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lunedì 10 agosto 2015

Avvocato penalista - Il sesso estremo non è reato solo se vi è il consenso permanente di entrambi i partner; se il consenso manca o viene meno, si commette Violenza sessuale, Art. 609 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Il sesso estremo non è reato solo se vi è il consenso permanente di entrambi i partner; se il consenso manca o viene meno, si commette Violenza sessuale, Art. 609 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Il sesso estremo non è reato solo se vi è il consenso permanente di entrambi i partner; se il consenso manca o viene meno, si commette Violenza sessuale, Art. 609 bis del Codice Penale. 
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" Sesso estremo solo se entrambi lo vogliono altrimenti è stupro.

Con la sentenza oggetto d’esame la Cassazione ha avuto modo di definire alcuni importanti situazioni che si possono verificare durante un rapporto sessuale.

Il caso analizzato si riferisce ad una relazione intrattenuta tra un muratore marchigiano 33 enne e una ragazza 29 enne conosciuta al mare con cui il muratore ha intrattenuto una relazione nel periodo compreso tra maggio del 2009 ad agosto dello stesso anno.

L’evolversi del rapporto tra i due e la conseguente vicenda giudiziaria ha permesso ai Giudici della Massima Corte di introdurre un principio  importantissimo che tutela fortemente la donna che subisce violenza dal proprio compagno.

Con questa sentenza infatti si è potuto differenziare e definire dettagliatamente ciò che all'interno di un rapporto di coppia rientra nell'ambito del lecito e del consentito da quello che è la degenerazione del rapporto stesso che invece può inquadrarsi e catalogarsi come un episodio di violenza o stupro.

Sia chiaro che la Cassazione non ha nulla contro il sesso estremo o violento purché vi siano però precisi limiti che il partner deve rispettare e non  oltrepassare se non voluti dall'altra parte.

Sembrerebbe che la Corte cosi facendo voglia “introdursi” all'interno del rapporto di coppia ma non è proprio così.

La Corte vuole tutelare la parte debole della coppia e punire quelle situazioni che spesso si verificano ma che poche volte vengono punite proprio a causa dello stretto rapporto tra vittima e carnefice.

Le “pratiche sessuali estreme” non sono penalmente rilevanti se entrambe le parti della coppia vi acconsentano alla pratica ma lo possono diventare in determinate situazioni.

In poche parole, la Corte ha preso una posizione chiara, confermando alcune precedenti decisioni sull'argomento, (vedi Sentenza Cassazione n. 36073/2011) proprio per evitare che restino impunite alcune situazioni che possono e devono essere invece considerate penalmente rilevanti.

Nel caso specifico, infatti la Cassazione ha evidenziato che facilmente si potrebbe configurare, anche all'interno di una relazione più o meno stabile, il reato di stupro.

Infatti, l’eventuale consenso dato dal partner a compiere “pratiche sessuali estreme” all'inizio della relazione non ha durata illimitata e valida una volta per tutte.

Secondo quanto viene detto dai giudici di Piazza Cavour, sono sempre possibili i “ripensamenti” e questi vanno rispettati e possono avvenire in qualunque momento.

Come per dire, in un rapporto sessuale la coppia può usare “manette, fruste, toys etc.” ma solo se il partner è consenziente anzi, in considerazione di quello che è il punto focale della decisione della Corte, sarebbe meglio dire che l’utilizzo dei suddetti “strumenti” è permesso solo ogni volta che il partner lo consente.

In questo modo meglio si comprende cosa intende la corte parlando di ripetibilità (ripensamento) del consenso.

Il principio della sentenza stabilisce che venuto meno il consenso va da se che il sesso “estremo”,”particolare” etc. deve essere subito interrotto caso contrario si configurerà nei confronti del partner che impone la propria volontà sull'altro il reato di stupro.

La Cassazione inoltre precisa che la configurazione del reato persiste anche se la “vittima” dopo aver subito, accetta liberamente altri rapporti col partner-violentatore.

In sostanza, non basta il consenso iniziale per avere la libertà di fare ciò che si vuole col partner durante il rapporto sessuale perché l'eventuale rifiuto non rispettato configurerà il reato di stupro.

La storia tra il 33 enne muratore marchigiano e la ragazza 29 enne si è caratterizzata soprattutto per i loro rapporti sessuali, decisamente spinti ma per i quali vi era, almeno in un primo memento, un reciproco consenso.

Successivamente la donna si è rifiutata di compiere alcune delle pratiche sessuali fatte in precedenza col proprio compagno che di fatto ha sempre ignorato questo ripensamento continuando a compierle sottomettendo così la donna e la sua volontà.

Questa situazione ha originato un procedimento penale in cui veniva contestato al muratore marchigiano appunto il reato di stupro.

Nonostante i legali di quest’ultimo avessero sottolineato ai giudici che i rapporti tra i due erano caratterizzati da una alternanza di consensi e dissensi da parte della donna, come per dire che i dissensi di quest’ultima non erano seriamente espressi, se poi successivamente acconsentiva di nuovo ad altre pratiche sessuali.

La Corte con la sentenza n. 37916 ha confermato la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per il violentatore (già condannato nella fase di merito la Corte d’Appello di Ancona per l’accusa di “violenza sessuale continuata commessa con violenze fisiche e minacce nei confronti della ragazza”) stabilendo che l “alternanza” delle fasi consenso-dissenso e non minano la verità della denuncia.

La corte conclude affermando che “purtroppo è ben possibile che, nello svolgimento della patologia delle relazioni sentimentali tra uomo e donna, si verifichi la sussistenza di rapporti sessuali consensuali alternati a rapporti imposti e non può certo presumersi il consenso anche in riferimento ai rapporti imposti con la violenza e minaccia”.

Pertanto, “in relazione a “certe pratiche estreme non basta il consenso espresso nel momento iniziale” e quindi l’atto diventa lesivo se il partner manifesta “di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento o una non condivisione sulle modalità di consumazione dell’amplesso”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/sesso-estremo-solo-se-entrambi-lo-vogliono-altrimenti-e-stupro/
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Avvocato penalista - Il sesso estremo non è reato solo se vi è il consenso permanente di entrambi i partner; se il consenso manca o viene meno, si commette Violenza sessuale, Art. 609 bis del Codice Penale. 
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domenica 9 agosto 2015

Avvocato penalista - Integra i reati di ricettazione aggravata e di commercio illecito di sostanze dopanti il fatto di chi le smercia attraverso canali diversi dalle farmacie e dispensari autorizzati.

Avvocato penalista - Integra i reati di ricettazione aggravata e di commercio illecito di sostanze dopanti il fatto di chi le smercia attraverso canali diversi dalle farmacie e dispensari autorizzati.
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Avvocato penalista - Integra i reati di ricettazione aggravata e di commercio illecito di sostanze dopanti il fatto di chi le smercia attraverso canali diversi dalle farmacie e dispensari autorizzati.
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"" La Cassazione si pronuncia in materia di ricettazione e commercio illecito di sostanze dopanti.

Dopo esser già stato condannato, dal G.U.P. e dalla Corte d’Appello, per il reato di ricettazione aggravata e violazione dell’art. 9, comma 7, L. n. 376 del 2000 per commercio illecito di sostanze dopanti all'imputato non restava che ricorrere in Cassazione e far valere innanzi ai Supremi Giudici le proprie ragioni difensive.

In particolare, l’uomo sosteneva che l’articolo 9, L. n. 376 del 2000, avrebbe assorbito il reato di ricettazione, in base al fatto che al detentore della droga non veniva contestato il concorso con il delitto di ricettazione e, inoltre, che le citate sentenze non avevano consideravano la tenuità del fatto ex art. 648 c.p.

Anche in sede di legittimità però la musica non è cambiata e l’uomo è stato condannato dai giudici del Palazzaccio i quali, richiamando una precedente decisione, hanno chiarito che “il reato di commercio di sostanze dopanti, attraverso canali diversi dalle farmacie e dispensari autorizzati, concorre con il reato di ricettazione, in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie – potendo essere il reato previsto dalla legge speciale commesso anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto – e della omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla protezione della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.”

La Cassazione, con sentenza 24 settembre 2012, n. 36678, ha confermato il dettato dei precedenti giudici interessati al caso ribadendo che la fattispecie concreta non era da considerarsi come una mera violazione della norma speciale dell’art. 9, L. n. 376 del 2000, poichè vi è stata a “monte” una necessaria e concorrente condotta “acquisitiva” di natura illecita, in quanto ricollegabile a delitto, considerato che le sostanze dopanti in questione erano contenute in “confezioni di tipo ospedaliero”.

Infine, per i giudici di Piazza Cavour, nel caso di specie va esclusa la “particolare tenuità” in considerazione del fatto che si è trattato della ricezione di 80 confezioni di farmaci dopanti, del valore complessivo di 1.480 euro.

Per tutti questi motivi la Cassazione ha respinto il ricorso dell’imputato rafforzando la giurisprudenza precedente grazie agli espressi richiami che hanno contribuito a motivare questa decisione. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-si-pronuncia-in-materia-di-ricettazione-e-commercio-illecito-di-sostanze-dopanti/
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sabato 8 agosto 2015

Avvocato penalista - Possono integrare i reati di Frode o di Truffa online, a seconda dei casi, il marketing piramidale e le catene di Sant'Antonio.

Avvocato penalista - Possono integrare i reati di Frode o di Truffa online, a seconda dei casi, il marketing piramidale e le catene di Sant'Antonio.
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Avvocato penalista - Possono integrare i reati di Frode o di Truffa online, a seconda dei casi, il marketing piramidale e le catene di Sant'Antonio.
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"" La Cassazione dice basta con le truffe online e giudica fuorilegge il marketing piramidale.

Una sentenza molto importante é stata emessa dalla Corte di Cassazione con riferimento al marketing piramidale.

La terza sezione penale ha sferrato un duro colpo alle frodi e alle truffe online e, più nello specifico, ha ritenuto fuorilegge quelle attività commerciali che guadagnano economicamente reclutando utenti invece che dalla vendita diretta di beni o servizi.

Gli ermellini, rigettando il ricorso e confermando la sentenza emessa dalla Corte territoriale, giudicano fuorilegge gli schemi multi livello di reclutamento via internet.

Con la sentenza n. 37049/2012, Piazza Cavour ha giudicato colpevoli gli imputati in maniera definitiva per aver svolto pratiche “riconducibili alla categoria delle vendite piramidali e delle cosiddette catene di Sant'Antonio”, già regolate dalla legge 173 del 2005.

La condotta vietata riguarderebbe “la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura”.

Gli imputati inutilmente si sono difesi, innanzi ai Giudici, rappresentando loro che l’adesione al sistema da parte degli interessati non è stata la conseguenza di una forzatura ma è sempre stata volontaria, poiché la norma di riferimento non prevede l’involontarietà dell’adesione quale presupposto per la sussistenza del reato.

Con questa sentenza la Cassazione esprime un giudizio sulle catene di Sant'Antonio e su tutte quelle altre attività presenti su internet che costituiscono l’ambito di azione del marketing multi livello ma basterà per ripulire la rete? ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-dice-basta-con-le-truffe-online-e-giudica-il-marketing-piramidale-e-fuorilegge/
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venerdì 7 agosto 2015

Avvocato penalista - La raccomandazione indiretta non costituisce reato e, pertanto, non può essere perseguita e punita, poiché è una condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio.

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Avvocato penalista - La raccomandazione indiretta non costituisce reato e, pertanto, non può essere perseguita e punita, poiché è una condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio.
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"" Cassazione: la raccomandazione dall'esterno non costituisce reato.

La Cassazione ha stabilito che la raccomandazione dall'esterno non costituisce reato e, pertanto, non può essere perseguita.

La Suprema Corte ha bocciato il ricorso presentato dal P.M. dopo il “non luogo a procedere” pronunciato nei confronti dell’ex sindaco di Pescara, accusato del reato di concussione per aver raccomandato il trasferimento di una dottoressa da Pescara a Chieti al direttore generale della A.s.l. chietina.

La vicenda ha originato un procedimento penale in capo al primo cittadino di Pescara perché la dottoressa, in segno di ringraziamento per l’interessamento, aveva omaggiato il sindaco con un computer.

La Sesta sezione penale di Piazza Cavour, con la sentenza n. 38762/12, ha stabilito che “la raccomandazione è condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio”.

Più specificatamente è una “condotta commessa in occasione dell'ufficio e non concreta l’uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente” pertanto se è commessa dall'esterno non può essere perseguita.

Il G.U.P. di Pescara aveva prosciolto l'ex sindaco dall'accusa di concussione già il 23 febbraio 2011 ma il P.M. aveva impugnato innanzi alla Cassazione il non luogo a procedere sostenendo errata la decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare che invece avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio per il reato di corruzione.

Gli ermellini, respingendo il ricorso del Pubblico Ministero, hanno avuto modo di precisare che “il delitto di corruzione, rientrando nella categoria dei reati propri funzionali, richiede che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza o nella sfera d'influenza dell'ufficio al quale appartiene l'ipotetico soggetto corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal medesimo, requisito non ravvisabile nell'intervento del pubblico ufficiale che non implichi l'esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, ma sia diretto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-la-raccomandazione-dallesterno-non-costituisce-reato/
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Avvocato penalista - La raccomandazione indiretta non costituisce reato e, pertanto, non può essere perseguita e punita, poiché è una condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio.
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giovedì 6 agosto 2015

Avvocato penalista - Integra i reati di Violenza privata e Percosse il contegno di un padre che schiaffeggia il bullo che ha infastidito suo figlio.

Avvocato penalista - Integra i reati di Violenza privata e Percosse il contegno di un padre che schiaffeggia il bullo che ha infastidito suo figlio.
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Avvocato penalista - Integra i reati di Violenza privata e Percosse il contegno di un padre che schiaffeggia il bullo che ha infastidito suo figlio.
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"" Cassazione condanna un uomo per aver schiaffeggiato il bullo che infastidiva il figlio.

Basta coi bulli ma basta anche coi padri che si fanno giustizia da soli.

La Cassazione ha condannato un uomo perché ha schiaffeggiato il bullo che aveva preso di mira il proprio figlio.

Per la Corte di Cassazione questo atteggiamento è inammissibile e adesso l’uomo dovrà pagare al bullo-vittima un risarcimento per i danni subiti.

Il padre, protagonista del procedimento penale, ha messo fine a modo suo alle prepotenze ripetute subite dal figlio undicenne e, minacciando il bullo di qualche anno più grande del figlio, lo ha fatto inginocchiare e lo ha costretto a chiedere scusa rifilandogli due schiaffi.

I giudici del Palazzaccio hanno chiarito che la «punizione e rieducazione» del bullo non è un compito che spetta ai genitori delle “vittime” e che i modi utilizzati dall’imputato nel caso in specie stanno del tutto fuori dalle «regole della civiltà».

Con la sentenza  n. 39499/12 la Cassazione ha confermato la multa di 3.420 euro con condanna a risarcire il trauma psichico patito dal bullo rendendo del tutto inutile quanto l’imputato aveva rappresentato ai giudici in sua difesa.

L’uomo contestava la decisione della Corte di Appello di Bologna, che lo aveva condannato per violenza privata e percosse ai danni del tredicenne che, in palestra, era solito compiere «ripetute e umiliantivessazioni» ai danni di suo figlio e per questo, dopo l’ennesima angheria, era andato a prendere il bullo e lo aveva portato nella camera da letto dove, prostrato, si era rifugiato la “vittima” e dove ha preteso che l’altro chiedesse scusa al figlio.

In sostanza, il padre-giustiziere prima ha minacciato il bullo, poi lo ha costretto a scusarsi e, infine, dopo le scuse, lo ha schiaffeggiato affinché nel futuro smettesse di comportarsi da bullo.

Il Tribunale di Forlì aveva condannato l’uomo a tre mesi di carcere convertiti in 3.420 euro di multa riconoscendo al bullo una provvisionale di 4 mila euro come prima tranche risarcitoria dello choc subito.

La decisione di primo grado veniva poi confermata in sede d’Appello e infine anche dai giudici della Cassazione che hanno ritenuto la pena «calibrata e commisurata alla gravità del danno cagionato al minorenne».

Per i giudici di legittimità la sua «persona è stata sicuramente sconvolta e alterata, sul piano psichico, dalla condotta reiteratamente violenta, sotto tutti i profili, dell’imputato, proiettata verso un obiettivo di punizione e rieducazione, assolutamente al di fuori della sua competenza ed estranea alle regole di civiltà che sempre e comunque devono vincolare le azioni e le reazioni dei cittadini».

Pertanto, «per rimediare alla incresciosa situazione», il padre aveva «una singola e civile prospettiva decisionale e operativa» ovvero «rivolgersi, in maniera tempestiva ed efficace, ai gestori del centro sportivo per l’adozione delle necessarie misure preventive e punitive».

Il fatto che ha voluto agire di sua iniziativa non è stato per niente gradito dalla Corte che ha affermato in proposito che la scelta di «agire con molteplice violenza sul giovane e immaturo tredicenne non è stata assolutamente necessitata». ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-condanna-un-uomo-per-aver-schiaffeggiato-il-bullo-che-infastidiva-il-figlio/
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mercoledì 5 agosto 2015

Avvocato penalista - Integra il reato di Tentata violenza privata cercare di costringere una lavoratrice in maternità ad accettare le condizioni pessime e ingiuste pretese o imposte dal datore di lavoro.

Avvocato penalista - Integra il reato di Tentata violenza privata cercare di costringere una lavoratrice in maternità ad accettare le condizioni pessime e ingiuste pretese o imposte dal datore di lavoro. 
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Avvocato penalista - Integra il reato di Tentata violenza privata cercare di costringere una lavoratrice in maternità ad accettare le condizioni pessime e ingiuste pretese o imposte dal datore di lavoro.
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"" Tentata violenza privata costringere una neo-mamma a dimettersi.

Cassazione sentenza 21 settembre 2012 n. 36332.

La Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema della violenza privata trattando il caso di una lavoratrice da poco diventata mamma.

La sentenza emessa dalla Corte è stata la conferma di quanto era già stato deciso nel 2009 dal Tribunale di Catania e poi, dalla Corte d’Appello nel febbraio del 2011.

In tutti e tre gradi di giudizio i giudici (cassazione sentenza 21 settembre 2012 n. 36332) hanno riconosciuto la responsabilità in capo ad un incaricato di una società per il reato di tentata violenza privata ai danni di una lavoratrice neo mamma di cui sopra.

I fatti di causa ricostruiti hanno evidenziato che i titolari di una società volevano chiudere l’attività per riaprire con una nuova veste societaria, mantenendo però lo stesso complesso aziendale e gli stessi dipendenti, che sarebbero stati licenziati dalla prima società e poi riassunti dalla nuova.

A questo punto l’unico problema per i datori di lavoro è quello di gestire la situazione lavorativa di una donna che in quel periodo (ottobre 2003) non poteva essere licenziata in quanto in astensione obbligatoria per maternità precisamente ancora nel periodo di puerperio, ovvero nelle prime 6/8 settimane dopo il parto.

La donna viene convocata dalla società in un locale degradato e abbandonato e in quel posto i titolari cercano di imporre le loro condizioni, e più nello specifico, venivano prospettate alla lavoratrice due possibilità:

dimettersi oppure, contro la sua volontà, le sarebbe stato assegnato il periodo di astensione facoltativa per maternità (retribuito solo al 30% dello stipendio).

Alla stessa i titolari della Società preannunciavano che se non accettava le citate condizioni al suo rientro sarebbe stata costretta a lavorare in condizioni invivibili, in quel medesimo locale fatiscente, senza alcun compito o mansione.

Tutto si è concluso bene.

La donna è rimasta tranquillamente a casa fino allo scadere del termine di protezione dal licenziamento a stipendio pieno però, per i giudici, che le cose siano andate in un modo piuttosto  che in un altro, ciò non toglie che il titolare avesse prospettato alla lavoratrice una situazione personale e lavorativa pessima e ingiusta, al solo scopo di costringerla ad accettare le condizioni imposte dalla società.

Secondo gli ermellini, questo comportamento configura il reato di tentata violenza privata che ha una pena massima: 2 anni e 8 mesi di reclusione ma che nel caso in specie é stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/tentata-violenza-privata-costringere-una-neo-mamma-a-dimettersi/
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Avvocato penalista - Integra il reato di Tentata violenza privata cercare di costringere una lavoratrice in maternità ad accettare le condizioni pessime e ingiuste pretese o imposte dal datore di lavoro.
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martedì 4 agosto 2015

Avvocato penalista - Integra il reato di cui all'Art. 482 del Codice Penale falsificare un certificato medico.

Avvocato penalista - Integra il reato di cui all'Art. 482 del Codice Penale falsificare un certificato medico.
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Avvocato penalista - Integra il reato di cui all'Art. 482 del Codice Penale falsificare un certificato medico.
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"" Cassazione: costituisce reato falsificare il certificato medico.

Cassazione sentenza 3 ottobre 2012, n. 38385.

Di nuovo la Cassazione ha trattato un caso in cui un lavoratore ha alterato il contenuto del certificato medico al fine di prolungare il periodo di malattia.

Le recenti sentenze sull'argomento (sentenza n. 14998 del 7 settembre 2012) ci fanno capire che non si tratta di casi isolati ma anzi, la manomissione dei suddetti certificati, avviene con molta frequenza.

Con la sentenza 3 ottobre 2012, n. 38385, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un assistente di polizia penitenziaria, condannato per aver falsificato il certificato di malattia allungando le data di prognosi.

L’imputato si discolpava affermando la mancanza di interesse all'alterazione del certificato anche perché come è stato accertato dalla competente commissione medica, questi era effettivamente ammalato e la stessa commissione medica di cui sopra lo aveva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio.

Il medico, autore del certificato, affermava di non aver effettuato nessuna correzione comportante prolungamento della malattia e che vi era un preciso l’unico ad avere interesse a tale prolungamento era il ricorrente che in tal modo giustificava, senza soluzione di continuità, la propria assenza dal lavoro poiché con l’invio del certificato alterato copriva il mancato rientro in servizio per otto giorni, anziché per i soli tre indicati nella versione originale del documento.

Per i giudici del Palazzaccio il lavoratore non è abilitato a certificare la malattia e, pertanto, il fatto che il documento fosse stato alterato (art. 477 e 482 c.p.) costituisce di per sè un comportamento penalmente rilevante e punito dal nostro ordinamento mentre invece é del tutto irrilevante il fatto che l’imputato fosse effettivamente malato.

In seguito a tale ragionamento, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’assistente di polizia penitenziaria. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-costituisce-reato-falsificare-il-certificato-medico/
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Avvocato penalista - Integra il reato di cui all'Art. 482 del Codice Penale falsificare un certificato medico.
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lunedì 3 agosto 2015

Avvocato penalista - Le esigenze cautelari si valutano analizzando l'intera condotta dell’imputato.

Avvocato penalista - Le esigenze cautelari si valutano analizzando l'intera condotta dell’imputato.
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Avvocato penalista - Le esigenze cautelari si valutano analizzando l'intera condotta dell’imputato.
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"" Cassazione : l’esigenza cautelare si ricava analizzando la condotta dell’imputato.

Cassazione sentenza n. 23272/12.

La Suprema Corte di Cassazione ha giudicato il caso di un funzionario di banca accusato di truffa aggravata a causa dei prestiti facili dallo stesso elargiti ai clienti.

Nello specifico, la Corte ha dovuto valutare concretamente il peso della condotta assunta dall’uomo nello svolgimento delle sue funzioni al fine di valutare effettivamente la sussistenza (o meglio la necessitá) delle esigenze cautelari in pratica, per giungere alla decisione del caso, ha dovuto effettuare l’analisi delle condizioni oggettive e soggettive, ricavabili appunto dalla modalità di azione.

Il funzionario di cui sopra, col suo comportamento, arrecava alla Banca un danno di circa 2 milioni di euro perché ha riconosciuto, in favore di una società, l’apertura di un credito per un importo sproporzionato al volume d’affari della società, fondando tale riconoscimento su una fideiussione falsa.

Per questi motivi l’uomo si è ritrovato dentro un processo penale con l’accusa di truffa aggravata.

Il riesame annullava la misura cautelare disposta in ordine al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), confermava la misura per la truffa aggravata e la ricettazione.

Pertanto l’imputato era costretto a rivolgersi ai Giudici del Palazzaccio ai quali spiegava le funzioni che aveva all’interno della Banca ma soprattutto chiariva ciò che non doveva fare ovvero non rientrava tra i suoi compiti quello di verificare la documentazione, ma doveva limitarsi solo a fare la valutazione di opportunità economica dell’operazione.

Riguardo alla permanenza dell’esigenze cautelari già la Corte aveva affrontato l’argomento e recentemente si era pronunciata sulla questione con la sentenza n. 34473/2012.

Per i giudici della Cassazione il ricorso é parzialmente fondato infatti gli stessi affermano che «la valutazione di pericolo di reiterazione operata in ragione della natura dei legami accertati risulta evocata genericamente», nonché «priva del doveroso superamento dell’argomentazione difensiva attinente all’avvenuto ridimensionamento dell’attività demandata dall’interessato nell’ambito della struttura bancaria».

Per questi motivi, la Corte, con la sentenza n. 23272/12, ha annullato il provvedimento limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale perché provveda ad un nuovo esame sul punto. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-lesigenza-cautelare-si-ricava-analizzando-la-condotta-dellimputato/
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Avvocato penalista - Le esigenze cautelari si valutano analizzando l'intera condotta dell’imputato.
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domenica 2 agosto 2015

Avvocato penalista - Rispondono di omicidio colposo, Art. 589 del Codice Penale, l'amministratore di fatto e il proprietario dell'immobile dato in locazione, se l’inquilino viene colpito da un fulmine.

Avvocato penalista - Rispondono di omicidio colposo, Art. 589 del Codice Penale, l'amministratore di fatto e il proprietario dell'immobile dato in locazione, se l’inquilino viene colpito da un fulmine.
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Avvocato penalista - Rispondono di omicidio colposo, Art. 589 del Codice Penale, l'amministratore di fatto e il proprietario dell'immobile dato in locazione, se l’inquilino viene colpito da un fulmine.
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"" Amministratore e proprietario ne rispondono penalmente se l’inquilino viene colpito da un fulmine.

Cassazione sentenza n. 40050/2012.

Quante probabilità ci sono di essere colpiti da un fulmine? E’ stato calcolato (seppur in questo momento non siamo in grado di ricordare quale sia la fonte ufficiale) che mediamente, per una persona comune, le probabilità di essere colpita da un fulmine in un periodo di 80 anni sono circa 1 su 3000.

La precisazione fatta riguardo all’essere “una persona comune” è d’obbligo, infatti, nel caso in cui le abitudini della persona siano tali da facilitare una probabile folgorazione i numeri in percentuale cambiano e parecchio.

In poche parole, se non si frequentano solitamente spazi aperti o nuotate in mare nel bel mezzo di un temporale le statistiche ci confermano i dati sopra descritti che poi, a conti fatti, non sono mica tanto confortanti se solo si pensa che é più facile venire colpito da un fulmine che vincere alla lotteria o al Superenalotto.

Di fulmini ma soprattutto degli effetti di una folgorazione ne sapeva certamente piú di ogni altro uomo al mondo il ranger statunitense Roy Sullivan, vissuto in Virginia tra il 1912 e il 1983, passato alla storia come l’unico uomo che sfidò e vinse le leggi della statistica venendo colpito dai fulmini  (tra il 1942 e il 1977) per ben sette volte.

Non tutti però hanno questa fortuna.

Non tutti sopravvivono alla scarica di un fulmine.

Ma la scarica di un fulmine può originare in capo ad un uomo qualche forma di responsabilità?

Essere colpito da un fulmine, nella quotidianità rappresenta quella remota e quasi impossibile situazione che può verificarsi ma che di fatto non si concretizza mai.

Purtroppo non è cosi.

I fulmini cadono dal cielo e spesso qualcuno per il colpo ci resta secco e la Suprema Corte di Cassazione, nel caso di specie, è riuscita anche ad individuare delle “umane” responsabilità.

Con la sentenza n. 40050/2012 i giudici della Corte hanno stabilito che il proprietario di casa e l’amministratore rispondono penalmente della morte dell’inquilino rimasto fulminato per l’assenza di “salvavita “all’interno dell’abitazione.

Proprio così, i giudici con la toga d’ermellino, hanno respinto il ricorso presentato da una anziana donna, proprietaria della casa, e di suo figlio, che di fatto “le dava una mano” nella gestione del l’immobile, avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati entrambi per omicidio colposo.

Tutto accadde a Catania, quando un uomo venne raggiunto da una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia.

Non riuscendo a capire da dove venisse la dispersione di energia elettrica lo sventurato inquilino si recò sul terrazzo in cerca di risposte ma proprio in quel momento senza che avesse in alcun modo armeggiato con i fili elettrici», «venne attinto dalla mortale scarica» e ciò solo «per avere contemporaneamente toccato il tubo conduttore dell’elettricità all’autoclave e l’inferriata a potenziale elettrico zero», dove venne trovato ancora aggrappato dai soccorritori.

A questo punto si é posto il problema di capire se l’impianto elettrico della casa fosse a norma oppure no.

Nonostante un tecnico elettricista confermò che l’appartamento fosse dotato del dispositivo di sicurezza la Corte condannò i due imputati perché a parere dei giudici se così fosse stato «il tragico evento non si sarebbe dato», poiché «l’immediata disattivazione elettrica avrebbe impedito la folgorazione».

Di fatti, nel procedimento è emerso che il suddetto impianto era  «assemblato in modo rudimentale e al quanto approssimativo», tale da escludere, dunque, che la protezione fosse assicurata.

La corte esclude che la responsabilità sia tutta dell’inquilino per essersi recato in terrazza alla ricerca della perdita perché seppur gli era precluso l’accesso alla terrazza la zona «evidentemente era di libero accesso» e riconosce nei confronti del poveretto un concorso di colpa pari al 20%.

Infine, la corte riconosce anche la responsabilità in capo al figlio della proprietaria dell’immobile perché riconosce questo come amministratore di fatto dell’immobile riscuotendone i canoni di locazione, rilasciando la ricevuta e anche perché, dopo l’evento, fu lui ad occuparsi della messa a norma dell’impianto al posto della madre ormai in età avanzata. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/amministratore-e-proprietario-ne-rispondono-penalmente-se-linquilino-viene-colpito-da-un-fulmine/
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Avvocato penalista - Rispondono di omicidio colposo, Art. 589 del Codice Penale, l'amministratore di fatto e il proprietario dell'immobile dato in locazione, se l’inquilino viene colpito da un fulmine.
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sabato 1 agosto 2015

Avvocato penalista - Occultare la refurtiva nella borsa è la versione “base” del furto e non comporta l’applicazione di nessuna aggravante.

Avvocato penalista - Occultare la refurtiva nella borsa è la versione “base” del furto e non comporta l’applicazione di nessuna aggravante.
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Avvocato penalista - Occultare la refurtiva nella borsa è la versione “base” del furto e non comporta l’applicazione di nessuna aggravante.
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"" Non scatta l’aggravante se il ladro nasconde la refurtiva in borsa.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 40282/2012.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore generale avverso la sentenza che aveva prosciolto una donna accusata di aver rubato da un negozio per sportivi tre paia di ciabatte.

La decisione presa dai giudici della Cassazione in questo caso é molto importante perché con questa sentenza gli ermellini non si sono limitati ad analizzare e giudicare la fattispecie concreta emersa nella fase di merito ma hanno chiarito alcuni aspetti interessanti riguardo a ciò che é, in generale, definito il comportamento tipico del ladro da ciò che invece tipico non é ma anzi comporta l’applicazione dell’aggravante.

C’è da dire che i gestori del negozio non avevano querelato la donna e, pertanto, soltanto l’aggravante avrebbe permesso al p.m. di procede d’ufficio contro la ladra.

A tal fine l’occultamento delle scarpe veniva considerato come l’uso di un mezzo fraudolento e, in questa ottica e potendo procedere d’ufficio, l’accusa avrebbe inchiodato l’imputata alle sue responsabilità.

Nel caso di specie però la Corte ha deciso che nascondere la refurtiva nella borsa non fa scattare l’aggravante nei confronti della ladra perché non questa azione non costituisce l’uso di un mezzo fraudolento ma solo il normale e tipico “accorgimento” del ladro, nulla di più.

Per definire il tutto con i termini utilizzati nella sentenza n. 40282/2012, il “semplice” occultamento è la versione “base” del furto e non comporta l’applicazione di nessuna aggravante.

Usare un mezzo fraudolento vuol dire utilizzare l’ingegno.

Vuol dire inventare qualcosa per evadere i sistemi di controllo, togliere le targhette anti taccheggio, utilizzare una borsa dotata di un doppio fondo etc. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/non-scatta-laggravante-se-il-ladro-nasconde-la-refurtiva-in-borsa/
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Avvocato penalista - Occultare la refurtiva nella borsa è la versione “base” del furto e non comporta l’applicazione di nessuna aggravante.
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