http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

giovedì 10 luglio 2014

Avvocato penalista - La Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri ossia la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 285 bis del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri ossia la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 285 bis del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

Avvocato penalista - La Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri ossia la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 285 bis del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

L'Articolo 285 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri, prevede e stabilisce che: 
 
Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.
____________________________________

Avvocato penalista - La Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri ossia la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 285 bis del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

 
Leggi tutto...

mercoledì 9 luglio 2014

Avvocato Penalista - La Custodia cautelare in carcere ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 285 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato Penalista - La Custodia cautelare in carcere ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 285 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato Penalista - La Custodia cautelare in carcere ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 285 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Articolo 285 Codice di Procedura Penale, intitolato alla Custodia cautelare in carcere, prevede e stabilisce che:
 
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.
____________________________________
 
Avvocato Penalista - La Custodia cautelare in carcere ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 285 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

martedì 8 luglio 2014

Avvocato penalista - Gli Arresti domiciliari ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 284 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Gli Arresti domiciliari ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 284 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Gli Arresti domiciliari ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 284 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L' Articolo 284 del Codice di Procedura Penale, intitolato agli Arresti domiciliari, prevede e stabilisce che:
 
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
 
1bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
 
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
 
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
 
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
 
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
 
5 bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi, sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Gli Arresti domiciliari ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 284 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

lunedì 7 luglio 2014

Avvocato penalista - La Violenza sessuale su minore; il reato deve ritenersi consumato anche in assenza di contatto fisico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza che qui di seguito viene riportata.

Avvocato penalista - La Violenza sessuale su minore; il reato deve ritenersi consumato anche in assenza di contatto fisico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza che qui di seguito viene riportata.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Violenza sessuale su minore; il reato deve ritenersi consumato anche in assenza di contatto fisico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza che qui di seguito viene riportata.
 
____________________________________
 
"" Violenza sessuale su minore: reato anche in assenza di contatto fisico.
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 22.07.2013 n° 31290.
 
Non è necessario un vero e proprio contatto fisico, tra carnefice e vittima, per l'integrazione del delitto di violenza sessuale su minore. E' quanto emerge dalla sentenza 22 luglio 2013, n. 31290 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
 
Il caso vedeva un uomo compiere condotte idonee e dirette in modo non equivoco a compiere atti sessuali con alcuni minori, consistenti nell'avvicinare i minori e richiedere agli stessi il compimento di atti sessuali.
 
Sul punto diversi sono i principi in materia richiamati dai giudici della Quarta Sezione. Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato l'argomento della differenza tra il delitto di violenza sessuale e la contravvenzione di molestie, specificando che la nozione di "atti sessuali", cui fa riferimento l'art. 609 bis c.p., poichè nasce dalla somma delle due nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine che la legislazione previgente considerava e disciplinava separatamente, non può non comportare un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa (Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 2941 del 28 settembre 1999 Cc. (dep. 3 novembre 1999), Rv. 215100).
 
Di conseguenza, non possono qualificarsi come "atti sessuali", nel senso richiesto dalla norma incriminatrice, tutti quegli atti, i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo"), ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima (Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 23094 del 11 maggio 2011 Ud. (dep. 8 giugno 2011), Rv. 250654; Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 7365 del 18 gennaio 2012 Ud. (dep. 24 febbraio 2012), Rv. 252132).
 
Se si ritiene quello della "corporeità" elemento necessario per caratterizzare un atto come "sessuale", ne deriva che non sono tipiche tutte quelle condotte che non coinvolgono il corpo della vittima, in quanto non costretta a "compiere" o a "subire" gli atti sessuali. In applicazione di tale principio, la giurisprudenza ha escluso la configurabilità della tentata violenza sessuale con riguardo ad un fatto di masturbazione dinanzi ad una minore (Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 23094 del 11 maggio 2011 Ud. (dep. 8 giugno 2011), Rv. 250654).
 
Nel caso di specie "la particolare invasività della condotta, il vero e proprio "accerchiamento" della vittima, correttamente è stata ritenuta dal giudice di merito, con valutazione ex ante, idonea alla costrizione ovvero a carpire il consenso agli atti sessuali invocati. Quanto alla univocità della condotta, essa emerge oggettivamente non solo dal tenore non equivoco delle frasi pronunciate, ma anche dal fatto che gli inviti a consumare gli atti sessuali sono stati accompagnati dalla indicazione di luoghi di consumazione in grado di garantire una sfera di intimità (casa, ascensore, parco)".
 
Neppure può essere invocata l'attenuante della minore gravità del fatto. Infatti, come evidenziato dai giudici di legittimità "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel tentativo di violenza sessuale non si deve tenere conto dell'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà" (Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 44416 del 9 novembre 2011 Ud. (dep. 30 novembre 2011), Rv. 251216).

Fonte altalex.com; per leggere il testo della sentenza, cliccare al seguente link:
 
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Violenza sessuale su minore; il reato deve ritenersi consumato anche in assenza di contatto fisico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza che qui di seguito viene riportata.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

domenica 6 luglio 2014

Avvocato penalista - Il caso Abu Omar, l’ex imam di Milano, e la giustizia penale italiana, tra segreti di Stato e servizi segreti...

Avvocato penalista - Il caso Abu Omar, l’ex imam di Milano, e  la giustizia penale italiana, tra segreti di Stato e servizi segreti...
____________________________________
 
Avvocato penalista - Il caso Abu Omar, l’ex imam di Milano, e  la giustizia penale italiana, tra segreti di Stato e servizi segreti... 
____________________________________
 
"" Caso Abu Omar: le motivazioni della Cassazione.
Cassazione Penale, Sez. I, 16 maggio 2014 (ud. 24 febbraio 2014), n. 20447.
Presidente Siotto, Relatore Zampetti.
 
Sono state depositate il 16 maggio 2014 le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 24 febbraio, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha posto fine alla vicenda giudiziaria legata al sequestro dell’ex imam di Milano Abu Omar annullando senza rinvio le condanne pronunciate dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti degli imputati.
 
La Prima Sezione, in particolare, intervenendo a seguito della sentenza n. 24/2014 con cui la Corte Costituzionale in sede di risoluzione del conflitto di attribuzione – sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della sentenza n. 46340/2012 pronunciata dalla Cassazione e della sentenza n. 985/2013 e delle ordinanze del 28 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013 emesse dalla Corte d’Appello di Milano – aveva stabilito che risultano coperti da segreto di Stato le direttive e gli ordini impartiti dal Direttore del Servizio di sicurezza italiano agli appartenenti al medesimo organismo anche se in qualche modo collegati alle condotte extrafunzionali da costoro poste in essere ed integranti fatti di reato, ha annullato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Milano nei confronti dei pubblici ufficiali imputati del reato di sequestro di persona, aggravato dall’abuso dei poteri inerenti alle loro funzioni, commesso ai danni di Abu Omar, in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per l’esistenza del segreto di Stato
 
Nelle motivazioni appena depositate, la prima sezione interviene duramente sulla pronuncia della Consulta che, il 13 febbraio 2014, aveva accolto i ricorsi presentati dalla Presidenza del Consiglio contro la Corte di Cassazione. In quell’occasione i giudici costituzionali avevano osservato come sarebbe stato del tutto arbitrario l’assunto secondo il quale il vincolo del segreto dovrebbe intendersi circoscritto alle sole operazioni che avessero coinvolto ufficialmente i Servizi nazionali e stranieri, legittimamente approvate dai vertici dei Servizi italiani e che pertanto, non spettava alla Corte di Cassazione annullare il proscioglimento degli imputati.
 
La pronuncia della Corte Costituzionale – hanno affermato i giudici – ha eliminato «alla radice la possibilità stessa di una verifica di legittimità, continenza e ragionevolezza dell’esercizio del potere di segretazione in capo alla competente autorità amministrativa, con compressione del dovere di accertamento dei reati da parte dell’autorità giudiziaria che inevitabilmente finisce per essere rimessa alla discrezionalità della politica. Risultano coperti da segreto di Stato, ritualmente apposto, le direttive e gli ordini che sarebbero stati impartiti dal direttore del Sismi agli appartenenti al medesimo organismo ancorchè fossero in qualche modo collegati al fatto di reato, con la conseguenza dello sbarramento al potere giurisdizionale».
 
A questo punto – conclude la sentenza – questa Corte non può che prendere atto della “dirompente” e “dilacerante” pronuncia della Consulta e che, non residuando prove esterne a quell’ampio perimetro «così inaspettatamente tracciato dalla sentenza della Corte Costituzionale», si rende ineludibile nei confronti di tutti i ricorrenti il proscioglimento.
 
Fonte giurisprudenzapenale.com :
 
 
Avvocato penalista - Il caso Abu Omar, l’ex imam di Milano, e  la giustizia penale italiana, tra segreti di Stato e servizi segreti... 
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

sabato 5 luglio 2014

Avvocato penalista - Il peculato e l'oggetto materiale della condotta che concreta il delitto di peculato.

Avvocato penalista - Il peculato e l'oggetto materiale della condotta che concreta il delitto di peculato.
____________________________________

Avvocato penalista - Il peculato e l'oggetto materiale della condotta che concreta il delitto di peculato.
____________________________________

"" Sull’oggetto materiale della condotta di peculato – Cass. Pen. 24373/2014
Cassazione Penale, Sez. VI, 10 giugno 2014 (ud. 28 maggio 2014), n. 24373
Presidente Agrò, Relatore Capozzi, P.G. Aniello
 
Depositate il 10 giugno 2014 le motivazioni della pronuncia numero 24373 della sesta sezione in tema di peculato.
 
L’oggetto materiale della condotta del delitto di peculato, costituito dal denaro o da altra cosa mobile, è caratterizzato – si legge nelle motivazioni – dalla c.d. “altruità“, sanzionandosi, infatti, l’appropriazione di detti beni da parte di colui il quale, nella sua qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il possesso o la disponibilità in ragione dell’ufficio o del servizio prestato.
 
Alla luce di tale premessa – hanno affermato i giudici – deve ritenersi che commette il reato di peculato il P.U. che, avendo per ragioni del suo ufficio, il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo, versate dai privati ai fini di distruzione, se ne appropri: le armi consegnate dal privato passano, infatti, in proprietà dello Stato il quale può anche alienarle non essendo previsto alcun divieto in tal senso.
 
A nulla rileva, ai fini della sussistenza del reato, che le armi in oggetto abbiano un valore pressoché nullo, essendo sufficiente, che esse abbiano un valore anche minimo ovvero una qualche utilità (in tal senso v. Sez. 6, Sentenza n. 694 del 02/11/1999 Rv. 215320 Imputato: Piperata D.; Sez. 6, Sentenza n. 16826 del 21/02/2001 Rv. 219284 Imputato: Bellini; Sez. 6, Sentenza n. 24677 del 23/04/2007 Rv. 237174 Imputato: Rovere).
 
Bene ha fatto, dunque, la sentenza impugnata a rigettare la posizione difensiva sul duplice rilievo della sufficienza della lesione di uno dei beni protetti dalla norma ai fini della integrazione del delitto e della assenza della qualità di “res nullius” delle armi – che erano da sequestrare e confiscare siccome non denunciate dagli eredi del proprietario – la cui rottamazione non era una destinazione obbligata.
 
Fonte giurisprudenzapenale.com :
 
____________________________________

Avvocato penalista - Il peculato e l'oggetto materiale della condotta che concreta il delitto di peculato.
____________________________________


Leggi tutto...

venerdì 4 luglio 2014

Avvocato penalista - Il caso Kabobo: la sentenza di condanna e le motivazioni del GUP presso il Tribunale di Milano che lo ha condannato.

Avvocato penalista - Il caso Kabobo: la sentenza di condanna e le motivazioni del GUP presso il Tribunale di Milano che lo ha condannato. 
____________________________________
 
Avvocato penalista - Il caso Kabobo: la sentenza di condanna e le motivazioni del GUP presso il Tribunale di Milano che lo ha condannato.
____________________________________
 
"" Kabobo: le motivazioni del GUP di Milano.
 
Pubblichiamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 15 aprile, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha condannato a 20 anni di reclusione Adam Kabobo, il ghanese che l’11 maggio 2012 ha ucciso con un piccone tre passanti.
 
Quanto al trattamento sanzionatorio dell’imputato, gli è stata riconosciuta l’attenuante della seminfermità mentale «tenuto conto della gravità della patologia accertata» ma non le attenuanti generiche invocate dalla difesa non solo perché – scrive il giudice – «dall’andamento complessivo della vicenda non emerge alcun profilo che possa essere valorizzato in vista della concessione» di tali attenuanti, ma anche perché «la condizione di emarginazione sociale e culturale dell’imputato è già stata infatti valutata, quale concausa della patologia mentale riscontrata, nel riconoscimento della seminfermità mentale ed è già stata quindi oggetto di adeguata considerazione ai fini della quantificazione della pena».
 
«La condizione di stress derivante dalla lotta per la sopravvivenza ha inciso sulla patologia di base, aggravando la sintomatologia delirante e allucinatoria e la compromissione cognitiva». Non a caso – ricorda il giudice – Kabobo in sede di interrogatorio ha «espresso chiaramente il suo stato di rabbia verso un mondo che non lo accoglieva, non gli prestava aiuto e non soddisfaceva neppure le sue primarie esigenze di vita». «E’ evidente – scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza – che per quanto la malattia abbia svolto un ruolo significativo nella condotta complessiva dell’imputato, egli ha tuttavia conservato la capacità di comprendere il valore e il significato del suo comportamento e di agire di conseguenza».
 
Sulla pena di anni trenta di reclusione – si precisa in sentenza – deve applicarsi la diminuente di un terzo per il rito abbreviato.
 
Fonte giurisprudenzapenale.com :
 
 
Avvocato penalista - Il caso Kabobo: la sentenza di condanna e le motivazioni del GUP presso il Tribunale di Milano che lo ha condannato.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

giovedì 3 luglio 2014

Avvocato penalista - Concorso esterno in associazione di tipo mafioso: il caso Dell'Utri.

Avvocato penalista - Concorso esterno in associazione di tipo mafioso: il caso Dell'Utri.

La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza relativa al caso Dell'Utri.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Concorso esterno in associazione di tipo mafioso: il caso Dell'Utri.
____________________________________
 
"" Concorso esterno: le motivazioni della sentenza Dell’Utri
Cassazione Penale, Sez. I, 1 luglio 2014 (ud. 9 maggio 2014), n. 28225
Presidente Siotto, Relatore Cassano, P.G. Galasso, Ricorrente Dell’Utri
 
Depositate il 1° luglio 2014 le motivazioni della pronuncia della Corte di Cassazione che, lo scorso maggio, ha confermato la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Marcello Dell’Utri.
 
In punto di diritto, la pronuncia ha ribadito come assuma le vesti di «concorrente esterno» il soggetto che, non inserito stabilmente nell’organigramma della associazione e privo dell’affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che esplichi un’effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione o, quantomeno, di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso».
 
Occorre che il contributo atipico del concorrente esterno – diverso ma operante in sinergia con quello dei concorrenti interni – abbia avuto una reale efficienza causale per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto (costituito, nella specie, dall’integrità dell’ordine pubblico, violata dall’esistenza e dall’operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo dell’associazione).
 
La particolare struttura della fattispecie comporta, infine, quale requisito essenziale, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e delle volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui alla realizzazione dell’evento lesivo del “medesimo reato”.
 
Il concorrente esterno – prosegue la Corte – deve essere, dunque, consapevole dei metodi e dei fini dell’associazione (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e deve rendersi compiutamente conto della efficienza causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento della associazione.
 
La Corte di Appello di Palermo – concludono i giudici della Corte di Cassazione – ha fatto corretta applicazione di tali principi ricostruendo l’effettivo nesso condizionalistico tra le condotte poste in essere dal ricorrente e il fatto di reato storicamente verificatosi pervenendo, all’esito di un corretto ragionamento inferenziale, a riconoscere la reale efficacia condizionante della condotta atipica, quale concorrente esterno, di Dell’Utri. Questi – si legge nelle motivazioni – agiva essendo a conoscenza dei metodi e dei fini della associazione «consapevolmente e volontariamente fornendo un contributo causale determinante, che senza il suo apporto non si sarebbe verificato, alla conservazione del sodalizio mafioso e alla realizzazione, almeno parziale, del programma criminoso volto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai fini della sua stessa operatività, del suo rafforzamento e della sua espansione».
 
Fonte giurisprudenzapenale.com :
 
____________________________________
 
Avvocato penalista - Concorso esterno in associazione di tipo mafioso: il caso Dell'Utri.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

mercoledì 2 luglio 2014

Avvocato penalista - La Concussione (Art. 317 del Codice Penale) e la Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater del Codice Penale).

Avvocato penalista - La Concussione (Art. 317 del Codice Penale) e la Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater del Codice Penale).
____________________________________

Avvocato penalista - La Concussione (Art. 317 del Codice Penale) e la Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater del Codice Penale).
____________________________________

"" Tra concussione ed induzione indebita dopo le Sezioni Unite Maldera
Cassazione Penale, Sez. VI, 23 maggio 2014 (ud. 7 maggio 2014), n. 21026
Presidente Milo, Relatore Aprile, P.G. Fodaroni

Depositata il 23 maggio 2014 la pronuncia numero 21026 della sesta sezione penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione con la quale i giudici hanno preso nuovamente posizione – a distanza di pochi mesi dal deposito delle motivazioni delle Sezioni Unite 12228/2014 – sul tema della distinzione tra concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.).
 
La Corte, in particolare, prende le mosse ricordando come la L. n. 190 del 2012 abbia sostituito l’art. 317 c.p., con la previsione di una “diversa” fattispecie di “concussione”, ed abbia introdotto l’art. 319 quater c.p., riguardante l’innovativa figura criminosa della “induzione indebita a dare o promettere utilità”, sostanzialmente intermedia tra quella residua della condotta concussiva sopraffattrice e quella dell’accordo corruttivo, integrante uno dei reati previsti dall’art. 318 c.p. o dall’art. 319 c.p. Il legislatore nazionale ha cioè proceduto al cd. spacchettamento dell’originaria ipotesi delittuosa della concussione che, nel testo previgente dell’art. 317 c.p., parificava le condotte di costrizione e di induzione, creando due nuove fattispecie di reato:
 
la prima, che resta disciplinata dall’art. 317 c.p., prevede la punizione del “pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”;
 
La seconda fattispecie di reato, “scorporata” dal previgente art. 317 c.p. ed ora regolata dall’art. 319 quater c.p., recante in rubrica la nuova denominazione di induzione indebita a dare o promettere utilità, è configurabile, “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, laddove “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”(è un dato di assoluta novità la previsione della punibilità anche dell’indotto, cioè del soggetto che “da o promette denaro o altra utilità”, il quale, da persona offesa nell’originaria ipotesi di concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., diventa coautore nella nuova figura dell’induzione indebita)
 
Quanto alle distinzioni tra le due nuove fattispecie di reato, viene ribadito quanto affermato dalle Sezioni Unite Maldera (12228/2014), le quali hanno chiarito che:
 
il “nuovo” reato di concussione di cui all’art. 317 c.p. è caratterizzato dall’abuso costrittivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sè, è posto di fronte all’alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’indebito;
 
il “nuovo” reato di cui all’art. 319 quater c.p. è caratterizzato dall’abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, perchè motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale
 
E’ facendo applicazione di tali principi che la Corte si è pronunciata in merito ad una vicenda che vedeva imputati, tra gli altri, un geometra comunale addetto alle autorizzazioni per insegne delle attività commerciali ed un vigile in servizio presso la polizia municipale accusati di aver minacciato, abusando dei poteri connessi all’esercizio delle proprie funzioni, imprenditori locali attraverso la reiterazione di vessatori controlli e/o l’aggravamento delle conseguenze di controlli già in corso, costringendoli a promettere indebitamente e a consegnare somme di denaro di varia entità, versate annualmente in più dazioni periodiche.
 
Con riferimento a tali condotte – si legge nelle motivazioni – si rende necessaria una verifica fattuale, avendo la Corte di appello riconosciuto che, almeno in alcuni casi, “i vari esercenti erano in difetto”, talchè è ragionevole immaginare che si siano determinati a versare quegli importi non perchè la loro libertà di autodeterminazione fosse gravemente scemata, ma perchè “indotti” dalla possibilità di trarre un indebito vantaggio: tale verifica, che va inevitabilmente rimessa al giudice di merito, è doverosa, in quanto l’eventuale riconoscimento, per uno o più di quegli episodi, della applicabilità del “nuovo” art. 319 quater c.p., lungi dal mutare la qualifica di vittima dei privati (non potendo evidentemente trovare per loro applicazione retroattiva la nuova figura incriminatrice più sfavorevole), comporterebbe la necessità di rideterminare la pena inflitta nel rispetto dei più miti limiti edittali di pena.
 
La Corte di appello – afferma la Corte – ha, infatti, omesso di dare una risposta alla sollecitazione del difensore diretta ad ottenere una riqualificazione giuridica dei fatti e l’applicazione della nuova disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 319 quater c.p., come introdotto dalla L. n. 190 del 2012. Sicchè, si impone l’annullamento della sentenza con rinvio ai fini della verifica della qualificazione giuridica del fatto contestatogli, rilevante per la determinazione del trattamento sanzionatorio applicabile, tenuto conto che l’addebito lascerebbe pensare ad una mera attività costrittiva, ma che è la stessa motivazione della sentenza gravata a lasciar intendere che i titolari degli esercizi commerciali si sarebbero determinati a promettere quella somma di denaro per evitare di subire severe sanzioni amministrative.
 
A tale scopo il giudice di rinvio, dovrà tenere conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sezioni Unite Maldera), le quali hanno chiarito che, nei casi che si pongono al confine tra la concussione e l’induzione indebita, i già richiamati criteri del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono tali reati, devono essere utilizzati nella loro “operatività dinamica” all’interno della vicenda concreta, cercando di individuare quali siano stati i dati più qualificanti all’esito di una generale, approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto.
 
Fonte giurisprudenzapenale.com :
 
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Concussione (Art. 317 del Codice Penale) e la Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater del Codice Penale).
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

martedì 1 luglio 2014

Avvocato penalista - Nei reati tributari non sono invocabili le scriminanti della difficoltà finanziaria o dello stato di necessità; lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza qui riportata.

Avvocato penalista - Nei reati tributari non sono invocabili le scriminanti della difficoltà finanziaria o dello stato di necessità; lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza qui riportata.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Nei reati tributari non sono invocabili le scriminanti della difficoltà finanziaria o dello stato di necessità; lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza qui riportata.
____________________________________

"" Reati tributari, difficoltà finanziaria e stato di necessità.
 
Cassazione Penale, Sez. III, 5 giugno 2014 (ud. 14 maggio 2014), n. 23532
 
Presidente Teresi, Relatore Pezzella, P.G. Mazzotta.
 
Si segnala la recente pronuncia numero 23532, depositata il 5 giugno 2014, con la quale la terza sezione (relatore Pezzella) ha preso nuovamente posizione in ordine alla questione – ormai sempre più frequente nelle aule di giustizia – del rilievo da attribuire alla situazione di illiquidità derivante da difficoltà finanziarie in relazione alle violazioni tributarie di cui agli artt- 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74 del 2000.
 
Il fatto che si siano regolarmente pagati i propri fornitori, i propri dipendenti, i mutui e i finanziamenti – si sostiene spesso da parte dei ricorrenti – dimostrerebbe che l’inadempimento dell’obbligazione tributaria deriva esclusivamente da una situazione di difficoltà finanziaria e, dunque, la conseguente situazione di illiquidità (non addebitabile – si specifica – ad una cattiva gestione dell’impresa da parte del suo amministratore, ma a fattori del tutto indipendenti dalla sua volontà) dovrebbe integrare una sorta di condizione di forza maggiore tale da escludere la rilevanza penale delle violazioni tributarie.
 
La Corte, nell’affrontare la questione, ricorda come nell’ormai ricorrente casistica dei motivi dell’illiquidità che si assume essere incolpevole e che si chiede poter scriminare il mancato pagamento di tributi all’Erario vengano per lo più sottoposte all’attenzione della giurisprudenza, insieme o in alternativa, tre diverse ipotesi:
 
l’aver ritenuto di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, onde evitare dei licenziamenti;
 
l’aver dovuto pagare i debiti ai fornitori, pena il fallimento della società;
 
la mancata riscossione di crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato.
 
Ebbene – affermano i giudici della terza sezione – nessuna di queste situazioni, seppure provata, può integrare ex se l’invocato stato di necessità ex art. 54 c.p.
 
Non lo è, anzitutto, la pur comprensibile scelta di adempiere prioritariamente alle obbligazioni di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L’art. 54 c.p., esclude, infatti, la punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che con l’espressione “danno grave alla persona“, il legislatore abbia inteso riferirsi ai soli beni morali e materiali che costituiscono l’essenza stessa dell’essere umano, come la vita, l’integrità fisica (comprensiva del diritto alla salute), la libertà morale e sessuale, il nome, l’onore, ma non anche quei beni che, pur essendo costituzionalmente rilevanti, contribuiscono al completamento ed allo sviluppo della persona umana (si rinvia sul punto alla recente sentenza della stessa sezione 15416/2014). In altri termini, pur essendo fuori discussione che il diritto al lavoro è costituzionalmente garantito e che il lavoro contribuisce alla formazione ed allo sviluppo della persona umana, deve escludersi, tuttavia, che la sua perdita costituisca in quanto tale un danno grave alla persona sotto il profilo dell’art. 54 c.p.
 
In secondo luogo, nessuna conseguenza può discendere in termini di punibilità, dalla circostanza che il mancato pagamento dei creditori diversi dall’Erario sia stato ritenuto necessario in quanto si è ritenuto di dover prioritariamente pagare altri creditori, tra cui i fornitori, per scongiurare il fallimento della società. E ciò sia perchè il fallimento avrebbe ben potuto essere richiesto dallo stesso Erario proprio in relazione ai crediti tributari, sia perchè la semplice necessità di scongiurare il fallimento non è sufficiente ad integrare l’ipotesi di forza maggiore sopra delineata.
 
Infine, nessuna autonoma rilevanza può derivare dal fatto che il ricorrente provi di vantare crediti verso terzi che non sia riuscito ad esigere. E ciò vale anche se il terzo debitore sia lo Stato o un altro ente pubblico, laddove l’interessato abbia nei confronti dello stesso rapporti di tipo contrattuale, ad esempio per la prestazione di servizi. La legge, infatti, disciplina in maniera tassativa i casi in cui può procedersi a compensazione del debito tributario. E, al di fuori di questi, il mancato pagamento dei debiti che l’interessato può addurre nei confronti dello Stato o dell’ente pubblico, rientra nel suo normale rischio d’impresa, di tipo privatistico, e non può certo elidere l’obbligazione, di natura pubblicistica, che egli ha verso l’Erario.
 
Tale assunto – specifica la Corte – non è incompatibile con la più recente precisazione fornita da questa stessa Suprema Corte (Cass. pen. Sez. III, 05-12-2013, n. 5467) secondo cui non è escluso che, in astratto, siano possibili casi – il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – nei quali possa invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria. E’ tuttavia necessario, perchè in concreto ciò si verifichi, che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire non solo l’aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l’azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario).
 
In conclusione – in linea con quanto ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità – il ricorrente che voglia giovarsi in concreto di tale esimente, evidentemente riconducibile alla forza maggiore, nei termini di cui si è detto, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (in senso conforme Cass. pen. Sez. III, 05-12-2013, n. 5467).
 
Fonte giurisprudenzapenale.com :
 

Avvocato penalista - Nei reati tributari non sono invocabili le scriminanti della difficoltà finanziaria o dello stato di necessità; lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza qui riportata.
____________________________________

Leggi tutto...