Avvocato penalista - La Concussione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 317 del Codice Penale.
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L'Articolo 317 del Codice Penale, intitolato alla Concussione, prevede e stabilisce che:
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.(1)
(1) Il presente articolo è stato così sostituito prima dall'art. 4, della Legge 26.04.1990, n°. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, della Legge 06.11.2012, n°. 190, con decorrenza dal 28.11.2012.
Vi riporto qui di seguito il testo previgente della norma penale in esame:
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Come potrete constatare da voi, nella nuova formulazione normativa di questa specifica figura criminosa è scomparso il riferimento all'incaricato di un pubblico servizio; la qual cosa equivale a dire che gli incaricati di un pubblico servizio possono commettere liberamente il delitto di concussione, senza il timore di essere penalmente perseguiti...
Come potrete constatare da voi, nella nuova formulazione normativa di questa specifica figura criminosa è scomparso il riferimento all'incaricato di un pubblico servizio; la qual cosa equivale a dire che gli incaricati di un pubblico servizio possono commettere liberamente il delitto di concussione, senza il timore di essere penalmente perseguiti...
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