Avvocato penalista - Associazioni di tipo mafioso anche straniere, il delitto previsto e punito dall'articolo 416 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Associazioni di tipo mafioso anche straniere, il delitto previsto e punito dall'articolo 416 bis del Codice Penale. |
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L'articolo 416 bis del Codice Penale, intitolato alle Associazioni di tipo mafioso anche straniere, prevede che:
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
""" Associazioni di tipo mafioso anche straniere.
L’art. 416 bis c.p., introdotto dalla l. n. 646/1982 e modificato dalla l. n. 125/2008, stabilisce che l’associazione per delinquere è di tipo mafioso quando i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Essendo la capacità di sopraffazione l’elemento peculiare del metodo mafioso, carattere identificativo di questo tipo di associazione è la forza intimidatrice, intesa come possibilità di avvalersi della pressione derivante dal vincolo associativo, a prescindere dal compimento di specifici atti intimidativi.
Le disposizioni di questa norma si applicano, inoltre, alla camorra e alle altre associazioni che perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."""
Fonte Treccani.it :
http://www.treccani.it/enciclopedia/associazioni-di-tipo-mafioso-anche-straniere/
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