Avvocato penalista - Non è reo di Abbandono di animali, Art. 727 C. P., chi lascia i suoi cani in una pensione per animali, anche se non paga la retta.
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"" Nessun reato lasciare i cani in una pensione per animali senza pagare la retta.
Sentenza Cassazione n. 13338/12 – Non c’è abbandono animali se si lasciano in una struttura idonea.
La Cassazione ha trattato il caso di un cane “dimenticato” dai patroni in una pensione per animali che, dopo metà del soggiorno, hanno “dimenticato” anche di pagare la relativa retta.
Il fatto in se è triste e allo stesso tempo curioso e di sicuro gli amanti degli animali non condivideranno la decisione presa dai giudici della Suprema Corte, che dal punto di vista giuridico non fa una piega ma agli occhi di un animalista appare certamente molto discutibile.
In pratica, due animali venivano portati in una struttura adatta ad accoglierli e ritenuta «affidabile e professionale».
Inizialmente tutto è andato bene ma dopo qualche tempo, nonostante i numerosi solleciti, l’albergo per cani non ha più ricevuto la retta per il soggiorno degli animali.
Il poche parole, la proprietaria dei cani non solo ha “dimenticato” di andarsi a riprendere i propri animali ma si è “dimenticata” anche di pagare la struttura alberghiere e, per questo, veniva condannata per il reato di abbandono di animali (e 2 mila euro di multa).
Secondo il Giudice gli animali «erano stati affidati ad un canile privato e non ad un canile municipale» e, quindi, «avrebbero potuto essere privati delle necessarie cura e custodia».
La donna, che non intende pagare i 2 mila euro di multa ricorre in Cassazione sostenendo di non aver “abbandonato” i cani in quanto questi sono stati affidati «ad un canile», e il fatto che la struttura sia privata non esonera la stessa a garantire «la cura e la custodia».
La Corte, con la sentenza 13338/2012, accoglie il ricorso della donna e precisa che il mancato pagamento della “retta” per il soggiorno dell’animale non autorizza la struttura – sia pubblica che privata – ad «abbandonare il cane», ad «interromperne la cura e la custodia» o a sopprimere l’animale.
Il proprietario dell’animale, in caso di «sospensione dei pagamenti» o di «mancato ritiro», può risponderne per inadempimento contrattuale ma non per abbandono, purché non sia «prevedibile, per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile, l’abbandono del cane» da parte della struttura.
Nel caso in specie la donna «aveva affidato due cani a una struttura privata, aveva pagato le prime mensilità contrattualmente previste e aveva sottoscritto apposita clausola con la quale autorizzava il canile, in caso di bisogno, ad intervenire e ad anticipare le spese per le prestazioni e i mezzi terapeutici», ma, successivamente «aveva sospeso i pagamenti e non aveva risposto alle sollecitazioni» per riprendersi gli animali.
L’abbandono, per giurisprudenza costante, si concretizza nel caso in cui non viene assicurato «il rispetto delle esigenze psico-fisiche dell’animale», «sprovvisto di custodia e cura» ed «esposto a pericolo per la sua incolumità».
Tutte queste situazioni, anche grazie all’affidabilità della struttura, non si sono verificate e, per questi motivi, la Corte non ritiene configurabile l’ipotesi di abbandono di animale e, pertanto, accoglie il ricorso della donna azzerando la condanna emessa dal GUP nei suoi confronti. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/nessun-reato-lasciare-i-cani-in-una-pensione-per-animali-senza-pagare-la-retta/
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Avvocato penalista - Non è reo di Abbandono di animali, Art. 727 C. P., chi lascia i suoi cani in una pensione per animali, anche se non paga la retta. |
"" Nessun reato lasciare i cani in una pensione per animali senza pagare la retta.
Sentenza Cassazione n. 13338/12 – Non c’è abbandono animali se si lasciano in una struttura idonea.
La Cassazione ha trattato il caso di un cane “dimenticato” dai patroni in una pensione per animali che, dopo metà del soggiorno, hanno “dimenticato” anche di pagare la relativa retta.
Il fatto in se è triste e allo stesso tempo curioso e di sicuro gli amanti degli animali non condivideranno la decisione presa dai giudici della Suprema Corte, che dal punto di vista giuridico non fa una piega ma agli occhi di un animalista appare certamente molto discutibile.
In pratica, due animali venivano portati in una struttura adatta ad accoglierli e ritenuta «affidabile e professionale».
Inizialmente tutto è andato bene ma dopo qualche tempo, nonostante i numerosi solleciti, l’albergo per cani non ha più ricevuto la retta per il soggiorno degli animali.
Il poche parole, la proprietaria dei cani non solo ha “dimenticato” di andarsi a riprendere i propri animali ma si è “dimenticata” anche di pagare la struttura alberghiere e, per questo, veniva condannata per il reato di abbandono di animali (e 2 mila euro di multa).
Secondo il Giudice gli animali «erano stati affidati ad un canile privato e non ad un canile municipale» e, quindi, «avrebbero potuto essere privati delle necessarie cura e custodia».
La donna, che non intende pagare i 2 mila euro di multa ricorre in Cassazione sostenendo di non aver “abbandonato” i cani in quanto questi sono stati affidati «ad un canile», e il fatto che la struttura sia privata non esonera la stessa a garantire «la cura e la custodia».
La Corte, con la sentenza 13338/2012, accoglie il ricorso della donna e precisa che il mancato pagamento della “retta” per il soggiorno dell’animale non autorizza la struttura – sia pubblica che privata – ad «abbandonare il cane», ad «interromperne la cura e la custodia» o a sopprimere l’animale.
Il proprietario dell’animale, in caso di «sospensione dei pagamenti» o di «mancato ritiro», può risponderne per inadempimento contrattuale ma non per abbandono, purché non sia «prevedibile, per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile, l’abbandono del cane» da parte della struttura.
Nel caso in specie la donna «aveva affidato due cani a una struttura privata, aveva pagato le prime mensilità contrattualmente previste e aveva sottoscritto apposita clausola con la quale autorizzava il canile, in caso di bisogno, ad intervenire e ad anticipare le spese per le prestazioni e i mezzi terapeutici», ma, successivamente «aveva sospeso i pagamenti e non aveva risposto alle sollecitazioni» per riprendersi gli animali.
L’abbandono, per giurisprudenza costante, si concretizza nel caso in cui non viene assicurato «il rispetto delle esigenze psico-fisiche dell’animale», «sprovvisto di custodia e cura» ed «esposto a pericolo per la sua incolumità».
Tutte queste situazioni, anche grazie all’affidabilità della struttura, non si sono verificate e, per questi motivi, la Corte non ritiene configurabile l’ipotesi di abbandono di animale e, pertanto, accoglie il ricorso della donna azzerando la condanna emessa dal GUP nei suoi confronti. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/nessun-reato-lasciare-i-cani-in-una-pensione-per-animali-senza-pagare-la-retta/
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