Avvocato penalista - Il copia-incolla degli atti del p. m. da parte del g.i.p. rende nullo il suo provvedimento.
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"" La Cassazione pone dei limiti ai “copia-incolla” tra G.I.P. e P.M.
Sentenze Cassazione n. 22327/12 : La Cassazione pone dei limiti ai “copia-incolla” tra GIP e P.M.
Con la Sentenza n.22327 dell’8 giugno 2012, la Cassazione ha annullato la misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di due uomini accusati di traffico di stupefacenti perchè, nella compilazione della suddetta autorizzazione alla custodia in carcere, il GIP non ha fornito una vera e propria motivazione ma si è limitato a ricopiare (facendolo anche male) l’istanza del Pubblico Ministero e, pertanto, come affermato anche dal giudice del riesame, il provvedimento in questione “ha una motivazione soltanto apparente”.
In sostanza, il vizio rilevato riguardava il fatto che la motivazione del GIP, dopo essere stata oggetto di vari copia incolla, risultava essere del tutto priva di senso e di logicità.
Nella stessa. infatti. sono state rilevate situazioni che nulla avevano a che fare coi fatti di causa anche perchè provenivano da altre diverse inchieste (ad es. nel caso in specie si è argomentato su situazioni relative una organizzazione di tipo associativo con disponibilità di armi che non riguardava il caso dei due imputati).
La Cassazione, pur ravvisando lo stretto collegamento tra il provvedimento di restrizione della libertà personale e l’ordinanza che decide sul riesame e, riconoscendo anche la possibilità di estrarre parte della richiesta del P.M., esige almeno che vi sia da parte del Giudice una presa di coscienza seria circa il contenuto e le ragioni dell’atto.
Nel caso in questione diciamo che il GIP, accogliendo in maniera del tutto passiva e acritica le ragioni del Pubblico Ministero e facendole proprie, ha proprio esagerato e, pertanto, la Corte, rigettando il ricorso, ha chiarito che fare uso parziale del copia-incolla è consentito, ma vanno sempre fornire le ragioni che hanno indirizzato il giudice a richiamare un precedente atto, altrimenti non potrà che aversi la nullità del provvedimento. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-pone-dei-limiti-ai-copia-incolla-tra-gip-e-p-m/
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"" La Cassazione pone dei limiti ai “copia-incolla” tra G.I.P. e P.M.
Sentenze Cassazione n. 22327/12 : La Cassazione pone dei limiti ai “copia-incolla” tra GIP e P.M.
Con la Sentenza n.22327 dell’8 giugno 2012, la Cassazione ha annullato la misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di due uomini accusati di traffico di stupefacenti perchè, nella compilazione della suddetta autorizzazione alla custodia in carcere, il GIP non ha fornito una vera e propria motivazione ma si è limitato a ricopiare (facendolo anche male) l’istanza del Pubblico Ministero e, pertanto, come affermato anche dal giudice del riesame, il provvedimento in questione “ha una motivazione soltanto apparente”.
In sostanza, il vizio rilevato riguardava il fatto che la motivazione del GIP, dopo essere stata oggetto di vari copia incolla, risultava essere del tutto priva di senso e di logicità.
Nella stessa. infatti. sono state rilevate situazioni che nulla avevano a che fare coi fatti di causa anche perchè provenivano da altre diverse inchieste (ad es. nel caso in specie si è argomentato su situazioni relative una organizzazione di tipo associativo con disponibilità di armi che non riguardava il caso dei due imputati).
La Cassazione, pur ravvisando lo stretto collegamento tra il provvedimento di restrizione della libertà personale e l’ordinanza che decide sul riesame e, riconoscendo anche la possibilità di estrarre parte della richiesta del P.M., esige almeno che vi sia da parte del Giudice una presa di coscienza seria circa il contenuto e le ragioni dell’atto.
Nel caso in questione diciamo che il GIP, accogliendo in maniera del tutto passiva e acritica le ragioni del Pubblico Ministero e facendole proprie, ha proprio esagerato e, pertanto, la Corte, rigettando il ricorso, ha chiarito che fare uso parziale del copia-incolla è consentito, ma vanno sempre fornire le ragioni che hanno indirizzato il giudice a richiamare un precedente atto, altrimenti non potrà che aversi la nullità del provvedimento. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-pone-dei-limiti-ai-copia-incolla-tra-gip-e-p-m/
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