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mercoledì 10 novembre 1999

Avvocato penalista - Ritorsione e provocazione. Art. 599 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ritorsione e provocazione. Art. 599 del Codice Penale.
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Art. 599. Ritorsione e provocazione.
 
Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
 
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
 
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
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martedì 9 novembre 1999

Avvocato penalista - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Art. 598 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Art. 598 del Codice Penale.
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Art. 598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.
 
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
 
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
 
Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.
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lunedì 8 novembre 1999

Avvocato penalista - Querela della persona offesa ed estinzione del reato. Art. 597 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Querela della persona offesa ed estinzione del reato. Art. 597 del Codice Penale.
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Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato.
 
I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.
 
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
 
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato.
 
In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.
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domenica 7 novembre 1999

Avvocato penalista - Diffamazione col mezzo della stampa. Art. 596 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diffamazione col mezzo della stampa. Art. 596 bis del Codice Penale.
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Art. 596 bis. Diffamazione col mezzo della stampa.
 
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58.
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sabato 6 novembre 1999

Avvocato penalista - Esclusione della prova liberatoria. Art. 596 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Esclusione della prova liberatoria. Art. 596 del Codice Penale.
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Art. 596. Esclusione della prova liberatoria.
 
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
 
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
 
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
 
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
 
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
 
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
 
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'articolo 595, comma 1.
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venerdì 5 novembre 1999

Avvocato penalista - Diffamazione. Art. 595 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diffamazione. Art. 595 del Codice Penale.
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Art. 595. Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
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giovedì 4 novembre 1999

Avvocato penalista - Ingiuria. Art. 594 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ingiuria. Art. 594 del Codice Penale.
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Art. 594. Ingiuria.
 
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
 
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
 
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
 
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
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mercoledì 3 novembre 1999

Avvocato penalista - Omissione di soccorso. Art. 593 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omissione di soccorso. Art. 593 del Codice Penale.
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Art. 593. Omissione di soccorso.
 
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. (1)
 
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
 
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
 
(1) Le parole: “è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila” sono state così sostituite dall’art. 1 della L. 9 aprile 2003, n°. 72.
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martedì 2 novembre 1999

Avvocato penalista - Abbandono di un neonato per causa di onore. Art. 592 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abbandono di un neonato per causa di onore. Art. 592 del Codice Penale.
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Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore.
 
[Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore. (1)
 
Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
 
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.
 
Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n°. 442.
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lunedì 1 novembre 1999

Avvocato penalista - Abbandono di persone minori o incapaci. Art. 591 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abbandono di persone minori o incapaci. Art. 591 del Codice Penale.
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Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
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