Avvocato penalista e nuovi parametri forensi.
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I nuovi parametri forensi sono retroattivi, secondo la Cassazione.
Lunedì 15 Ottobre 2012 12:17 Avv.Salvatore Cirolla.
A cura dell’Avv.Salvatore Cirolla.
La Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 17406 del 12.10.2012 cosi come di seguito riportata ha stabilito il principio secondo cui i “ nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.
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Questo, secondo la Corte: “ per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art.41 del decreto Ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali a cui è ispirato l’ordinamento”.
Personalmente sono, invece, in attesa della decisione che verrà presa dalla Corte Costituzionale, a seguito della rimessione ad essa della questione di legittimità costituzionale del d.L. 40/2012, fatta da diversi giudici italiani e, tra gli ultimi in ordine di tempo, dal Dott. Borella del Tribunale di Cremona, il quale ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 9 DL 1/2012 convertito con modificazioni nell’art. 1 L. 27/2012, visto il DM 140/2012 del 20.07.2012, (abrogazione delle tariffe professionali e approvazione dei nuovi parametri).
Sono fiducioso circa il fatto che sarà posto definitivamente rimedio a questo obbrobrio normativo ed ai conseguenziali obbrobri giuridici che ne sono conseguiti, tra cui, la sentenza delle sezioni unite della cassazione pubblicata in data di ieri.
Se anche la cassazione si presta a far da eco alle norme illegittime promulgate da un governo non legittimo, poichè non voluto dal popolo italiano, credo che sia il caso di iniziare seriamente a ripensare alla condizione della giustizia nel nostro Paese.
Con la sentenza de qua la nostra Corte Suprema compie un’interpretazione della norma che è vistosamente ” contra legem ” e, dunque, inammissibile e nulla.
Le Preleggi o Disposizioni sulla legge in generale, al Capo secondo, art. 11, intitolato alla Efficacia della legge nel tempo, prevedono espressamente che:”" La legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo. “”
E’ evidente come un’interpretazione contra legem non sia consentita nemmeno alla Corte di Cassazione, anche se adottata dalle e nella forma delle sue Sezioni Unite, poichè viola un elementare principio di diritto del nostro ordinamento.
Molto più conforme a diritto e, più di tutto, molto più giusta – ferma restando la assoluta illegittimità costituzionale dell’art. 9 DL 1/2012, convertito con modificazioni nell’art. 1 L. 27/2012, e del DM 140/2012 del 20.07.2012, per palese contrasto con e violazione dell’art. 36 Cost., quanto meno – sarebbe stata una lettura e la conseguente intesa di tali norme, nel senso di scindere in due momenti la fase unitaria dell’espletamento dell’attività professionale forense, collocandone la liquidazione delle spettanze, nel caso di successione di norme, per la prima fase al tempo di vigenza delle tariffe illegittimamente abrogate, e per la seconda fase a far tempo dalla data di entrata in vigore delle scellerate norme sui “parametri … “
La suprema corte, invece, propone altra interpretazione secondo la quale:
"" vero è che il terzo comma del citato art. 9 del d.l. n. 1/12 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe – e non i parametri introdotti dal nuovo decreto – a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.
Non potrebbe invece condividersi l’opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.
Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui – come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare – il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001).
L’attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione onnicomprensiva di “compenso” non può non implicare l’adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest’ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l’art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza.
Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente. ""
( Articolo pubblicato, tra gli altri, anche da Studi Legali, come si potrà visualizzare accedendo al seguente link:
http://studilegali.it/blog/2012/10/13/i-nuovi-parametri-forensi-sono-retroattivi-secondo-la-cassazione/
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