http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

mercoledì 1 giugno 2011

Avvocato penalista - Il delitto di Atti persecutori (o stalking), di cui all'art. 612 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Il delitto di Atti persecutori (o stalking), di cui all'art. 612 bis del Codice Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Il delitto di Atti persecutori (o stalking), di cui all'art. 612 bis del Codice Penale.
____________________________________

Cenni introduttivi.

Il decreto legge 23 febbraio 2009, n°. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori, convertito, con modificazioni e correzioni, nella Legge 23 aprile 2009, n°. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°. 95 del 24 aprile 2009, ha  introdotto nel nostro ordinamento, una "nuova"  fattispecie delittuosa, collocata nel corpo del Codice Penale vigente, all'art. 612 bis, per mezzo della quale il legislatore si è proposto di far cessare o, quanto meno, di  limitare significativamente le condotte di natura criminale e le correlative pericolose azioni di illegittima e, non da meno, di arbitraria intrusione od interferenza nella vita altrui,  soprattutto nei confronti delle donne.
 
Anche in questo caso, purtroppo, la scelta di intervento legislativo è stata fortemente indotta e determinata dalla esigenza di cercare di fronteggiare e arginare un fenomeno manifestatosi preponderantemente attraverso i fatti di cronaca, oltre che di uniformare la nostra legislazione interna a quella di  vari altri Paesi civili, europei ed extraeuropei.

Dunque, ancora una volta, una legge dell'emergenza e non adeguatamente o sufficientemente ideata, pensata,  studiata ed elaborata, con la e nella compiuta considerazione di tutti i possibili elementi di analisi e di tutti gli  effetti finali, che ogni progetto di intervento normativo deve esaminare, studiare e valutare bene sempre, se  vuole essere efficace e risolutivo, ma una normativa suggerita od imposta dall'incalzare di un nuovo fenomeno  delittuoso, a cui si è pensato di dare una soluzione frettolosa e subitanea, che placasse l'allarme sociale, senza considerare le inevitabili ricadute negative, in punto di efficacia e di qualità, che una legge siffatta avrebbe avuto.

Nessuno può dire quale efficacia incisiva avrà sul fenomeno che ha voluto regolare, reprimere e arginare, in quanto ciò si potrà verificare solo col tempo e con l'analisi del fenomeno dopo le prime applicazioni giudiziali.
 
Ma che, anche nella creazione di questa nuova figura di reato ci si sia mossi con la nota frettolosità che connota tutti i nostrani interventi legislativi cosiddetti dell'emergenza, lo si evince pure da vari altri elementi, tra cui spiccano i seguenti:

a)-- il testo della norma; b)-- il titolo di reato assegnatole; c)-- la collocazione nell'ambito del Codice.      

a)-- Come meglio si dirà nel prosieguo, per ora, qui si osserva che, dato il testo della norma, che recita così:  " Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.", è evidente come essa non copra compiutamente né il fenomeno, né i molteplici suoi effetti,  per come emersi, sia dai singoli casi verificatisi, sia dagli studi criminologici che hanno preceduto l'attività di  normazione; né, infine, da rilievo alla condotta delittuosa, definendola, ma solo ai danni patibili dalla vittima, incerti e difficili da provare. 

b)-- Intitolare con "Atti persecutori" un insieme svariatissimo di azioni delittuose protese o idonee a creare sulla vittima uno o più degli eventi tassativamente previsti dalla norma medesima si rivela poco adeguato e molto generico, attese le specificità, sia del fenomeno, che dei contegni predatori tipici del soggetto agente.
 
Se le parole della nostra lingua hanno ancora un senso  preciso, "perseguitare" qualcuno significa ben altra cosa rispetto al riservargli una serie di azioni di violenza privata, morale ed, a volte, purtroppo, anche fisica o fisio-psichica.

(Anzi, a tale ultimo proposito, attesa l'infinita casistica di "Atti persecutori" o di " Azioni persecutorie", che si registrano ogni giorno in svariati ambiti della società civile, non sarebbe male che si iniziasse a pensare ad una  certa qual considerazione seria di questi altrettanto gravi fenomeni, creando delle specifiche figure di reato).

Forse sarebbe stato preferibile un diverso titolo di reato, che rispecchiasse a pieno la tipicità delle condotte  criminali attraverso cui la specifica ipotesi delittuosa, che si intendeva regolare e punire, si può manifestare, in  modo da evidenziarne la sua più intima natura di azione a carattere spiccatamente predatorio ed inumano, ed, al tempo stesso, che si fossero precisate le condotte punibili, secondo gli elementari principi della tassatività   e determinatezza, che da sempre sono alla base della correttezza formulativa di ogni norma di natura penale,  piuttosto che lasciare  indeterminate queste ultime e nella vaghezza gli eventi in astratto patibili dalla vittima. 

c)-- Collocare la nuova figura di reato (che è un delitto di una certa rilevanza) all'art. 612 bis c.p. e, dunque, subito dopo l'art. 612 c.p., dedicato alla Minaccia (che è un delitto di non eguale o similare gravità), sebbene all'interno della medesima Sezione III, dedicata ai Delitti contro la libertà morale, a modesto parere di chi scrive, è stato un errore di ordine sistematico, poichè sarebbe stato più corretto collocarla subito dopo l'art. 610 c.p.  (dedicato alla Violenza privata), con cui la nuova norma ha tanto in comune, con un apposito art. 610 bis c.p., così da rappresentarne sia la sintonia sistematica, che la sua specificità di norma destinata alla previsione e punizione di una particolare forma di violenza, rispetto a quella ordinaria, prevista e punita dal precedente  e più generico o generale  art. 610 c.p.
____________________________________


Avvocato penalista - Il delitto di Atti persecutori (o stalking), di cui all'art. 612 bis del Codice Penale.
____________________________________
 
                                                                                                    
Leggi tutto...

martedì 31 maggio 2011

Avvocato penalista - Atti persecutori, il delitto di cui all'art. 612 bis del Codice Penale (stalking), l'origine del termine anglofono od inglese stalking e l'uso eccessivo od improprio che se ne fa.

Avvocato penalista - Atti persecutori, il delitto di cui all'art. 612 bis del Codice Penale (stalking), l'origine del termine anglofono od inglese stalking e l'uso eccessivo od improprio che se ne fa. 
____________________________________
 
Avvocato penalista - Atti persecutori, il delitto di cui all'art. 612 bis del Codice Penale (stalking), l'origine del termine anglofono od inglese stalking e l'uso eccessivo od improprio che se ne fa.

____________________________________


Il termine inglese o anglofono stalking ormai si è così diffuso e radicato anche nel nostro parlare o scrivere ordinario, che il titolo di reato assegnato alla figura criminosa è stato relegato ad un ruolo secondario, se non proprio ed addirittura ingiustificatamente marginale od inusato.
 
Questo fenomeno si è verificato e si protrae già fin dalle prime notizie circa il fatto che il Parlamento stava lavorando alla creazione della nuova figura criminosa.

I giornali, la televisione, la radio, i media, i rappresentanti delle varie forze politiche, nel corso delle loro rituali dichiarazioni stampa e, addirittura, gli addetti ai lavori (avvocati, magistrati, docenti in materie giuridiche), tutti o quasi, insomma, ad usare questa parola, stalking, per riferirsi alla o per dire della nuova norma penale, in fase di studio e di elaborazione.

Successivamente, questa usanza non solo non si è affievolita, ma ha continuato e si è ancora più diffusa, al punto che, ormai, troviamo il termine stalking nella convegnistica, nella formazione, nelle pubblicazioni scientifiche, nelle aule e negli atti dei Palazzi di Giustizia.
 
Indubbiamente, in questo stato di cose c'entra e non poco la nostra ingiustificata propensione all'esterofilia,  che ci porta a guardare all'estero in genere, ed all'estero anglo-americano in ispecie, con un sentimento di quasi ovvia o naturale sottomissione o subalternità culturale ed intellettuale, laddove, invece, se avessimo la necessaria consapevolezza di noi, della nostra storia e della nostra cultura, di ieri, di oggi e di sempre, forse ci porremmo con un diverso e più dignitoso contegno verso ciò che grossolanamente pensiamo che sia meglio di ciò che abbiamo noi.
 
Chiudo la parentesi su questi aspetti ricordando che uno dei più grandi e molto rari, invero, intelletti che la terra di Inghilterra abbia avuto nel corso della sua secolare storia, parlando della nostra lingua italiana, la definì la "lingua degli angeli".
 
Etimologicamente, in molti concordano che dovrebbe derivare dal verbo to stalk, con cui l'inglese definisce l'avvicinarsi furtivamente o di soppiatto, il gattonare, il muoversi con passo felpato o (in caccia), o, infine, l'accavallare.
 
Stalking, si origina, dall'atto o dall'azione con cui i cacciatori (stalkers) si appostavano in attesa della preda.

Mutuata dall'ambito cacciatoriale, la figura, evidentemente suggestiva come nessun'altra per dare meglio il senso e la portata dell'azione degli stalkers di esseri umani, secondo l'avviso dei criminologi d'oltre Manica,  finisce sui loro tavoli, tra i loro studi e nei loro scritti, per, poi, essere presa da noi e posta a fondamento di  una nuova norma del nostro Codice Penale, previo esame, studio e ri-elaborazione dei nostri legislatori.
 
Dalla sua genesi, attraverso la metamorfosi criminologica britannica, Stalking diviene anche il termine con  cui, in inglese, si definiscono tutti quegli svariatissimi atteggiamenti o comportamenti potenzialmente assumibili  da un individuo, che si sia determinato ad affliggere un'altra persona, predandola per gli scopi più disparati e  che, così facendo, le ingenera stati di ansia e/o di paura, fino ad arrivare a comprometterne seriamente, sia il   normale svolgimento delle sue ordinarie attività di lavoro, che le sue abitudini di vita quotidiana o di relazione.
 
Questa specifica tipologia di condotta assume rilevanza penale negli ordinamenti giuridici di moltissimi Paesi, ai quali anche il nostro si è uniformato, creando la nuova figura delittuosa di cui al già citato art. 612 bis c.p., rubricata Atti persecutori, secondo una delle distinte locuzioni con cui viene tradotto il termine stalking.
  
La persecuzione (rectius, predazione, n.d.a.) si può concretare attraverso le più svariate modalità, secondo l'azione o  la fantasia criminale del soggetto agente; solitamente avviene o, meglio, inizia mediante una reiterazione  di tentativi di comunicazione verbale, scritta, telefonica o telematica diretti alla vittima designata; altre volte, inizia o prosegue con appostamenti nei pressi dei luoghi abitualmente da essa frequentati (abitazione, ufficio, studio professionale, luogo di lavoro, palestra, circoli od associazioni di cui è membro, ecc.) e/od intrusioni nella sua vita privata (tavolo a fianco al ristorante; sdraio vicina al mare; sedile attiguo in treno o sul metrò).
 
Lo stalking, in genere, nasce a seguito di compromissioni delle relazioni interpersonali tra le persone, siano  esse affettive, amorose, lavorative, ecc., e genera modelli comportamentali che si connotano per le e si concretano nelle interferenze sistematiche nella vita di una o più persone, sia essa pubblica e/o privata.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Atti persecutori, il delitto di cui all'art. 612 bis del Codice Penale (stalking), l'origine del termine anglofono od inglese stalking e l'uso eccessivo od improprio che se ne fa. 
____________________________________


 
 

Leggi tutto...

sabato 21 maggio 2011

L'avvocato penalista: chi è, di cosa si occupa e perchè è chiamato così?

L'avvocato penalista: chi è, di cosa si occupa e perchè è chiamato così?
____________________________________
 
 

L'avvocato penalista: chi è, di cosa si occupa e perchè è chiamato così?
____________________________________

L'avvocato penalista (sebbene il termine "penalista" non sia il più adatto) è l'avvocato che si occupa della cura degli affari legali conseguenti alla commissione di una azione o di un fatto costituenti "reato" ossia che integrano la violazione di una o più norme previste dalle leggi penali di un determinato Paese, sia che la sua opera inerisca la posizione processuale della persona offesa o danneggiata dall'azione delittuosa, sia che riguardi la figura della persona che ha violato la legge e commesso il reato (l'imputato).
 
Questa è la terminologia prescelta dalla nostra legislazione penale per definire la violazione dei suoi divieti e la commissione dei comportamenti vietati, a loro volta suddivisi in delitti e contravvenzioni, a seconda della tipologia della pena per essi rispettivamente prestabilita, in diretto riferimento o rapporto all'azione delittuosa ed alla sua gravità.
 
Il termine reato deriva dal latino reatus (da reus), che significava lo stato, la condizione o l'azione di una persona accusata di aver commesso un crimine, a cui, dopo un giudizio, si doveva stabilire e decidere se infliggere o meno una determinata pena, ove risultasse colpevole.
 
Dal termine "pena" (a sua volta tramandataci dal latino poena e dal greco poine) deriva la moderna parola penalista.
 
Come sempre, diversi e distinti sono stati e si sono succeduti i tentativi di dare una diversa collocazione etimologica al termine "pena": da punya, purgare, puro, netto, nettato; da a-poina, che significava il prezzo del riscatto e da cui si dovrebbe dedurre che la "pena" sarebbe il mezzo per purificarsi e riscattarsi, corrispondendo, così, al significato di castigo; o da Phone o Phonos, omicidio, strage; o da Phoinios, omicida, ecc.
 
Nel tempo a noi più prossimo, col termine "pena" ci si intende riferire alla punizione od al castigo per una o più colpe che il reo ha commesso; ciò che si fa soffrire ad una persona per il suo fallo o per i suoi errori ed, estensivamente e da ultimo, alla sofferenza fisica o morale, afflizione, fatica, briga, ecc., sebbene temperate dal principio dell'assenza di scopo punitivo e dalla finalità della rieducazione e del reinserimento sociale.
 
La cultura giuridica statunitense ed anglosassone usa il termine Criminal per riferirsi agli o per definire gli avvocati penalisti che si occupano, appunto, della materia penale in quei paesi.
 
Criminal è null'altro che l'inglesizzazione dell'originario termine "qualificativo" Criminalem (da crimen), che pure proviene dalla madre lingua latina, ma che da noi oggi ha assunto un ben altro significato.
 
Crimine (dal latino Crimen, ossia oggetto di e soggetto ad una decisione giudiziaria e dal greco Krino, cioè da accuso, esamino, decido, condanno, da cui anche Krima ossia giudizio, condanna, pena) significava (e significa) un misfatto contro il quale è comminata una pena.
 
Dal latino Crimen (delitto) derivava non solo Criminalem (il soggetto che commette un delitto, il "crimen"), ma anche tutto il sistema dell'ordinamento giuridico di quel tempo, che concerneva i singoli delitti e le pene relative per essi previste.
 
Il sistema della nostra legislazione penale si connota per prevedere in ogni sua norma il comportamento vietato e la sanzione da irrogare in caso di violazione; questi due aspetti o contenuti della norma vengono definiti dalla scienza e dalla dottrina giuridica penale rispettivamente come il precetto (il comportamento vietato) e la sanzione (la pena).
 
Di fatto e nella prassi, è invalso l'uso di qualificare con termine di penalista il libero professionista avvocato che si occupa, appunto, di assistere, di rappresentare e di difendere una delle parti coinvolte in un processo  penale, traendone il modo di chiamarlo dal nome della sanzione prevista dalla legge per i reati, cioè la pena.  Ma, il radicare la definizione della funzione di chi si occupa di affari o questioni di tale delicatezza ad uno soltanto dei tanti e vari loro aspetti (la pena), peraltro spesso marginale, è menomativo, alla stessa maniera di come riduttiva si denota la definizione di diritto o di procedura penale, poichè la pena non è tutto, né è la cosa più importante di un crimine o di un contegno criminale.
 
Forse sarebbero più adatte delle diverse e nuove qualificazioni, tanto per il diritto, quanto per l'avvocato, per il quale ultimo vedrei più corretto definirlo avvocato criminalista, piuttosto che avvocato penalista.
____________________________________
 
L'avvocato penalista: chi è, di cosa si occupa e perchè è chiamato così?
____________________________________
 

Leggi tutto...

venerdì 20 maggio 2011

La riforma della giustizia, di cui necessita la Giustizia Italiana, anche in materia penale, non è quella proposta dal Governo.

____________________________________

Alcune osservazioni di ordine generale.

La riforma della giustizia, come ogni altra iniziativa legislativa adottata dal Parlamento Italiano nel tempo a noi più prossimo, ha una connotazione tutta sua propria e squisitamente nostrana.
 Da molti anni in qua, nel nostro Paese, gli interventi normativi vengono effettuati più sulla spinta delle contingenze, che non per l'esigenza di dare una seria sistemata agli ambiti che non vanno come dovrebbero (o che non vanno proprio) od ai settori che, per le nuove esigenze connesse ai progressi od alle nuove esigenze sociali, necessitano di avere una adeguata disciplina normativa; più che ispirate od imposte da una visione e, non da meno, da una pre-visione oculata, intelligente e saggia del futuro e delle sue esigenze di regolamentazione, le leggi del nostro tempo sembrano (e, per molti aspetti, sono) solo il risultato del bisogno di dover correre presto ai ripari, con l'effetto che la fretta si ripercuote sulla bontà dei contenuti.
 
Una nuova "tecnica legislativa", molto in uso ai giorni nostri, conferma quanto qui viene asserito e denota ulteriormente con quanta cura e con quale cuore si lavora per gli italiani: in un solo testo di legge (che, generalmente, assume la forma del decreto legislativo), suddiviso in vari articoli, si trattano e si regolamentano materie ed ambiti diversi e distinti, ai quali la legge moderna dedica uno o pochi articoli ed, a volte, uno o pochi commi del medesimo articolo, rimettendo ai destinatari le fatiche di andarsi a trovare da sè ciò che gli serve.
 
Si sceglie un nome, perchè bisogna pur dergliene uno (decreto mille fiori; decreto mille frutti; decreto mille certezze, ecc.) e ci si mette dentro di tutto, come se fosse "un'insalata mista".
E' evidente: i nostri legislatori hanno fretta, vanno di fretta e devono fare in fretta, perchè fare le leggi è impegnativo e toglie del tempo prezioso da dover dedicare ad altre faccende; dunque, non avendo molto tempo da dedicare distintamente ai vari ambiti suscettivi di regolamentazione, li si raggruppa e, con una sola legge, li si rende tutti normati, felici e contenti.
 
La ragione d'essere essenziale e finale di un corpo politico e di un'assemblea legislativa, entro cui il primo unicamente si può e si deve esplicare, consiste proprio nella sua funzione, alla quale è intrinseca ed inscindibile, ed è data dal fatto che il suo compito (ossia la sua funzione) si identifica col dovere di attenzione verso la società civile (dal latino civis = cittadino), cioè verso tutti noi, e verso le sue necessità di regolamentazione connesse al vivere in comune, auspicabilmente senza conflitti od ingiustizie sociali, senza prevaricazioni o furberie, senza privilegi od oligarchie, ecc., ma cercando di creare le condizioni perchè chiunque abbia la dignità di persona e di cittadino italiano, anche se non fortunato o non accriccato.
 
Diversamente ed a ragion veduta, si denota di avere una mentalità parziale e limitata, direttamente proporzionale e proporzionata alla visione che si da a vedere di avere della società civile, dei suoi problemi e delle sue esigenze, con la conseguenza che questo modo di essere inevitabilmente si riflette sull'azione politica e sulle scelte, anche di natura legislativa.
  
Gli effetti li conosciamo tutti e non mi sembra proprio il caso di ricordarli né a me, né a tutti noi, poichè li vediamo e ne subiamo le deleterie conseguenze tutti i giorni dell'anno.
 
Chi è o si sente così fortunato da essere in una condizione di privilegio o di accriccamento che gli consente di fare una vita senza alcun problema - beato lui, se davvero è così - la faccia e la viva pure, atteso che agli altri potrebbe anche non interessare gran che della sua vita, di come la svolge, di come la impiega, di come la usa, di come la vive o di come la spreca.
 
Per gli altri la sua vita assume una certa rilevanza solo nella misura in cui in certe esposizioni politico-mediatiche (per esempio, attraverso la televisione di Stato), ci si presenta come i risolutori delle problematiche sociali e si asserisce che si è aumentata la pensione degli anziani di 40,00 Euro al mese, perchè questa è un'affermazione che offende tanto l'intelligenza, quanto la dignità di tutti gli altri, i quali, qualche volta, ci vanno pure loro al bar od a fare la spesa e, dunque, sanno bene che (sempre per esempio) 40,00 Euro, non al mese, ma al giorno, molti di quegli stessi signori, che dicono di aver risolto certi problemi agli anziani, li spendono per comprare quel pacco di quotidiani che gli vediamo sempre sotto il braccio, (che non leggono mai, ma che amano farseli vedere), o per pagare i caffè, i cappuccini o le colazioni loro personali e dei vari portaborse, che solitamente stanno al loro seguito, e, con quella stessa somma, un povero anziano dovrebbe aver risolto tutti i suoi problemi per un mese, mentre è noto a tutti che se compra 1 Kg. di mele, non può comprare 1 Kg. di pere.

l senso che si ha della giustizia sociale non può che essere in tutto e per tutto sintonico col senso che si ha della giustizia in genere e della giustizia giudiziaria, per quanto qui interessa.
 
Fin da piccolo, nella mia mente e secondo la mia personale concezione idealistica della vita, che, come tutti a quell'età, identificavo con la realtà, ho sempre paragonato, associandoli, l'uomo politico al giudice e, secondo questa mia visione, vedevo il primo come il dirimatore delle contese sociali ed il secondo come il dirimatore delle contese giudiziarie.
 
La penso ancora così anche ora, ma con una lieve modifica d'opinione su entrambi: non è più la categoria a far stato; oggi considero e stimo solo il buon politico ed il buon giudice!
 
I fatti e l'esperienza di ogni giorno mi confermano che è così davvero: le qualità necessarie od essenziali ad entrambi non si acquisiscono, ma si posseggono da sempre e per talento.
 
Per la mia modesta, ma onesta opinione, tanto nell'uno, quanto nell'altro ambito di attività e, dunque, di incidenza sociale, il problema non è di simpatia o di antipatia, di corporazioni o di schieramenti, di qua o di là, ecc.; il problema è alquanto diverso, oggettivo e tangibile ed involge esclusivamente sia la cultura della politica, sia la cultura della giurisdizione.
 
Per me, non è in discussione né la magistratura, né la politica; ma sono alquanto discutibili e da frenare un certo modo di fare il giudice ed un altro certo modo di occuparsi di politica.
 
Perchè certi modi di svolgere le rispettive e distinte funzioni e certi altri modi di confliggere di e tra poteri dello Stato moderno, che pretendono di avere l'uno la meglio sull'altro, nella sciocca convinzione di essere ognuno nel vero e nel giusto, e che tanto per la concezione sottacentesi alla moderna divisione dei poteri dello Stato, quanto, e non da meno, per la nostra legge fondamentale, che i Padri ci hanno donato, sono e devono essere separati, distinti ed ininterferenti, denotano soltanto che non si è capito nulla della storia, dei ruoli e della realtà.
 
Che il nostro ordinamento giuridico contenga una grossa lacuna normativa quasi da sempre lo hanno compreso in pochi; come pochi hanno la consapevolezza che, alcuni anni orsono, sempre sulla spinta di certe emergenze, qualche "intelligentone" ha pensato bene di aprire una nuova e grossa falla ordinamentale, col pretesto delle esigenze di giustizia e di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma con l'intento vero di contribuire così a distruggere per via giudiziaria gli avversari politici che non è mai riuscito a sconfiggere per via elettorale.
 
Questi gravi errori del passato remoto e prossimo non possono costituire la comoda e poco leale via perchè i poteri dello Stato confliggano o debordino l'uno negli ambiti dell'altro.
 
Non è giusto, non è onesto e non è questa la via per risolvere i gravi problemi che abbiamo e che pagano sempre i più deboli di e tra noi; ma, infine, e certo non da meno, ma, anzi, da più, non è questo il modo migliore e più degno di rendere onore a chi ci ha preceduto e che ha dato la sua vita per consegnarci un mondo migliore di quello toccato a lui in cui vivere.
 
In ogni millimetro quadrato del suolo d'Italia che calpestiamo quotidianamente ci sono impregnate per sempre le gocce del sudore e del sangue dei nostri Padri e, se solo avessimo un briciolo di quella sensibilità che pare che ci manchi, dovremmo semplicemente tremare al solo pensiero di fare qualcosa che non sia in sintonia coi loro immani ed impagabili sacrifici.
 
Tanto nelle aule in cui si confezionano le leggi, quanto nelle camere in cui si confezionano le sentenze, se davvero tenessimo nella dovuta considerazione la delicatezza, l'importanza ed i riflessi delle funzioni che ivi si devono svolgere e se davvero ci ricordassimo in ogni momento di chi ci ha regalato ciò che abbiamo, senza avere fatto nulla per guadagnarcelo o per meritarcelo, la prima cosa che faremmo, oltre a far il nostro dovere come dovremmo, toglieremmo gli orologi e bandiremmo tutte le nostre inutili frette da ognuna di quelle stanze.
      
Invece e purtroppo non è così ed un certo moderno modo di essere e di fare il legislatore-politico, da una parte, sedicente democratico, liberale, libertario, civile ed evoluto; ed una certa parte della magistratura, pure essa sedicente moderna, autonoma, indipendente, ecc.,  continuano a confliggere tra loro ed a far parlare la gente di loro e dei loro gravi contrasti.
 
In questo clima sociale e su tali presupposti storico-istituzionali, nasce la legge sulla riforma della giustizia, anche penale, della quale ci occuperemo, punto per punto, negli interventi all'uopo previsti e distintamente programmati, e che non può lasciare nell'indifferenza intelletuale od etica un "avvocato penalista" o l'uomo che l'impersona, né "tutti coloro che hanno il senso della storia, della politica e della giustizia nel sangue" ...

La riforma della giustizia, di cui necessita la Giustizia Italiana, anche in materia penale, non è quella proposta dal Governo.
____________________________________

 
Leggi tutto...

giovedì 19 maggio 2011

La riforma della Giustizia: il testo del Disegno di Legge Costituzionale presentato dal Governo, articolo per articolo.

____________________________________

Il disegno di legge costituzionale di riforma della Giustizia, presentato dal Governo Italiano, prevede per grandi linee, la riforma di alcuni punti essenziali del sistema della nostra giustizia, che a suo parere, sarebbero essenziali al fine di ottenere l'effetto da tutti desiderato ed ambito ossia una giustizia migliore e che funziona.

(L'articolo è in fase di ultimazione; nel frattempo, chi vorrà, potrà consultare il testo della legge di riforma proposta dal governo, nella sua versione integrale, cliccando su Il disegno di legge che precede qui sopra). 
____________________________________



____________________________________


Leggi tutto...

domenica 2 maggio 2010

Avvocato penalista - Disastro ambientale (il reato previsto dall'art. 434 del Codice Penale ed intitolato al Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi).

Avvocato penalista - Disastro ambientale (il reato previsto dall'art. 434 del Codice Penale ed intitolato al Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi).
____________________________________

L'articolo 434 del Codice Penale, intitolato al Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, prevede che:
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
 
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.
 ____________________________________

Avvocato penalista - Disastro ambientale (il reato previsto dall'art. 434 del Codice Penale ed intitolato al Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi).
____________________________________

E' il nuovo servizio legale professionale, altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime del reato di Disastro ambientale.

Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime del reato di disastro ambientale, a partire dalla fase delle indagini preliminari - alle quali si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per il risarcimento dei danni.

Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le vittime del reato di disastro ambientale, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.

Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni anti-disastro ambientale esistenti sul territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.

____________________________________
 
Avvocato penalista - Disastro ambientale (il reato previsto dall'art. 434 del Codice Penale ed intitolato al Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi).
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

sabato 1 maggio 2010

Avvocato penalista - Atti persecutori (stalking), il reato previsto e punito dall'art. 612 bis del codice penale.

Avvocato penalista - Atti persecutori (stalking), il reato previsto e punito dall'art. 612 bis del codice penale.

____________________________________

Non sempre si può condannare l'imputato del reato di Atti persecutori, come saggiamente ha stabilito il giudice di Milano nel caso dello Stalker di Michelle Hunziker, la nota donna di spettacolo.

Molti colleghi dell'ottimo magistrato milanese, spesso seguendo certe mode od adagiandosi sul solco tracciato da precedenti pronunce intervenute sulla specifica materia, incorrono in grossolani errori di valutazione, che, a loro volta, sono fonte di altre e tante gravissime ingiustizie.

Gli elementari principi della determinatezza e della tassatività su cui poggia il nostro diritto penale, valgono per tutte le figure criminose e, di più, per una norma farraginosa o mal fatta, come quella di Atti persecutori, di cui all'art. 612 bis del codice penale.

Poiché tra i doveri del giudice c'è anche quello di colmare, in giustizia e per giustezza, le lacune o le imprecisioni di coloro che fanno le leggi.
____________________________________


Avvocato penalista - Atti persecutori (stalking), il reato previsto e punito dall'art. 612 bis del codice penale.
____________________________________

""" E’ stato assolto lo stalker di Michelle Hunziker, il metronotte che sognava di diventare il bodyguard della presentatrice svizzera.

A deciderlo è stato il giudice dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano secondo il quale il fatto – numerose telefonate giornaliere, in modo ossessivo, sul numero privato della showgirl e incursioni presso la sua abitazione da marzo ad aprile del 2008 – “non costituisce reato”.
 
L’uomo di 41 anni è stato invece condannato per un altro reato che gli veniva contestato, ovvero per la detenzione di 36 proiettili che non aveva mai denunciato.

Durante il processo il persecutore si è sempre difeso sostenendo che non era sua intenzione molestare Michelle e che non c’era nulla di morboso nelle sue telefonate. Le sue intenzioni erano esclusivamente volte ad offrirle dei servizi professionali.
 
La Hunziker ha sempre raccontato d’aver vissuto un incubo, spaventata e angosciata dalla presenza morbosa di quest’uomo e dai continui episodi di molestia. E non è la prima volta che la bella conduttrice di Striscia La Notizia viene presa di mira da diversi fanatici. Proprio per questa ragione nel 2007 la showgirl, insieme all’avvocato penalista Giulia Bongiorno, fonda la onlus “Doppia Difesa” a sostegno delle donne che subiscono violenze di ogni genere.
 
Grazie ad una legge dello scorso 23 aprile, lo stalking è diventato reato che prevede fino a 4 anni di reclusione se si tratta di atti persecutori, con aggravante qualora si tratti di ex partner. """

Fonte: varie notizie stampa.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Atti persecutori (stalking), il reato previsto e punito dall'art. 612 bis del codice penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

giovedì 25 marzo 2010

Avvocato penalista - Il delitto di Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, secondo la nostra Corte di Cassazione, si configura solo con l’espressione “sporco negro” - che è razzista - e non pure con l’ingiuria "italiano di merda".

Avvocato penalista - Il delitto di Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, secondo la nostra Corte di Cassazione, si configura solo con l’espressione “sporco negro” - che è razzista - e non pure con l’ingiuria "italiano di merda".
____________________________________

La legge Mancino, dal nome dell'allora Ministro dell'Interno, che ne fu proponente, è una legge italiana introdotta nel 1993, che condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista od aventi per scopo l'incitazione alla violenza ed alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici.
 
Nata come Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa." e convertita con modificazioni nella Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", la legge Mancino è il principale strumento legislativo che l'ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini di odio razziale.
 
L'art. 1 di detta legge (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) dispone quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni."
____________________________________
 
Avvocato penalista - Il delitto di Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, secondo la nostra Corte di Cassazione, si configura solo con l’espressione “sporco negro” - che è razzista - e non pure con l’ingiuria "italiano di merda".
____________________________________

""" Per la Cassazione l’espressione "sporco negro" è razzista; l’ingiuria "italiano di merda", no.
Leggi tutto...

venerdì 8 maggio 2009

Avvocato penalista - Art. 41 bis Ordinamento Penitenziario - "carcere duro" per i mafiosi e per gli altri detenuti ad essi equiparati.

Avvocato penalista - Art. 41 bis Ordinamento Penitenziario - "carcere duro" per i mafiosi e per gli altri detenuti ad essi equiparati.
____________________________________
  
Avvocato penalista - Art. 41 bis Ordinamento Penitenziario - "carcere duro" per i mafiosi e per gli altri detenuti ad essi equiparati.
____________________________________

L'articolo 41 bis fa parte lelle norme della legge 354 del 1975 sul trattamento penitenziario, modificata dalla legge n°. 94 del 2002.

E' inserito nel capitolo IV, intitolato al regime penitenziario.

Situazioni di emergenza.
 
In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
 
Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

Leggi tutto...

venerdì 28 marzo 2008

Avvocato penalista - L'Ingiuria (art. 594 c. p.) e la Diffamazione (art. 595 c. p.), non si configurano - e non sono fatti che non costituiscono reato - solo quando il diritto di critica consista nell'attribuzione di un fatto determinato e sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato.

Avvocato penalista - L'Ingiuria (art. 594 c. p.) e la Diffamazione (art. 595 c. p.), non si configurano - e non sono fatti che non costituiscono reato - solo quando il diritto di critica consista nell'attribuzione di un fatto determinato e sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato.
____________________________________
 

Avvocato penalista - L'Ingiuria (art. 594 c. p.) e la Diffamazione (art. 595 c. p.), non si configurano - e non sono fatti che non costituiscono reato - solo quando il diritto di critica consista nell'attribuzione di un fatto determinato e sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato.
____________________________________

""" Quando il diritto di critica consiste nella attribuzione di un fatto determinato è necessario che sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato.

Il Tribunale di Roma, riformando la contraria decisione assunta dal locale giudice di pace, ha assolto una donna dalle imputazioni di ingiuria e diffamazione aggravate per aver indirizzato al proprio avvocato, e per conoscenza ad altre due persone, una lettera contenente delle lamentele per l’operato dello stesso.
 
Il legale ha proposto ricorso per cassazione denunciando il superamento dei limiti posti al diritto di critica.
.
E’ possibile lamentarsi per iscritto del proprio avvocato?
 
Questo è senz’altro un diritto del cliente sempre che le contestazioni non esorbitino i limiti del diritto di critica e abbiano un fondamento di verità.
 
Con la sentenza in analisi, i Giudici della Quinta Sezione penale cassano con rinvio la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva assolto una donna dalle imputazioni di ingiuria e diffamazione per aver spedito al proprio legale una lettera di lamentele.
 
Il giudice di merito non ravvisava alcuna offensività nelle espressioni adottate dalla cliente, trascurando qualsiasi indagine in ordine alla sussistenza del requisito della verità.
 
La Suprema Corte non condivide tale interpretazione e rinvia la sentenza impugnata per nuovo giudizio, domandando al giudice di rinvio di stabilire se gli apprezzamenti negativi effettuati dalla donna si siano mantenuti nei limiti del diritto di critica, tenendo presente che quando questo consiste nella attribuzione di un fatto determinato è necessario che sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato. """
____________________________________

L'Articolo 594 del Codice Penale, intitolato al delitto di Ingiuria, prevede che:

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516,00 euro.
 
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
 
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1032,00 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
 
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

L'Articolo 595 del Codice Penale, intitolato alla Diffamazione, a sua volta prevede che:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032,00 euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065,00 euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Per leggere le motivazioni della sentenza qui evidenziata, vedete qui:

http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=2793#.UwdN8b5d6M8
____________________________________


Avvocato penalista - L'Ingiuria (art. 594 c. p.) e la Diffamazione (art. 595 c. p.), non si configurano - e non sono fatti che non costituiscono reato - solo quando il diritto di critica consista nell'attribuzione di un fatto determinato e sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato.
____________________________________

Leggi tutto...