L'Articolo 575 del Codice Penale, intitolato all'Omicidio, stabilisce che:
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
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Avvocato penalista - L'omicidio ovvero il delitto previsto e punito dall'art. 575 del Codice penale. |
Il reato in esame è previsto e disciplinato dal titolo XII del c.p. dedicato ai delitti contro la persona.
L’omicidio può assumere la forma dolosa (art. 575 c.p.) o altre forme di cui si è detto in altra sede.
Elementi comuni a tutte le ipotesi di omicidio previste dal nostro ordinamento giuridico sono: il bene giuridico protetto, la specifica struttura del reato, la natura o la forma di consumazione.
Il bene giuridico protetto è dato dalla vita umana che, nel rispetto del principio di cui all'art. 2 della Costituzione, non è di esclusiva pertinenza del singolo, ma appartiene alla collettività intera, quale espressione di un interesse collettivo e, dunque, statale.
Sotto il profilo strutturale, l’omicidio si caratterizza per il necessario rapporto di causalità che collega la condotta umana all’evento morte.
L’offesa deve, dunque, concretizzarsi in una lesione effettiva del bene protetto.
Per tale ragione l’omicidio appartiene alla categoria dei cosiddetti reati di danno.
L’offesa deve, dunque, concretizzarsi in una lesione effettiva del bene protetto.
Per tale ragione l’omicidio appartiene alla categoria dei cosiddetti reati di danno.
Sotto il profilo formale, l’omicidio si caratterizza per essere un cosiddetto reato comune, nel senso che può essere commesso da chiunque, non essendo necessario che l’autore del fatto rivesta una qualifica particolare; e a forma libera, non richiedendosi per la sua realizzazione modalità specifiche, ma soltanto un comportamento idoneo a cagionare l’evento morte di una o di più persone.
A regolare in modo diversificato la specifica figura delittuosa qui in esame è l’elemento psicologico.
Tra le altre fonti, vedete Treccani.
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A regolare in modo diversificato la specifica figura delittuosa qui in esame è l’elemento psicologico.
Tra le altre fonti, vedete Treccani.
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Avvocato penalista - L'omicidio ovvero il delitto previsto e punito dall'art. 575 del Codice penale.
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