si adopera per aiutare taluno ad assicurarsi il prodotto del reato.

Per gli ermellini, la «multiforme e protratta condotta dissimulatoria» appare incompatibile con l’asserita ignoranza del contenuto del sacchetto e con la possibile passiva obbedienza agli ordini del correo.

La Corte, riguardo al delitto di favoreggiamento e richiamando alcune proprie precedenti decisioni (sentenze n. 4243/1997 e n. 12915/2006) chiarisce che l’aver prestato aiuto al compare  “in corso d’opera” fa rientrare la fattispecie dentro l’ipotesi del concorso di persona e non in quella del favoreggiamento, nel caso in cui vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolata fattispecie.

Inoltre, «il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, atteso che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso quanto meno a carattere morale». ""

Fonte sentenze-cassazione.com qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/nasconde-la-droga-nel-pigiama-favoreggiamento-o-dentenzione-la-risposta-della-cassazione/
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Avvocato penalista - Integra il reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti e non di favoreggiamento il fatto di chi nasconda la droga altrui.
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sabato 4 luglio 2015

Avvocato penalista - Non luogo a procedere per i medici che non hanno ricoverato un paziente, per il suo rifiuto al ricovero, poi deceduto per cause naturali.

Avvocato penalista - Non luogo a procedere per i medici che non hanno ricoverato un paziente, per il suo rifiuto al ricovero, poi deceduto per cause naturali.
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Avvocato penalista - Non luogo a procedere per i medici che non hanno ricoverato un paziente, per il suo rifiuto al ricovero, poi deceduto per cause naturali.
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"" In dubio pro reo : assolti medici che non hanno ricoverato un paziente poi deceduto

In dubio pro reo : assolti medici che non hanno ricoverato un paziente poi deceduto

Corte di Cassazione Sentenza n. 41064/2012

Una sentenza molto interessante quella emessa dalla Suprema Corte di Cassazione perchè ha assolto due medici nonostante non abbiano ricoverato un paziente poi deceduto sulla base del ragionevole dubbio sulla causa del decesso.

In poche parole,  con questa decisione la Cassazione si occupa del nesso causale tra la condotta e l’evento lesivo e, pertanto, sul reato omissivo improprio stabilisce che l’insufficienza, la contraddittorietà o anche solo l’incertezza del suddetto nesso comporta l’assoluzione del medico.

La sentenza n. 41064/2012 è stata emessa trattando il caso di due clinici che hanno omesso di prescrivere al paziente, deceduto poco dopo, il ricovero ospedaliero.

Inizia quindi il processo per omicidio colposo per entrambi i medici (uno dei quali accusato anche di falso ideologico per aver annotato nel registro della Guardia Medica di aver prescritto il ricovero che poi non è avvenuto per il rifiuto del paziente).

Il Giudice dell’Udienza Preliminare aveva emesso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei due clinici ma inevitabilmente il caso era destinato ad essere trattato dai Giudici di Piazza Cavour.

Proposto ricorso in Cassazione i giudici osservano che solo una evidente e dimostrata colpa che vada al di là di ogni ragionevole dubbio può determinare una sentenza di condanna nei confronti degli imputati e, pertanto, il deve valutare se sia utile o meno continuare il processo, filtrando quelle situazioni in cui appare chiaro ed evidente che il nesso causale tra condotta ed evento danno sia insufficiente, contradditttorio o incerto.
 
In pratica, non mandare al dibattimento quelle situazioni in cui, dopo una attenta analisi e valutazione dei fatti, non possa emergere con chiarezza una sorta di colpevolezza in capo agli imputati.
 
In questo caso, dalla perizia effettuata al paziente emergeva che lo stesso è deceduto per cause naturali e, in ogn icaso, non si può escludere che i medici non abbiano effettivamente invitato l’uomo a ricoverarsi nella struttura ospedaliera.
 
Fatte queste considerazioni la Corte di Cassazione ha concluso rigettando il ricorso e giudicando corretta la decisione presa dal GUP che ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
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Avvocato penalista - Non luogo a procedere per i medici che non hanno ricoverato un paziente, per il suo rifiuto al ricovero, poi deceduto per cause naturali.
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