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giovedì 18 novembre 1999

Avvocato penalista - Confisca. Art. 600 septies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Confisca. Art. 600 septies del Codice Penale.
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Art. 600 septies. Confisca. (1)
 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
 
Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità.
 
Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter. (2)
 
(1) L'articolo che recitava: "Confisca e pene accessorie.
 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.
 
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori." è stato inserito dall’art. 7 della L. 3 agosto 1998, n°. 269, modificato dall’art. 15, co. 5, della L. 11 agosto 2003, n°. 228 e successivamente così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

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mercoledì 17 novembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti ed attenuanti. Art. 600 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti ed attenuanti. Art. 600 sexies del Codice Penale.
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Art. 600 sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti. (1)
(...)

(1) L'articolo che recitava:

"Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Nei casi previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies, 600 septies, 600 octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. (2)

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. (3)" è stato abrogato dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(2) Comma inserito dall’art. 3, comma 56, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(3) Comma inserito dall’art. 15, comma 4, della L. 11 agosto 2003, n°. 228.
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martedì 16 novembre 1999

Avvocato penalista - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Art. 600 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Art. 600 quinquies del Codice Penale.
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Art. 600 quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
 
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.
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lunedì 15 novembre 1999

Avvocato penalista - Pornografia virtuale. Art. 600 quater.1 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pornografia virtuale. Art. 600 quater.1 del Codice Penale.
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Art. 600 quater.1. Pornografia virtuale. (1)
 
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
 
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
 
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4 della L. 6 febbraio 2006, n°. 38
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domenica 14 novembre 1999

Avvocato penalista - Detenzione di materiale pornografico. Art. 600 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Detenzione di materiale pornografico. Art. 600 quater del Codice Penale.
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Art. 600 quater. Detenzione di materiale pornografico.
 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
 
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
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sabato 13 novembre 1999

Avvocato penalista - Pornografia minorile. Art. 600 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pornografia minorile. Art. 600 ter del Codice Penale.
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Art. 600 ter. Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. (1)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (3)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (5)

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. (5)

(1) Il comma che recitava: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228." è stato così sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38 e successivamente dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(2) La parola: “diffonde” è stata inserita dall’art. 2, co. 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.

(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. c), della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, co. 1, lett. d), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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venerdì 12 novembre 1999

Avvocato penalista - Prostituzione minorile. Art. 600 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Prostituzione minorile. Art. 600 bis del Codice Penale.
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Art. 600 bis. Prostituzione minorile. (1)
 
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
 
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
 
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
 
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
 
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 11 novembre 1999

Avvocato penalista - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Art. 600 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Art. 600 del Codice Penale.
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Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
 
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (2)
 
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (2)
 
(..........) (1)
 
(1) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 2 luglio 2010, n°. 108.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 24.
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mercoledì 10 novembre 1999

Avvocato penalista - Ritorsione e provocazione. Art. 599 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ritorsione e provocazione. Art. 599 del Codice Penale.
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Art. 599. Ritorsione e provocazione.
 
Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
 
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
 
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
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martedì 9 novembre 1999

Avvocato penalista - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Art. 598 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Art. 598 del Codice Penale.
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Art. 598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.
 
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
 
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
 
Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.
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