Avvocato penalista - L'Associazione per delinquere, il reato previsto e punito dall'art. 416 del Codice penale.
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L'Articolo 416 del Codice Penale, intitolato alla Associazione per delinquere, prevede che:
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L'Articolo 416 del Codice Penale, intitolato alla Associazione per delinquere, prevede che:
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
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Gli elementi costitutivi o tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono i seguenti:
la stabilità dell’accordo, ossia l’esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell’associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti. La commissione di un solo delitto, infatti, non integra la fattispecie in esame.
Parte della dottrina e della giurisprudenza richiede, inoltre, l’esistenza di un terzo requisito e, cioè, che l’associazione sia dotata di una "organizzazione", anche minima, ma adeguata rispetto al fine che si ripromette di raggiungere.
Sul punto, però, non vi è uniformità di vedute: secondo una parte della dottrina, non è necessaria alcuna organizzazione; secondo un'altra parte, invece, è indispensabile una struttura ben delineata e "gerarchicamente" organizzata.
Infine, secondo parte della giurisprudenza, talvolta è sufficiente anche una struttura "rudimentale".
Essendo un reato di pericolo, è sufficiente la costituzione dell’associazione ai fini della punibilità.
L’elemento soggettivo è il dolo specifico.
L’art. 416 del c.p. distingue la promozione, la costituzione e l’organizzazione dalla semplice partecipazione all'associazione e prevede pene diverse in rapporto ai ruoli rispettivamente ricoperti.
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