http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: 2012

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venerdì 2 novembre 2012

Avvocato penalista - L'uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l'uomo dappoco comprende solamente il proprio interesse personale.

Avvocato penalista - L'uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l'uomo dappoco comprende solamente il proprio interesse personale.
 
(Confucio)
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Avvocato penalista - L'uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l'uomo dappoco comprende solamente il proprio interesse personale.
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""" L'uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l'uomo dappoco comprende solamente il proprio interesse personale.
 

Confucio (551 a.C. – 479 a.C.) è stato un filosofo cinese, che visse in Cina in un’epoca di instabilità politica e di diffusa corruzione.

La sua filosofia si basava sull’etica personale e politica, sulla correttezza delle relazioni sociali, sulla giustizia, sul rispetto dell’autorità familiare e gerarchica, sull’onestà e la sincerità.

 Il Confucianesimo ha influenzato profondamente il pensiero e lo stile di vita cinese, coreano, giapponese e vietnamita. """
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Foto: L'UOMO SUPERIORE COMPRENDE LA GIUSTIZIA E LA CORRETTEZZA; L'UOMO DAPPOCO COMPRENDE L'INTERESSE PERSONALE. 
- (CONFUCIO) -
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Confucio (551 a.C. – 479 a.C.) è stato un filosofo cinese, che visse in Cina in un’epoca di instabilità politica e di diffusa corruzione.
La sua filosofia si basava sull’etica personale e politica, sulla correttezza delle relazioni sociali, sulla giustizia, sul rispetto dell’autorità familiare e gerarchica, sull’onestà e la sincerità.
Il Confucianesimo ha influenzato profondamente il pensiero e lo stile di vita cinese, coreano, giapponese e vietnamita. 
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Avvocato penalista - L'uomo superiore comprende la giustizia e la correttezza; l'uomo dappoco comprende solamente il proprio interesse personale.
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lunedì 15 ottobre 2012

Avvocato penalista e nuovi parametri forensi.

Avvocato penalista e nuovi parametri forensi.
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I nuovi parametri forensi sono retroattivi, secondo la Cassazione.

Lunedì 15 Ottobre 2012 12:17  Avv.Salvatore Cirolla.

A cura dell’Avv.Salvatore Cirolla.

La Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 17406 del 12.10.2012 cosi come di seguito riportata ha stabilito il principio secondo cui i “ nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.
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Avvocato penalista e nuovi parametri forensi.
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Questo, secondo la Corte: “ per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art.41 del decreto Ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali a cui è ispirato l’ordinamento”.

Personalmente sono, invece, in attesa della decisione che verrà presa dalla Corte Costituzionale, a seguito della rimessione ad essa della questione di legittimità costituzionale del d.L. 40/2012, fatta da diversi giudici italiani e, tra gli ultimi in ordine di tempo, dal Dott. Borella del Tribunale di Cremona, il quale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 9 DL 1/2012 convertito con modificazioni nell’art. 1 L. 27/2012, visto il DM 140/2012 del 20.07.2012, (abrogazione delle tariffe professionali e approvazione dei nuovi parametri).

Sono fiducioso circa il fatto che sarà posto definitivamente rimedio a questo obbrobrio normativo ed ai conseguenziali obbrobri giuridici che ne sono conseguiti, tra cui, la sentenza delle sezioni unite della cassazione pubblicata in data di ieri.

Se anche la cassazione si presta a far da eco alle norme illegittime promulgate da un governo non legittimo, poichè non voluto dal popolo italiano, credo che sia il caso di iniziare seriamente a ripensare alla condizione della giustizia nel nostro Paese.

Con la sentenza de qua la nostra Corte Suprema compie un’interpretazione della norma che è vistosamente ” contra legem ” e, dunque, inammissibile e nulla.

Le Preleggi o Disposizioni sulla legge in generale, al Capo secondo, art. 11, intitolato alla Efficacia della legge nel tempo, prevedono espressamente che:”" La legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo. “”

E’ evidente come un’interpretazione contra legem non sia consentita nemmeno alla Corte di Cassazione, anche se adottata dalle e nella forma delle sue Sezioni Unite, poichè viola un elementare principio di diritto del nostro ordinamento.

Molto più conforme a diritto e, più di tutto, molto più giusta – ferma restando la assoluta illegittimità costituzionale dell’art. 9 DL 1/2012, convertito con modificazioni nell’art. 1 L. 27/2012, e del DM 140/2012 del 20.07.2012, per palese contrasto con e violazione dell’art. 36 Cost., quanto meno – sarebbe stata una lettura e la conseguente intesa di tali norme, nel senso di scindere in due momenti la fase unitaria dell’espletamento dell’attività professionale forense, collocandone la liquidazione delle spettanze, nel caso di successione di norme, per la prima fase al tempo di vigenza delle tariffe illegittimamente abrogate, e per la seconda fase a far tempo dalla data di entrata in vigore delle scellerate norme sui “parametri … “

La suprema corte, invece, propone altra interpretazione secondo la quale:

"" vero è che il terzo comma del citato art. 9 del d.l. n. 1/12 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe – e non i parametri introdotti dal nuovo decreto – a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.

Non potrebbe invece condividersi l’opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.

Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui – come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare – il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001).

L’attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione onnicomprensiva di “compenso” non può non implicare l’adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest’ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l’art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza.

Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente. ""

( Articolo pubblicato, tra gli altri, anche da Studi Legali, come si potrà visualizzare accedendo al seguente link:

http://studilegali.it/blog/2012/10/13/i-nuovi-parametri-forensi-sono-retroattivi-secondo-la-cassazione/

e da Il Portale del CTU, come si potrà visualizzare accedendo al seguente link:

http://www.ilportaledelctu.it/articoli-informazioni/389-i-nuovi-parametri-forensi-sono-retroattivi-secondo-la-cassazione.html )
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Avvocato penalista e nuovi parametri forensi.
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sabato 18 agosto 2012

L'avvocato penalista, quando svolge le indagini difensive, è pubblico ufficiale.

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Avvocato penalista, pubblico ufficiale, indagini difensive. 
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L'avvocato penalista, quando svolge le indagini difensive, è pubblico ufficiale.  
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Qualifica soggettiva dell’avvocato che svolge indagini difensive Cassazione penale , SS.UU., sentenza 28.09.2006 n°. 32009.
 
Nello svolgimento dell’attività di documentazione delle informazioni assunte nell’ambito delle indagini difensive l’avvocato riveste la qualità di pubblico ufficiale oppure quella di esercente un servizio di pubblica necessità?

di Dario Colasanti
 

Qualifica soggettiva dell’avvocato che svolge indagini difensive
 
( Cassazione, Sezioni Unite Penali n°. 32009 del 27 giugno 2006 28 settembre 2006 )
 
Il quesito:
 
Nello svolgimento dell’attività di documentazione delle informazioni assunte nell’ambito delle indagini difensive l’avvocato riveste la qualità di pubblico ufficiale oppure quella di esercente un servizio di pubblica necessità?



Il caso

L’avvocato di un indagato colto dalla polizia in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nello svolgimento delle indagini difensive, assumeva informazioni dall’acquirente della droga, verbalizzando solo ed esclusivamente quelle favorevoli al cliente ed omettendo le altre.
In particolare dal documento da lui redatto risultava l’affermazione che il suo cliente non aveva materialmente venduto la droga, pur avendo accompagnato lo spacciatore, ma non quella che egli sia era comportato come complice dell’altro e, una volta ammanettato dalla polizia vicino all’acquirente, lo aveva esortato a sbarazzarsi della “roba”.
 
A seguito dell’accertata infedeltà del verbale, l’avvocato è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 c.p. e per il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.
 
Le difese dell’avvocato, che dopo le condanne di merito ha proposto ricorso per Cassazione, si sono incentrate innanzitutto sulla liceità del proprio comportamento, in quanto il difensore, vincolato a perseguire l’interesse del proprio cliente ex art. 327 bis c.p.p., avrebbe la facoltà di omettere quanto è a questo sfavorevole.
 
In subordine è stata contestata la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale necessaria per integrare il reato ex art. 479 c.p., data la specifica qualifica dell’avvocato come esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359 n. 1 c.p., l’incompatibilità della pubblica funzione con il perseguimento di un interesse privato e con l’esenzione dall’obbligo di denuncia ex art. 334 bis c.p.p., e le notevoli differenze tra l’attività del PM, indubbiamente pubblico ufficiale, e quella investigativa del difensore, che dovrebbero condurre ad escludere ogni parallelismo.
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martedì 15 maggio 2012

L'avvocato penalista e le indagini difensive.


L'avvocato penalista e le indagini difensive.
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Un contributo alla tematica delle indagini difensive.
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L'avvocato penalista e le indagini difensive.
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La materia delle indagini difensive, com'è noto, è stata regolata in dettaglio dalla legge n°. 397 del 7 dicembre 2000, in ossequio al principio processuale del diritto alla prova o del difendersi provando, di cui agli artt. 290 c.p.p. e 38, disp. att. al c.p.p., la quale ha modificato ed integrato alcuni articoli del codice di procedura penale previgente alla sua entrata in vigore.

Cori di plausi all'innovazione legislativa, che era venuta a colmare un vuoto normativo protraentesi da anni e che avrebbe contribuito ad una migliore attuazione del principio di parità tra accusa e difesa e, più in generale, al miglioramento del sistema della nostra giustizia penale.

L'aspetto, che più di ogni altro mi ha stupito, come uomo, prima ancora che come professionista, e che ha rappresentato una costante nelle risposte date dalla quasi totalità degli intervistati da un diffuso e molto letto quotidiano nazionale, all'indomani dell'entrata in vigore della nuova legge, è stato il fatto che, con altrettanta coralità ed uniformità, le opinioni richieste, ad alcuni tra i più rinomati e noti penalisti nostrani in merito alla novella legislativa, si sono incentrate esclusivamente sui maggiori costi della difesa penale che la nuova legge avrebbe imposto agli indagati ed alle altre parti private del processo penale italiano, i quali avrebbero fatto lievitare, dal 40 al 60 %, gli oneri economici delle parcelle, già di per sè alte, le quali, per i vari casi nazionali da ognuno di essi citati, a titolo di esempio, nelle risposte date, erano allora di qualche centinaio di milioni di Lire (al tempo ancora avevamo la nostra amata Lira ...).

Si veda, per tutti, il quotidiano La Repubblica, edizione del 13 gennaio 2001, pagina 13.

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martedì 8 maggio 2012

Avvocato penalista e sicurezza nella riscossione delle vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc.

Avvocato penalista e sicurezza nella riscossione delle vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc.
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Avvocato penalista e sicurezza nella riscossione delle vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc.
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Ritiriamo per voi, ed in tutta sicurezza, le vostre vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc.; un nuovo settore di attività professionale ideato e messo a punto dallo Studio Legale Cirolla.
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Lo Studio Legale Cirolla ha istituito un nuovo e specifico settore di attività professionale ossia quello della cura degli affari legali di incamero delle somme dovute dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per le vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc., con particolare riguardo alle vincite che siano di rilevante entità o valore.

In base al sistema studiato e messo a punto dall'Avvocato penalista Cirolla, specializzato, tra l'altro, anche in materia di sicurezza, ai vincitori vengono garantiti la massima sicurezza circa il passaggio delle somme nella loro disponibilità, nonché la riservatezza e l'anonimato circa le loro vincite.

Questo specifico servizio professionale viene fornito solamente previa stipula di un regolare contratto d'opera intellettuale.
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Foto: Ritiriamo in sicurezza le vostre vincite per voi, un nuovo settore di attività professionale creato dallo Studio Legale Cirolla. 
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Lo Studio Legale Cirolla ha istituito un nuovo e specifico settore di attività professionale ossia quello della cura degli affari legali di incamero delle somme dovute dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per le vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ecc., con particolare riguardo alle vincite che siano di rilevante entità o valore. 
In base al sistema studiato dall'Avvocato Cirolla, ai vincitori vengono garantiti la massima sicurezza circa il passaggio delle somme nella loro disponibilità, la riservatezza e l'anonimato. 
Questo specifico servizio professionale viene fornito solamente previa stipula di un regolare contratto d'opera intellettuale.
Avvocato penalista e sicurezza nella riscossione delle vincite alle Lotterie Nazionali, al Lotto, al Totocalcio, all'Enalotto, al Super Enalotto, ai vari Gratta e vinci, ecc.
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sabato 21 aprile 2012

L'avvocato penalista e la presunzione di innocenza.


Avvocato penalista e presunzione di innocenza.

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L'avvocato penalista e la presunzione di innocenza.

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Si è ormai soliti indicare così ossia "presunzione di innocenza", appunto, con espressione, invero, alquanto impropria, entrata nell'uso corrente anche degli addetti ai lavori (avvocati e magistrati), il noto principio di rango costituzionale sancito dall'art. 27 della Costituzione, il quale, dopo avere stabilito, al primo comma, che: "La responsabilità penale è personale.", al secondo comma, così testualmente recita: "L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". 

La Costituzione della Repubblica Italiana ha sancito il cosiddetto principio di non colpevolezza, che significa, in punto di sistematica del diritto, un quid di alquanto diverso, da un punto di vista strettamente giuridico, dal più riduttivo ed incostituzionale concetto di presunzione di innocenza, per quanto qui di seguito si dirà.

Secondo questo principio costituzionale, l’imputato non è e non si può considerare colpevole, dunque, se non (e solo) dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, ritualmente emanata da un giudice.

Per "condanna definitiva", poi, si intende una sentenza di condanna che sia già passata in giudicato, e, cioè, una sentenza avverso la quale non è più possibile esperire alcuno dei mezzi di impugnazione cosiddetti ordinari, quali l'appello od il  ricorso per Cassazione.

Pare che - la forma dubitativa s'impone, attese le tante inesattezze storiche tramandateci - i primi studi protesi ad affermare la necessità di introdurre nel sistema processuale penale italiano la presunzione d'innocenza, risalgano al XVIII° secolo e che siano dovuti alle opere di Pietro Verri e di Cesare Beccaria.

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sabato 4 febbraio 2012

L'avvocato penalista, la difesa penale ed il rapporto col difeso e con l'oggetto della difesa.



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L'avvocato penalista, la difesa penale ed il rapporto col difeso e con l'oggetto della difesa.


Avvocato Penalista.
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L'idea di scrivere qualcosa su questi specifici temi mi è venuta a seguito delle tante letture che mi è capitato di farne in più parti (riviste, manuali, siti web, siti giuridici, ecc.), in cui vari autori, spesso anche qualificati od autorevoli, si sono spesi non poco in direzione di una trattazione e di una collocazione di questa peculiare e non trascurabile materia della professione forense che, a mio avviso, è mista di tecnica difensiva e di etica.

Ognuno degli autori che si sono occupati di queste tematiche - invero, molto o del tutto trascurate da chi ci ha preceduto - ne ha visto ed analizzato uno od alcuni aspetti, ma nessuno le ha viste nella loro interezza.

Di qui l'esigenza irrinunciabile di comprenderle, ri-vederle, studiarle e cercare di contribuire, così, ad una loro diversa e migliore intesa o collocazione ideale.

A partire dai paragoni più superficiali o salottieri fattine, secondo cui - tra i tanti, per esempio - l'avvocato sarebbe un pò come il jukebox, in cui basta inserire la moneta e si può ascoltare la canzone o la musica che più ci piace, oppure come un'autovettura da noleggio, che viene chiamata quando se ne ha necessità, si paga la tariffa e, solo per ciò, si acquisisce il diritto di essere portati dove si vuole; per arrivare ai concetti più elevati, quali la necessità che la deontologia (intesa come scienza) non deve limitarsi solo ad enunciare una serie di doveri da osservare nell'esercizio delle professione, ma deve anche spiegare le ragioni ultime della loro imposizione e della loro necessità; od i vari criteri proposti per la determinazione di una o più regole morali; od alla particolare situazione esistenziale dell'avvocato ed alle varie idee proposte per la soluzione dei suoi conflitti esistenziali; od alla deontologia intesa anche come profilassi contro la malattia professionale di cui l'avvocato rischierebbe stabilmente il contagio e che si chiama cinismo; od all'esigenza di evitare in ogni modo di essere contagiati da questa grave malattia professionale, al di là della profillassi, col ricorso ad un sano senso dell'umorismo; od al quesito circa cosa sia in effetti la giustizia, di cui anche l'avvocato è servo, sebbene non sia servo pure del diritto positivo; od all'idea dell'avvocato inteso come vir legibus solutus; od all'avvocato inteso come creatore di un proprio ordinamento; od all'avvocato come mediatore tra il cittadino e l'ordinamento giuridico; od alla necessità che l'avvocato non debba essere anche giudice del suo difeso; od alla necessità del superamento dei condizionamenti sociali; od alle potenzialità analogiche della avvocatura od, infine, all'eterno dilemma circa il se sia superiore l'avvocato od il giudice.

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