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domenica 30 aprile 2000

Avvocato penalista - Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori. Art. 714 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori. Art. 714 del Codice Penale.
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Art. 714. Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori.

[Art. 714. Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori. (1)

Chiunque, senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila.

La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità.

Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire dodicimila a duecentomila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n°. 180.
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sabato 29 aprile 2000

Avvocato penalista - Misura di sicurezza. Art. 713 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Misura di sicurezza. Art. 713 del Codice Penale.
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Art. 713. Misura di sicurezza.

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
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venerdì 28 aprile 2000

Avvocato penalista - Acquisto di cose di sospetta provenienza. Art. 712 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Acquisto di cose di sospetta provenienza. Art. 712 del Codice Penale.
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Art. 712. Acquisto di cose di sospetta provenienza.

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
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giovedì 27 aprile 2000

Avvocato penalista - Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. Art. 711 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. Art. 711 del Codice Penale.
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Art. 711. Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava:

"Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila."

è stato abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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mercoledì 26 aprile 2000

Avvocato penalista - Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. Art. 710 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. Art. 710 del Codice Penale.
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Art. 710. Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava:

"Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila."

è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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martedì 25 aprile 2000

Avvocato penalista - Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. Art. 709 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. Art. 709 del Codice Penale.
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Art. 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.

Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
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lunedì 24 aprile 2000

Avvocato penalista - Possesso ingiustificato di valori. Art. 708 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Possesso ingiustificato di valori. Art. 708 del Codice Penale.
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Art. 708. Possesso ingiustificato di valori. (1)

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1968 n°. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 708 nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.
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domenica 23 aprile 2000

Avvocato penalista - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Art. 707 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Art. 707 del Codice Penale.
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Art. 707. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. (1)

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 2 febbraio 1971, n°. 14 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.
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sabato 22 aprile 2000

Avvocato penalista - Commercio clandestino di cose antiche. Art. 706 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Commercio clandestino di cose antiche. Art. 706 del Codice Penale.
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Art. 706. Commercio clandestino di cose antiche. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava:

"Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'autorità quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila."

è stato abrogato dall'art. 13 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n°. 480.
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venerdì 21 aprile 2000

Avvocato penalista - Commercio non autorizzato di cose preziose. Art. 705 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Commercio non autorizzato di cose preziose. Art. 705 del Codice Penale.
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Art. 705. Commercio non autorizzato di cose preziose.

Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.
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