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giovedì 30 settembre 1999

Avvocato penalista - Incesto. Art. 564 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Incesto. Art. 564 del Codice Penale.
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Art. 564. Incesto.

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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mercoledì 29 settembre 1999

Avvocato penalista - Estinzione del reato. Art. 563 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Estinzione del reato. Art. 563 del Codice Penale.
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Art. 563. Estinzione del reato.
 
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
 
Estinguono altresì il reato:
 
1) la morte del coniuge offeso;
 
2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
 
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. (1)
 
(1) Vedi nota relativa agli artt. 559 e 560 c.p.
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martedì 28 settembre 1999

Avvocato penalista - Pena accessoria e sanzione civile. Art. 562 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pena accessoria e sanzione civile. Art. 562 del Codice Penale.
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Art. 562. Pena accessoria e sanzione civile.
 
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.
 
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.
 
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale. (1)
 
(1) Vedi nota relativa agli artt. 559 e 560 c.p..
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lunedì 27 settembre 1999

Avvocato penalista - Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. Art. 561 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. Art. 561 del Codice Penale.
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Art. 561. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante.
 
Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
 
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
 
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita. (1)
 
(1) Vedi nota relativa all'art. 559 c.p.
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domenica 26 settembre 1999

Avvocato penalista - Concubinato. Art. 560 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Concubinato. Art. 560 del Codice Penale.
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Art. 560. Concubinato.
 
[Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.] (1)
 
La concubina è punita con la stessa pena.
 
Il delitto è punibile a querela della moglie.
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza n°. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
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sabato 25 settembre 1999

Avvocato penalista - Adulterio. Art. 559 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Adulterio. Art. 559 del Codice Penale.
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Art. 559. Adulterio.
 
[Art. 559. Adulterio.
 
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.
 
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
 
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (1)
 
Il delitto è punibile a querela del marito. (2)]
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza n°. 126/1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.
 
(2) La Corte costituzionale con sentenza n°. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terzo del presente articolo.
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venerdì 24 settembre 1999

Avvocato penalista - Induzione al matrimonio mediante inganno. Art. 558 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Induzione al matrimonio mediante inganno. Art. 558 del Codice Penale.
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Art. 558. Induzione al matrimonio mediante inganno.
 
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.
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giovedì 23 settembre 1999

Avvocato penalista - Prescrizione del reato. Art. 557 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Prescrizione del reato. Art. 557 del Codice Penale.
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Art. 557. Prescrizione del reato.
 
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.
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mercoledì 22 settembre 1999

Avvocato penalista - Bigamia. Art. 556 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Bigamia. Art. 556 del Codice Penale.
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Art. 556. Bigamia.

Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
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martedì 21 settembre 1999

Avvocato penalista - Circostanza aggravante e pena accessoria. Art. 555 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza aggravante e pena accessoria. Art. 555 del Codice Penale.
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Art. 555. Circostanza aggravante e pena accessoria.
 
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.
 
Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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